Crediti non spettanti e crediti inesistenti: definizione e differenza

Domenico Catalano - Dichiarazione dei redditi

Che differenza c'è tra crediti fiscali non spettanti e inesistenti?

Crediti non spettanti e crediti inesistenti: definizione e differenza

Come si individuano i crediti non spettati o inesistenti? Dalla definizione alle sanzioni dovute, la riforma fiscale ha introdotto una serie di novità con il nono provvedimento di attuazione della riforma fiscale che è stato approvato lo scorso 21 febbraio dal Consiglio dei Ministri.

Il testo del Decreto Sanzioni, dlgs n. 87 del 2024, è entrato in vigore il 29 giugno scorso.

Con questo intervento, è stato modificato il testo del decreto legislativo numero 74 del 2000, che regola i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

L’ondata di revisione ha toccato, inoltre, anche il decreto legislativo numero 471 del 1997 n. 471, che tra le altre disposizioni attualmente stabilisce le caratteristiche dei crediti inesistenti.

Come si definiscono i crediti inesistenti e quali sono le sanzioni previste?

Nella vecchia impostazione dell’articolo 13 si leggeva:

“Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.

Il testo è stato, poi, modificato con le novità del Decreto Sanzioni che ha introdotto due nuove voci su crediti inesistenti e non spettanti anche nell’elenco di definizioni che aprono il decreto legislativo numero 74 del 2000.

Si chiarisce che ci si trova difronte a crediti inesistenti nei seguenti casi:

  • i crediti per i quali mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento;
  • i crediti per i quali i requisiti oggettivi e soggettivi sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, “attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici”.

La stessa definizione si trova nell’articolo 13 del decreto legislativo numero 471 del 1997 n. 471 su cui si interviene per ridurre la relativa sanzione: attualmente va dal 100 al 200 per cento dell’importo, con le novità della riforma fiscale è passata al 70 per cento.

Quali sono i crediti non spettanti? La definizione e le sanzioni previste

Diverso è il caso dei crediti non spettanti che si possono individuare nelle tre tipologie che seguono:

crediti fruiti in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti o anche fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento;

  • crediti che, pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, sono fondati su “fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito”;
  • crediti utilizzati in maniera diversa dagli adempimenti amministrativi espressamente previsti a pena di decadenza.

Anche in questo caso il decreto legislativo numero 471 del 1997 n. 471 si adegua alle nuove definizioni introducendo anche una riduzione delle sanzioni: si passa dal 30 al 25 per cento del credito utilizzato.

Viene meno il diritto a beneficiare dei crediti anche quando vengono utilizzati non rispettando le modalità previste dalle norme di riferimento o in misura superiore all’importo spettante.

Nel caso in cui ci siano tutte le carte in regola per usufruire dei crediti ma le somme vengono utilizzate “in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi di carattere strumentale, sempre che gli stessi non siano previsti a pena di decadenza”, non c’è alcun veto e i crediti possono definirsi spettanti.

In questo caso si applica una sanzione di 250 euro, ma devono verificarsi le seguenti condizioni:

  • le mancanze sugli adempimenti amministrativi di carattere strumentale non devono determinare la decadenza e gli stessi adempimenti non devono essere essenziali al riconoscimento del credito medesimo;
  • la violazione deve essere rimossa entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi relativa all’anno di commissione della medesima, ovvero in assenza di una dichiarazione, comunque entro un anno dalla sua commissione.

Al complesso di norme sull’utilizzo delle somme non spettanti o inesistenti, inoltre, si aggiunge anche la seguente regola:

“qualora i fatti materiali posti a fondamento del credito siano oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici, la sanzione è aumentata dalla metà al doppio”

Tipologia di creditiDefinizioneNuove sanzioni
Credito inesistente Si considera inesistente il credito per il quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo. È inesistente anche con requisiti oggettivi e soggettivi oggetto di rappresentazioni fraudolente, “attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici” 70 per cento del credito utilizzato
Credito non spettante Si considera credito non spettante il credito, diverso da quello inesistente, fondato su fatti reali non rientranti nella disciplina attributiva per il difetto di specifici elementi o particolari qualità. È non spettante anche il credito utilizzato in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quello fruito in misura superiore a quella prevista 25 per cento del credito utilizzato
Credito spettante Il credito si considera spettante se è fondato sulla base di fatti reali rientranti nella disciplina attributiva, nonché utilizzato in misura e con le modalità stabilite dalla medesima, ma in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi di carattere strumentale Sanzione di 250 euro

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