Contributi a fondo perduto anche alle imprese in liquidazione volontaria, avviata dopo il 31 gennaio 2020. L'Agenzia delle Entrate delinea il perimetro dei beneficiari degli aiuti previsti dal decreto Sostegni, con la circolare n. 5/E del 14 maggio 2021.
Contributi a fondo perduto anche alle imprese in liquidazione dopo la dichiarazione dello stato d’emergenza e, ai fini della riduzione del fatturato, si considerano tutti i mesi di riferimento.
La circolare n. 5/E pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 14 maggio 2021 apre le porte dei contributi a fondo perduto del decreto Sostegni anche alle società in liquidazione dopo il 31 gennaio 2020, confermando quanto già chiarito in relazione ai precedenti aiuti economici.
La possibilità di presentare domanda per l’accesso ai contributi a fondo perduto introdotti dal decreto Sostegni n. 41/2021 è ammessa esclusivamente in caso di liquidazione avviata dopo la dichiarazione dello stato d’emergenza Covid-19, anche se la cessazione dell’unità locale è avvenuta precedentemente.
Non cambiano le regole per calcolare il fatturato medio mensile, ai fini di determinare il calo subito e verificare il possesso dei requisiti d’accesso.
Fondo perduto alle imprese in liquidazione: i beneficiari degli aiuti del DL Sostegni
In tutte le ipotesi in cui la liquidazione è stata avviata prima della dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19, non è possibile presentare domanda di accesso ai contributi a fondo perduto. L’attività ordinaria, in tali ipotesi, risulta interrotta per ragioni diverse dall’emergenza pandemica.
Diverso è il caso delle società in liquidazione in data successiva. In tale ipotesi, considerando la ratio legis della disposizione normativa, è spianata la strada per l’invio della domanda di accesso ai contributi a fondo perduto.
Nella circolare n. 5/E del 14 maggio 2021 l’Agenzia delle Entrate richiama ai chiarimenti già forniti in relazione al primo fondo perduto introdotto dal decreto Rilancio.
Anche per l’accesso agli aiuti previsti dal decreto Sostegni, resta fermo il rispetto delle condizioni indicate nel Temporary Framework, più volte integrato, che ha modificato le regole ordinarie in materia di aiuti di Stato.
L’accesso agli aiuti per le imprese in difficoltà causa Covid-19 è stato esteso anche ai soggetti che risultavano già in difficoltà, ad esclusione dei casi di procedure concorsuali per insolvenza o di percezione di aiuti per il salvataggio non rimborsati o per la ristrutturazione.
Contributi a fondo perduto per l’impresa in liquidazione, non cambiano le regole per il calcolo del calo di fatturato
Nel rispetto degli ulteriori requisiti previsti, l’accesso ai contributi a fondo perduto previsti dal decreto Sostegni è ammesso anche per le imprese in liquidazione.
In relazione all’individuazione dell’ammontare dei ricavi e per determinare se si rientra nel limite di 10 milioni di euro previsto dal comma 3, articolo 1 del decreto n. 41/2021, è necessario far riferimento al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019 per i soggetti con anno d’imposta coincidente con l’anno solare e, in ogni caso, a quello precedente alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio.
Non cambiano le regole per determinare se è rispettato il requisito relativo alla riduzione di fatturato che, si ricorda, dovrà esser pari almeno al 30 per cento considerando l’ammontare medio mensile del 2020 rispetto allo stesso dato relativo al 2019.
Il fatturato medio del 2020 dovrà considerare tutti i mesi che costituiscono il periodo di riferimento, a prescindere dalla circostanza che l’impresa risulti in liquidazione.
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