Credito d'imposta imprese energivore, fuori dal calcolo dell'agevolazione le spese relative a energia rivenduta a terzi. Lo spiega l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 538 del 31 ottobre 2022. Rientra nel bonus energia solo la componente utilizzata per uso proprio. Le spese devono essere fatturate entro il 31 dicembre 2022.
Credito d’imposta imprese energivore, non devono essere conteggiate nel calcolo per la determinazione dell’agevolazione le spese relative all’energia che è rivenduta a terzi.
Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 538 del 31 ottobre 2022.
Devono essere conteggiate esclusivamente le spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata per uso proprio.
Il credito d’imposta spetta soltanto per le spese fatturate al 31 dicembre 2022.
Credito d’imposta imprese energivore, fuori dal calcolo le spese per l’energia rivenduta a terzi
Il credito d’imposta per le imprese energivore per contrastare gli effetti del caro energia è l’oggetto della risposta all’interpello numero 538 del 31 ottobre 2022 dell’Agenzia delle Entrate.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 538 del 31 ottobre 2022
- Crediti d’imposta per le imprese energivore. Modalità di calcolo dell’agevolazione - Articolo 15 del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 e articolo 4 del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.
Il documento di prassi affronta i quesiti di una società che opera nel settore chimico ed ha più stabilimenti.
La stessa rientra tra le imprese a forte consumo di energia elettrica, secondo i requisiti del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 21 dicembre 2017.
Tale società, oltre ad acquistare energia, la rivende a terzi e la produce.
L’istante chiede quindi lumi sui criteri per determinare la base di calcolo dei crediti d’imposta previsti per il 1° e il 2° trimestre del 2022 dai Decreti Sostegni ter, Bollette e Energia.
Dopo aver richiamato il quadro normativo di riferimento, i requisiti e le percentuali delle agevolazioni, l’Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti del caso.
Se viene riscontrato un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa, l’impresa ha diritto a un credito d’imposta del 20 per cento, poi rideterminato nella misura del 25 per cento.
Devono essere considerate le spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel 2° trimestre del 2022.
Come chiarito nella circolare numero 13 del 13 maggio 2022, tale spesa è determinata da:
- costi per l’energia elettrica;
- costi per il dispacciamento;
- costi per la commercializzazione.
In altre parole deve essere presa in considerazione la voce “spesa per la materia energia” della fattura.
In merito alle voci da considerare per l’istante, che è acquirente all’ingrosso ma anche venditore dell’energia a terzi, l’Agenzia delle Entrate spiega quanto di seguito riportato:
“Il legislatore, dunque, ha posto alla base del calcolo delle agevolazioni la sola quantità di energia elettrica acquistata e rimasta in carico alle suddette imprese che non potranno, pertanto, beneficiare dei crediti d’imposta in esame relativamente alle spese sostenute per la componente energetica acquistata e venduta a soggetti terzi.”
Si considera quindi solo l’energia acquistata per uso proprio: il calcolo del credito d’imposta si ottiene moltiplicando il prezzo medio di acquisto per kWh risultante dalle rispettive fatture, al netto delle spese per l’energia rivenduta.
Nel calcolo rientrano le spese per dispacciamento e commercializzazione.
Credito d’imposta imprese energivore: contano solo le fatture entro il 31 dicembre 2022
Contribuiscono alla determinazione del credito d’imposta le spese che possono essere rilevate dall’apposita fattura di acquisto.
A differenza della soluzione proposta dall’istante, l’agenzia delle Entrate sul punto chiarisce quanto di seguito riportato:
“Resta fermo che la società istante non potrà beneficiare delle agevolazioni in esame in relazione alle spese fatturate successivamente al 31 dicembre 2022, termine entro il quale, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto legge n. 21 del 2022, i crediti d’imposta sono utilizzabili.”
Devono essere infatti rispettati i criteri previsti dall’articolo 109 del TUIR, nei primi due trimestri del 2022.
Le fatture permettono, infatti, di individuare in modo certo e obiettivamente determinabile le spese in questione.
Le spese che non siano state fatturate entro la fine dell’anno sono quindi escluse dal calcolo dell’agevolazione.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Credito d’imposta imprese energivore, fuori dal calcolo le spese per l’energia rivenduta a terzi