Contratto di rioccupazione nel Decreto Sostegni bis: nella bozza approvata dal Governo il 20 maggio 2021 è previsto fino al 31 ottobre 2021 un esonero contributivo del 100 per cento in favore dei datori di lavoro che assumono, assicurando la formazione del dipendente. Spieghiamo cos'è questa nuova misura e a cosa serve.
Il Decreto Sostegni bis apre le porte ad un nuovo strumento per l’inserimento nel mercato del lavoro di lavoratori privi di impiego: il contratto di rioccupazione.
Il provvedimento è stato approvato dal Consiglio dei Ministri del 20 maggio 2021 ed è in attesa di pubblicazione, ma la bozza in circolazione aiuta a capire come funziona questa importante novità.
Si tratta di una misura eccezionale attivabile fino al 31 ottobre 2021 che, anche considerando lo sblocco dei licenziamenti, dovrebbe da una parte offrire al lavoratore in cerca d’impiego una formazione volta al reinserimento lavorativo e, dall’altra, riconoscere al datore di lavoro che lo assume uno sgravio contributivo del 100 per cento.
Ma andiamo a vedere, più nel dettaglio, che cos’è il contratto di rioccupazione e a cosa serve.
Contratto di rioccupazione nel DL Sostegni bis: cos’è e a cosa serve
Il testo ufficiale del Decreto Sostegni bis non è ancora disponibile sebbene il provvedimento sia stato approvato il 20 maggio 2021, ma la prima bozza del provvedimento messa a punto dal Governo fornisce molti dettagli sul contratto di rioccupazione.
Stando al contenuto della bozza, per le nuove assunzioni effettuate entro il 31 ottobre 2021 al datore di lavoro verrebbe riconosciuto un esonero contributivo integrale, a condizione che venga attuato un progetto, della durata di sei mesi, finalizzato ad adeguare le competenze professionali del lavoratore.
Lo sgravio del 100 per cento dal versamento dei contributi, eccetto premi e contributi INAIL, dovrebbe essere concesso a tutti i datori di lavoro privati, ad esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico che, nei sei mesi precedenti all’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.
Da quanto si legge nella bozza, poi, questa agevolazione dovrebbe essere riconosciuta per il periodo massimo di sei mesi, corrispondente alla durata del progetto formativo, ed entro il limite di importo di 6.000 euro all’anno.
Al termine dei sei mesi le parti possono recedere o scegliere di lasciar proseguire il contratto come un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
In caso di licenziamento intimato durante o al termine del periodo di inserimento scatta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.
Il beneficio contributivo, infine, è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 716,8 milioni di euro per l’anno 2021 e 381,3 milioni di euro per il 2022.
Il contratto di rioccupazione come strumento per contrastare la crisi occupazionale
Erano già arrivate da più parti anticipazioni sul contratto di rioccupazione, sia dal Ministro del Lavoro Orlando - si ricordi l’evento CNEL del 13 maggio 2021 - sia dalla Sottosegretaria Nisini in occasione delle interrogazioni a risposta immediata tenutesi alla Camera sempre lo scorso 13 maggio.
Del resto, andando incontro alla fine del blocco dei licenziamenti imposto in via eccezionale dal Governo, la questione risulta essere molto calda.
Sebbene la prima data per il via libera graduale dovrebbe slittare dal 30 giugno al 28 agosto 2021 per le aziende che ricorrono alla cassa integrazione, il problema permane.
Sembra, infatti, che il Governo, e più in particolare il Ministro del Lavoro, stiano delineando un piano per salvaguardare quanto più possibile datori di lavoro e lavoratori a cui presto si applicheranno nuovamente le regole ordinarie sui licenziamenti, per tutti e in tutti i settori.
Si ricordano, tra gli altri interventi in favore dell’occupazione, il potenziamento del contratto di espansione con abbassamento della soglia minima da 250 a 100 dipendenti delle aziende per fruire dell’incentivo all’esodo.
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