Esonero contributi con contratto di rioccupazione: si avvicina la scadenza per i datori di lavoro che vogliono fruire della misura introdotta dal Decreto Sostegni bis. Per ottenere lo sconto contributivo fino a 6.000 euro all'anno le assunzioni, con obbligo di formazione del dipendente, devono infatti intervenire tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021.
Ancora pochi giorni per ottenere l’esonero dai contributi legato al contratto di rioccupazione.
La scadenza per fruire dell’agevolazione introdotta dal Decreto Sostegni bis è vicina, tenuto conto che le assunzioni incentivate devono intervenire tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021.
Si tratta dello sconto, riconosciuto per sei mesi dall’assunzione con questa tipologia contrattuale, sui versamenti dovuti. Esclusi, tra gli altri, i contributi e i premi INAIL, per un massimo di 500 euro mensili e nel limite di 6.000 euro all’anno.
A poter stipulare il contratto di rioccupazione e a beneficare del relativo esonero sono tutti i datori di lavoro privati, ad esclusione di quelli appartenenti al settore agricolo, domestico e finanziario, a patto che per i sei mesi agevolati il lavoratore segua un progetto individuale di inserimento finalizzato a garantirne l’adeguamento delle competenze professionali.
La procedura per fare domanda è stata rilasciata dall’INPS lo scorso 15 settembre e i datori di lavoro interessati hanno già potuto essere autorizzati per le assunzioni intervenute a partire dal 1° luglio 2021.
Per chi invece non vi abbia provveduto c’è tempo fino al 31 ottobre, la scadenza fissata per instaurare il rapporto agevolato supportato dal progetto di formazione così come previsto per la nuova misura.
Esonero contributi con contratto di rioccupazione: verso la scadenza del 31 ottobre per le nuove assunzioni
Il contratto di rioccupazione, per il riconoscimento del relativo esonero dal pagamento dei contributi, deve essere necessariamente stipulato tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021.
Questa particolare forma contrattuale, che rientra tra i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è stata introdotta come misura temporanea dal Decreto Sostegni bis per incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione.
Per essere autorizzato alla fruizione dell’agevolazione, così come è stato illustrato nel messaggio INPS del 9 settembre n. 3050, il datore di lavoro interessato deve inoltrare all’INPS, usando esclusivamente l’apposito modulo online, una domanda di ammissione all’esonero.
La procedura è disponibile dal 15 settembre all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni”, presente sul sito internet www.inps.it.
Nel modulo di istanza online, denominato “RIOC”, devo essere inseriti i seguenti dati:
- indicazione del lavoratore nei confronti del quale è intervenuta l’assunzione a tempo indeterminato con contratto di rioccupazione che, si ricorda, deve intervenire entro la scadenza del 31 ottobre 2021;
- il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto a tempo indeterminato instaurato;
- l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;
- l’indicazione della eventuale percentuale di part-time nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale;
- la misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.
Una volta autorizzato, il datore di lavoro interessato fruisce dell’importo spettante, in quote mensili, a partire dal mese di assunzione per massimo sei mensilità, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro.
Per le assunzioni già avvenute la fruizione del beneficio potrà avvenire mediante conguaglio nelle denunce contributive e nei limiti della contribuzione esonerabile.
Ma attenzione, l’agevolazione si applica entro un limite massimo di 6.000 euro su base annua: la soglia massima mensile, quindi, è pari a 500 euro e per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso dello stesso mese, il limite è pari a 16,12 euro per ogni giorno di fruizione.
- INPS - messaggio numero 3050 del 9 settembre 2021
- Circolare n. 115 del 2 agosto 2021. Rilascio del modulo di richiesta dell’esonero contributivo per le assunzioni effettuate con contratto di rioccupazione (articolo 41, commi da 5 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106). Indicazioni operative e istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Esonero con contratto di rioccupazione, quali sono i contributi interessati
La misura del Decreto Sostegni bis permette uno sconto, per sei mesi, sulla maggior parte dei contributi dovuti per il lavoratore neoassunto, ma non su tutti.
Al contrario, restano esclusi:
- il contributo al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto;
- il contributo dovuto ai diversi Fondi di solidarietà;
- il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30 per cento della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua;
- premi e contributi INAIL;
- le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle nate per apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento:
- il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria;
- il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo;
- il contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti.
Al contrario, l’esonero si applica al contributo IVS Invalidità, Vecchiaia e Superstiti, destinato al finanziamento dell’incremento delle aliquote contributive del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti in misura pari allo 0,50 per cento della retribuzione imponibile.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Esonero contributi con contratto di rioccupazione: scadenza 31 ottobre per le nuove assunzioni