I crediti d'imposta dei bonus edilizi possono essere compensati con i debiti che derivano dalle imposte sui giochi e le scommesse sportive. Lo spiega l'Agenzia delle Entrate in due diverse risposte sull'utilizzo delle somme relative agli interventi di superbonus e di altre agevolazioni
I crediti d’imposta del superbonus e dei diversi bonus edilizi possono essere compensati con i debiti derivanti dal versamento delle imposte su giochi e scommesse sportive.
Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate in due diverse risposte all’interpello, la numero 394 e la numero 395, del 25 luglio 2023.
Sebbene gli istanti siano due soggetti diversi, l’interpretazione dell’Amministrazione finanziaria resta la stessa: gli importi derivanti dalle agevolazioni edilizie rientrano tra i versamenti unitari delle imposte e contributi che prevedono la possibilità di optare per la compensazione.
I soggetti dovranno utilizzare il modello F24-Accise, seguendo le apposite istruzioni per la compilazione.
Crediti bonus edilizi, via libera alla compensazione con le imposte su giochi e scommesse sportive
È permessa la compensazione dei debiti relativi alle imposte su giochi e scommesse sportive con i crediti derivanti dal superbonus e dagli altri bonus edilizi.
Lo spiega l’Agenzia delle Entrate nelle risposte all’interpello numero 394 e 395 del 25 luglio.
Lo spunto nasce dai quesiti posti dai due istanti differenti. Nel primo caso, a chiedere chiarimenti sulla compensazione, è un concessionario che opera nel settore delle scommesse sportive, soggetto passivo dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse ippiche e dell’imposta unica sui giochi di abilità a distanza con vincita in denaro.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 394 del 25 luglio 2023
- Compensazione - utilizzo dei crediti d’imposta derivanti dai bonus edilizi.
Nel secondo caso, invece, i chiarimenti sono richiesti da un concessionario degli apparecchi da gioco, che versa il prelievo erariale unico, PREU.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 395 del 25 luglio 2023
- Compensazione dei crediti derivanti dalle agevolazioni edilizie (superbonus, ecc.)
L’Amministrazione finanziaria sposa entrambe le soluzioni proposte dagli istanti, che prevedono la possibilità di compensazione, e richiama il contesto normativo e di prassi sul tema.
La prima norma richiamata è l’articolo 17 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, che regola i:
“versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche.”
Il comma 2, alla lettera h-ter) prevede tale possibilità per:
“altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore.”
Chiarimenti sul tema erano stati forniti nella precedente risposta all’interpello numero 435/2022.
Il documento precisava che possono essere riscossi con modello F24 le seguenti somme:
- quelle incluse nell’elenco di cui al comma 2 dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997;
- quelle previste da un decreto ministeriale emanato ai sensi della lettera h-ter del citato comma 2;
- quelle previste espressamente da una norma di rango primario (anche secondaria/attuativa), con una formulazione che richiama l’applicazione dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.
In tali ipotesi è permesso il pagamento mediante la compensazione, ad esclusione dei casi in cui è stabilito un divieto espresso.
Crediti bonus edilizi, le istruzioni e i limiti per la compensazione con modello F24-accise
Dopo aver riepilogato quali sono le somme che possono essere oggetto di compensazione e quali gli importi con cui possono essere compensate, l’Agenzia delle Entrate fornisce precisazioni sui limiti e sulle istruzioni da seguire.
Le somme di competenza dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di stato devono essere inserite nell’apposita sezione del modello F24-accise.
Come spiegato nelle risposte all’interpello n. 1/2020 e n. 406/2022, tali somme possono essere utilizzate per lao compensazione con i crediti esposti in altre sezioni dello stesso modello.
Per la compensazione orizzontale si deve tenere conto del limite di 2 milioni di euro, previsto dalla Legge di Bilancio 2022.
In base a quanto previsto dall’articolo 121 del decreto Rilancio, inoltre, non è possibile fruire negli anni successivi della quota di credito non utilizzata nell’anno. Sono quindi esclusi i rimborsi futuri.
In conclusione, l’Agenzia delle Entrate sottolinea che i crediti derivanti dai bonus edilizi possono essere portati in compensazione con i debiti derivanti dall’imposta unica sulle scommesse e dall’imposta unica sui giochi, così come con gli importi a debito dovuti a titolo di PREU (prelievo erariale unico).
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Crediti bonus edilizi, via libera alla compensazione con le imposte su giochi e scommesse sportive