Ravvedimento speciale (la nuova pace fiscale inserita nel concordato preventivo biennale): sono esclusi i contribuenti titolari di partita IVA nel regime forfettario
I contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni, ai quali si rendono applicabili gli ISA, accedono al concordato preventivo biennale, in presenza di determinati requisiti, ad eccezione di quanto previsto nel Capo III, del D.Lgs. n. 13/2024, dedicato ai contribuenti forfettari.
In pratica, in forza di quanto disposto dall’art. 23 del D.Lgs.n.13/2024, possono accedere al concordato preventivo biennale (in realtà solo per il 2024) i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfetario, sempre che il contribuente abbia applicato tale regime nel 2023.
Resta fermo che non possono accedere al CPB i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta.
Fermo restando le cause di esclusione (art. 24, del D.Lgs. n. 13/2024), le cause di cessazione (art. 30, comma 2 e 32 del D.Lgs .n. 13/2024), e le cause di decadenza (art.33, del D.Lgs.n.13/2024), che sono sostanzialmente uguali a quelle previste per i contribuenti ordinari, l’art. 31 bis del D.Lgs.n.13/2024 ha introdotto un regime di incisiva premialità per i contribuenti aderenti al concordato, prevedendo l’opzione per l’imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato per i soggetti che aderiscono al regime forfetario (l’imposta sostitutiva è pari al 10 % del reddito eccedente, ovvero al 3 % nel caso di inizio di nuove attività di cui all’articolo 1, comma 65, della L.n. 190/2014).
Sempre per i forfetari - articolo 4 del DM 15 luglio 2024 (cd.CPB forfetari) – è prevista la possibilità per il contribuente, in fase di inserimento nel software dei dati necessari al calcolo della proposta di CPB, di comunicare all’Agenzia delle entrate la presenza di possibili eventi straordinari di cui la stessa Agenzia terrà conto per determinare in modo ancora più puntuale la proposta di concordato.
Più in dettaglio, sono considerate rilevanti ad incidere nella rideterminazione della proposta sospensioni almeno pari o superiori a 30 giorni.
Laddove venga comunicata tale circostanza le proposte sono ridotte:
a. in misura pari al 10%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni;
b. in misura pari al 20%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni;
c. in misura pari al 30%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo superiore a 120 giorni.
Il “mini ravvedimento”
L’art.2-quater, appena introdotto in sede di conversione in Legge 143/2024 del D.L. n. 113/2024, consente ai soggetti che hanno applicato gli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale) e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale, di accedere al regime di ravvedimento loro riservato, versando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Come si legge nel comunicato stampa dell’11 ottobre 2024 di SOGEI – partner tecnologico dell’Agenzia delle Entrate - al fine di rendere immediata la comprensione della norma e i suoi vantaggi, l’Agenzia delle Entrate e Sogei hanno predisposto un’apposita integrazione della Scheda di sintesi, mettendo a disposizione nel Cassetto Fiscale dei contribuenti, a far data da oggi, una tabella contenente gli elementi informativi utili del contribuente nonché il calcolo dell’imposta sostitutiva da versare per l’eventuale adesione all’opzione di ravvedimento.
All’interno della stessa funzionalità del Cassetto Fiscale i medesimi dati verranno resi disponibili in formato elaborabile, in modo che il contribuente (o il suo intermediario abilitato) potrà scaricarli anche nel suo PC per utilizzarli.
L’art. 2-quater, comma 2, introdotto in sede di conversione in Legge 143/2024 del D.L. n. 113/2024, individua la base imponibile, che è costituita dalla differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato e il valore dello stesso, incrementato:
- del 5 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;
- del 10 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore ad 8 e inferiore a 10;
- del 20 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
- del 30 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
- del 40 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
- del 50 per cento per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.
La norma poi prevede che per le annualità 2018, 2019 e 2022, i contribuenti applicano le seguenti imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali:
- a. 10 per cento, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;
- b. 12 per cento, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
- c. 15 per cento, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.
Per le stesse annualità 2018, 2019 e 2022, i contribuenti, inoltre, ai fini Irap, applicano l’Irap al 3,9 per cento.
Per i soli periodi di imposta 2020 e 2021 le imposte sostitutive sono ridotte del 30 per cento, in considerazione della pandemia da COVID19.
In ogni caso, come anticipato, il valore complessivo dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità oggetto dell’opzione non può essere inferiore a 1.000 euro.
Il versamento dell’imposta sostitutiva può avvenire in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2025 oppure mediante pagamento rateale in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025.
In caso di pagamento rateale, l’opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate. Il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione. Non si fa, comunque, luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva in ipotesi di decadenza dalla rateizzazione.
Il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all’articolo 6-bis della legge n. 212/2000, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti.
Eseguito il versamento in unica rata ovvero nel corso del regolare pagamento rateale, nei confronti dei soggetti aderenti, per i periodi d’imposta 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, le rettifiche del reddito d’impresa o di lavoro autonomo di cui all’art.39 del D.P.R. n. 600 del 1973, nonché quelle di cui all’art. 54, secondo comma, secondo periodo, del D.P.R. n. 633 del 1972, non possono essere effettuati, fatta eccezione per la ricorrenza di uno dei seguenti casi:
a. intervenuta decadenza dal concordato preventivo biennale di cui all’art.22 del D.Lgs.n.13/2024;
b. applicazione di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dal D.Lgs.n.74/2000, ad eccezione delle fattispecie di cui agli artt.4, 10-bis, 10-ter e 10- quater, comma 1, nonché dall’art. 2621 del codice civile, nonché dagli artt.648-bis, 648-ter e 648-ter 1, commessi nel corso degli anni di imposta dal 2018 al 2022;
c. mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateazione.
A fronte della nuova disposizione è poi previsto che per i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale che aderiscono al concordato preventivo biennale e che hanno adottano, per una o più annualità tra i periodi d’imposta 2018, 2019, 2020 e 2021, il regime di ravvedimento, i termini di decadenza per l’accertamento di cui all’art.43 del D.P.R. n. 600 del 1973, e all’art. 57 del D.P.R. n. 633/1972, relativi all’annualità oggetto di ravvedimento, sono prorogati al 31 dicembre 2027. Per gli stessi soggetti, in ogni caso, i termini di decadenza per l’accertamento in scadenza al 31 dicembre 2024 sono prorogati al 31 dicembre 2025.
Sarà, infine, un Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate a fissare i termini e le modalità di comunicazione delle opzioni di cui al presente articolo.
L’esclusione dei forfettari
Atteso che la norma fa esplicito riferimento ai soggetti che hanno applicato gli ISA, i forfettari, per i quali fra l’altro il CPB si applica solo per il 2024, non possono accedere a tale forma di ravvedimento, atteso che tali soggetti non sono soggetti ISA.
Ricordiamo, altresì, che gli ISA non si applicano nei confronti dei contribuenti minimi ovvero dei contribuenti “multiattività”, non rientranti nel medesimo ISA, se i ricavi delle attività non prevalenti superino il 30% dei ricavi totali.
Inoltre, sono fuori dagli ISA, fra gli altri, pure gli enti del terzo settore non commerciali, che determinano il reddito ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 117/2017, le organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che determinano il reddito ex art. 86, sempre del D. Lgs. n. 117/2017, le imprese sociali, le società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Forfettari esclusi dal “ravvedimento speciale”