Bonus energia con comunicazione obbligatoria dei crediti d'imposta maturati nel 2022. La novità è contenuta nel testo del Decreto Aiuti ter, che lega ai nuovi aiuti sui consumi di luce e gas uno specifico adempimento per le imprese. Dall'Agenzia delle Entrate si attendono le istruzioni operative.
Bonus energia con comunicazione obbligatoria del credito d’imposta maturato nel corso del 2022.
La novità arriva dal Decreto Aiuti ter che, in parallelo alla proroga e all’estensione dei crediti d’imposta luce e gas, introduce nuovi adempimenti a carico delle imprese.
Le regole specifiche della comunicazione telematica saranno definite dall’Agenzia delle Entrate e la scadenza per l’invio della stessa viene fissata al 16 febbraio 2023.
Questi alcuni dei dettagli contenuti nel testo del decreto legge n. 144/2022 in merito ai bonus energia per le imprese.
Bonus energia, comunicazione del credito 2022 all’Agenzia delle Entrate: le novità nel DL Aiuti ter
È una delle novità rispetto a quanto contenuto nella bozza del Decreto Aiuti ter: la comunicazione del credito d’imposta maturato nel corso del 2022 entrerà tra gli adempimenti che caratterizzeranno il prossimo anno, e interesserà le imprese beneficiarie dei bonus energia.
Così come previsto dall’articolo 1, comma 8 del decreto legge n. 144 del 23 settembre 2022, entro il 16 febbraio 2023 i beneficiari dei nuovi crediti d’imposta sui consumi di luce e gas così come delle somme riconosciute dal decreto Aiuti bis saranno tenuti a trasmettere un’apposita comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate.
Nella comunicazione bisognerà indicare l’importo del credito maturato nell’esercizio 2022 e le istruzioni operative saranno fornite dall’Agenzia delle Entrate.
La comunicazione riguarderà quindi non tutti i crediti d’imposta maturati da inizio anno ma, stando a quanto previsto dal Decreto Aiuti ter interesserà esclusivamente i beneficiari “del credito di cui ai commi da 1 a 4 e 11”, ossia le imprese destinatarie dei nuovi aiuti previsti e quelle beneficiarie dei crediti d’imposta relativi al terzo trimestre 2022 introdotti dal Decreto Aiuti bis.
Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Aiuti ter sarà quindi emanato un apposito provvedimento relativo a contenuto e modalità di presentazione della comunicazione per il bonus energia, che fornirà le istruzioni dettagliate sull’adempimento.
In caso di omesso invio alle imprese destinatarie delle agevolazione verrà revocato il diritto a fruire del credito d’imposta non ancora utilizzato.
Bonus energia, credito d’imposta da utilizzare entro la scadenza del 31 marzo 2023
Sia per le somme riconosciute in relazione ai mesi di ottobre e novembre che per quel che riguarda i crediti d’imposta sulle bollette luce e gas del terzo trimestre 2022 ci sarà tempo fino a marzo del prossimo anno per l’utilizzo in compensazione.
Questa la scadenza fissata dal Decreto Aiuti ter e che riguarda sia i nuovi bonus energia per le imprese che quelli previsti dal Decreto Aiuti bis per i mesi di luglio, agosto e settembre, per i quali è disposta la proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023.
Entro la stessa scadenza sarà possibile quindi optare per la cessione dei crediti d’imposta ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. I cessionari potranno utilizzare le somme con le stesse modalità che avrebbe adottato il soggetto cedente e nel rispetto della scadenza del 31 marzo 2023.
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