Credito R&S “non spettante” per l’omessa indicazione del quadro RU

Emiliano Marvulli - Dichiarazione dei redditi

La Corte di Cassazione chiarisce, con l'Ordinanza n. 18028 del 2024, che in caso di erronea compilazione della dichiarazione il credito R&S deve essere qualificato come “non spettante”

Credito R&S “non spettante” per l'omessa indicazione del quadro RU

Se una società non inserisce nel quadro RU della dichiarazione il credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo, e nel caso in cui le spese siano state effettivamente sostenute, il credito non può essere qualificato come “inesistente”, ma semplicemente come non spettante”, in ragione della erronea compilazione della dichiarazione da parte dell’impresa, che ne ha comportato la decadenza.

Pertanto, l’atto di recupero per l’indebita compensazione del credito deve essere notificato, a pena di nullità, entro il termine di cinque anni, non potendosi applicare il termine di decadenza “lungo” di otto anni previsto per i crediti inesistenti.

Questo il principio contenuto nell’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 18028 del 1° luglio 2024.

Credito R&S non indicato nel quadro RU: il caso analizzato dalla Corte di Cassazione

Nel presente giudizio la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione di primo grado, che aveva accolto il ricorso proposto dalla società nei confronti di un atto di recupero con il quale l’Ufficio contestava l’indebito utilizzo in compensazione di crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo, comminando la relativa sanzione del 100 per cento prevista per le ipotesi di compensazione con crediti inesistenti.

A parere dei giudici di secondo grado, il credito d’imposta recuperato era un credito non spettante e non già un credito inesistente, sicché trovava applicazione la disciplina ordinaria della decadenza, con conseguente nullità dell’atto di recupero.

L’Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 282, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, dell’art. 5 del decreto ministeriale n. 76 del 2008, dell’art. 29, commi da 2 a 5, del DL 29 novembre 2008, n. 185, conv. con modif. nella L. 28 gennaio 2009, n. 2, dell’art. 13, comma 5, del DLgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e dell’art. 1, comma 2, del decreto interministeriale del 4 marzo 2011, per avere la CGT di secondo grado erroneamente qualificato i crediti oggetto di recupero come non spettanti anziché come inesistenti, così dichiarando la decadenza dell’Amministrazione finanziaria dal recupero.

La corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo di doglianza e ha respinto il ricorso della Parte pubblica.

Il collegio di legittimità ha evidenziato che, in tema di compensazione di crediti o eccedenze d’imposta da parte del contribuente, all’azione di accertamento dell’erario si applica il più lungo termine di otto anni, di cui all’art. 27, comma 16, DL n. 185 del 2008, quando il credito utilizzato è inesistente.

La condizione di inesistenza del credito si realizza, alla luce anche dell’art. 13, comma 5, terzo periodo, DLgs. n. 471 del 1997, come modificato dal DLgs. n. 158 del 2015, quando ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti:

  • il credito, in tutto o in parte, è il risultato di una artificiosa rappresentazione ovvero è carente dei presupposti costitutivi previsti dalla legge ovvero, pur sorto, è già estinto al momento del suo utilizzo;
  • l’inesistenza non è riscontrabile mediante i controlli automatizzati di cui all’art. 36-bis del DPR n. 600 del 1973 e i controlli formali ex art 36-ter delle stesso decreto del 1972.

Qualora sussista il primo requisito, ma l’inesistenza sia riscontrabile in sede di controllo formale o automatizzato, la compensazione indebita riguarda crediti “non spettanti” e si applicano i termini ordinari per l’attività di accertamento (in questo senso cfr. Cass. SS.UU. n. 34419 del 11.12.2023).

Credito R&S “non spettante” se non si indica nel quadro RU: la posizione della Corte di Cassazione

La distinzione tra crediti inesistenti e non spettanti, assume una duplice rilevanza, sia in termini decadenziali per la notifica del relativo atto di recupero che di regime sanzionatorio applicabile.

Infatti:

  1. l’indebita compensazione di crediti non spettanti è soggetta alla sanzione del 30 per cento dei crediti stessi e l’atto di recupero deve essere notificato a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di utilizzo;
  2. nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è applicata la sanzione dal 100 al 200 per cento della misura dei crediti stessi e l’atto deve essere notificato entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di utilizzo.

Nel caso di specie, la Corte di merito di secondo grado ha correttamente qualificato il credito dedotto in compensazione dalla società contribuente come “non spettante” in quanto l’Ufficio non ha contestato l’esistenza dei costi sostenuti dalla società in attività di ricerca e sviluppo di cui alla legge 27.12.2006 n. 296, seppure tale elemento sia presupposto essenziale ai fini agevolativi, bensì il diritto a vedersi riconosciuto il credito d’imposta, non avendo la Società compilato il riquadro RU nella dichiarazione del Mod. Unico SC 2012, che il decreto interministeriale 4 marzo 2011 ha stabilito essere obbligatorio, a pena di decadenza del credito.

Ne consegue che il credito vantato dalla società contribuente non può essere qualificato come inesistente, ma semplicemente si tratta di un credito non spettante in ragione della erronea compilazione della dichiarazione da parte dell’impresa.

Correttamente, pertanto, la Corte dell’appello ha ritenuto la decadenza dell’Amministrazione finanziaria dal recupero del credito, non applicandosi il termine di decadenza di otto anni di cui all’art. 27, comma 16, del DL n. 185 del 2008.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network