Contratto di rioccupazione: dal 15 settembre 2021 è possibile fare domanda per l'esonero contributivo legato alla misura introdotta dal Decreto Sostegni bis. Le ulteriori istruzioni per fare richiesta e le indicazioni per la compilazione del flusso Uniemens sono contenute nel messaggio n. 3050 del 9 settembre.
Contratto di rioccupazione: dal 15 settembre 2021 sarà possibile fare domanda INPS per richiedere l’esonero contributivo integrale riconosciuto ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato attuando progetti di formazione.
Ulteriori istruzioni su come ricedere il beneficio arrivano con il messaggio INPS numero 350 del 9 settembre, che fa seguito alla precedente circolare numero 115 del 2 agosto contenente il riepilogo delle regole e dei requisiti previsti dal Decreto Sostegni bis.
Il beneficio connesso al contratto di rioccupazione consiste in un esonero del 100 per cento dei contributi - esclusi premi e contributi INAIL - da versare nei sei mesi successivi all’assunzione del lavoratore, a patto che nello stesso periodo sia attivato un percorso individuale di inserimento lavorativo.
Il beneficio è si applica entro un limite massimo di 6.000 euro su base annua: la soglia massima mensile, quindi, è pari a 500 euro e per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, il limite è pari a 16,12 euro per ogni giorno di fruizione.
Rientrano nell’esonero tutti i datori di lavoro privati, ad esclusione di quelli appartenenti al settore agricolo e domestico, che assumono il lavoratore interessato nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021.
Per essere autorizzati a fruire dell’agevolazione, però, i datori di lavoro dovranno inoltrare la relativa domanda utilizzando il modulo online, disponibile appunto dal 15 settembre sul sito INPS, debitamente compilato.
Una volta autorizzati, costoro dovranno indicare nel flusso Uniemens di competenza di ottobre i lavoratori interessati, operazione da eseguire seguendo le istruzioni fornite dall’Istituto proprio con il presente messaggio.
Contratto di rioccupazione, le istruzioni per fare domanda di esonero dal 15 settembre 2021
Ancora pochi giorni e l’INPS metterà a disposizione, sul proprio portale istituzionale, la documentazione per richiedere l’esenzione dall’obbligo contributivo legata al contratto di rioccupazione.
Chi ha assunto, o chi assumerà entro il 31 ottobre 2021, dal 15 di questo mese potrà accedere all’applicazione “Portale delle Agevolazioni” all’interno del sito INPS dove troverà il modulo per l’istanza “RIOC”, il solo utilizzabile per fare domanda di ammissione all’esonero.
All’interno di questo modulo, precisa lo stesso Istituto nel messaggio del 9 settembre, devono essere indicate necessariamente le seguenti informazioni:
- i dati relativi al lavoratore nei confronti del quale è intervenuta l’assunzione a tempo indeterminato con contratto di rioccupazione;
- il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto a tempo indeterminato instaurato;
- l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;
- l’indicazione della eventuale percentuale di part-time nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale;
- la misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.
Una volta ricevuta la richiesta, l’INPS attiverà tutti i controlli necessari per verificare la sussistenza delle condizioni per ammettere il datore di lavoro al beneficio.
In particolare, saranno eseguite le seguenti operazioni:
- verifica dell’esistenza del rapporto a tempo indeterminato mediante consultazione della banca dati delle comunicazioni obbligatorie;
- calcolo dell’importo spettante in base all’aliquota contributiva datoriale indicata;
- verifica della sussistenza della copertura finanziaria per l’esonero richiesto;
- verifica della presenza del nominativo del datore di lavoro richiedente nel cosiddetto “Elenco Deggedorf”, la lista dei soggetti tenuti alla restituzione di Aiuti di Stato ritenuti illegali dalla Commissione Europea. In caso di esito positivo il benefico è negato.
Peraltro, nell’ipotesi di insufficienza delle risorse per coprire tutto il periodo agevolabile, l’INPS informerà il datore di lavoro dell’avvenuta autorizzazione ma anche l’importo massimo riconosciuto, tramite comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza online.
Una volta autorizzato, il datore di lavoro potrà fruire del beneficio in base all’importo spettante, in quote mensili, dal mese dell’assunzione per un massimo di sei mesi, a patto che il rapporto di lavoro non si interrompa.
Il riconoscimento del beneficio potrà avvenire mediante conguaglio nelle denunce contributive e nei limiti della contribuzione esonerabile.
Contratto di rioccupazione ed esonero contributivo: le istruzioni per compilare il flusso Uniemens
I datori di lavoro ammessi all’esonero dovranno esporre, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese successivo alla pubblicazione del messaggio numero 3050 - ottobre 2021 - i nomi dei lavoratori rispetto ai quali è stato autorizzato alla sgravio.
Nell’elemento “Contributo” dovrà essere indicata la contribuzione dovuta calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.
Al fine di esporre il beneficio riconosciuto dovranno essere compilati all’interno di “DenunciaIndividuale”, “DatiRetributivi”, elemento “InfoAggcausaliContrib”, gli elementi nelle modalità che seguono:
- nell’elemento “CodiceCausale” dovrà essere inserito il valore “RIOC”, avente il significato di “Esonero per assunzioni art. 41 D.L. 73/2021”;
- nell’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale” dovrà essere inserito il valore “N”,
- nell’elemento “ImportoAnnoMeseRif” dovrà essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.
L’INPS precisa che tutti questi dati saranno poi riportati nel DM2013 “VIRTUALE” con i seguenti codici:
- con il codice “L554”, avente il significato di “Conguaglio Esonero per assunzioni art. 41 D.L. n.73/2021”;
- con il codice “L555”, avente il significato di “Arretrati Esonero per assunzioni art. 41, D.L. n.73/2021”.
Per ogni ulteriore dettaglio, si rimanda al testo integrale del messaggio numero 3050.
- INPS - messaggio numero 3050 del 9 settembre 2021
- Circolare n. 115 del 2 agosto 2021. Rilascio del modulo di richiesta dell’esonero contributivo per le assunzioni effettuate con contratto di rioccupazione (articolo 41, commi da 5 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106). Indicazioni operative e istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Contratto di rioccupazione, le istruzioni per fare domanda di esonero dal 15 settembre 2021