Contributi a fondo perduto decreto Sostegni, l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 5 del 14 maggio 2021 risponde ai dubbi degli operatori. Tra i chiarimenti, le regole per calcolare la soglia per l'accesso alla misura e l'individuazione della platea dei beneficiari.
Contributi a fondo perduto decreto Sostegni, arriva ormai a pochi giorni dalla scadenza per fare domanda la circolare dell’Agenzia delle Entrate con i chiarimenti operativi.
La circolare n. 5/E del 14 maggio 2021 risponde ai dubbi degli operatori e, tra i tanti, l’Agenzia delle Entrate si sofferma in particolar modo sulle regole per il calcolo dei limiti d’accesso ai contributi a fondo perduto e sui soggetti beneficiari.
Non rientrano nel calcolo dei limiti per l’accesso ai contributi a fondo perduto gli aiuti economici erogati nel corso del 2020, dalla prima tornata di ristori fino al bonus per gli affitti, per la sanificazione o per l’adeguamento degli ambienti di lavoro. Parimenti, resta esclusa dalla determinazione della soglia per beneficiare dei nuovi aiuti economici l’indennità di maternità.
Per quel che riguarda i titolari di partita IVA in regime forfettario, l’importo del contributo a fondo perduto riconosciuto non si considera ai fini della determinazione della soglia minima di 65.000 euro per la permanenza nel regime di tassazione sostitutiva del 15 per cento.
Contributi a fondo perduto DL Sostegni, nella circolare delle Entrate i chiarimenti ai dubbi degli operatori
La scadenza per fare domanda di accesso ai contributi a fondo perduto introdotti dall’articolo 1 del decreto Sostegni n. 41/2021 è fissata al 28 maggio, un termine che potrebbe rivelarsi decisivo anche al fine di fruire dei nuovi aiuti che verranno introdotti dal decreto Sostegni bis.
Ed è anche a fronte del “legame” tra primo e secondo decreto Sostegni che assume particolare rilevanza la circolare n. 5/E pubblicata dall’Agenzia delle Entrate nella serata del 14 maggio 2021.
- Agenzia delle Entrate - circolare numero 5/E del 14 maggio 2021
- Chiarimenti ai fini della fruizione dei contributi a fondo perduto previsti dai commi da 1 a 9 dell’articolo 1 del Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 (recante Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19) e da altri provvedimenti.
Dalle regole per i forfettari ai casi in cui i contributi a fondo perduto spettano anche alle società in liquidazione, il documento risponde ai dubbi sollevati da partite IVA e loro intermediari.
L’aiuto a fondo perduto introdotto dal decreto Sostegni è indifferente ai bonus Covid-19 già fruiti dal titolare di partita IVA.
Tra i chiarimenti contenuti nella circolare n. 5/E del 14 maggio 2021 l’Agenzia delle Entrate evidenzia che i precedenti contributi a fondo perduto, così come i ristori, non concorrono al calcolo del limite di ricavi, del calo di fatturato per l’accesso al nuovo aiuto economico e per l’individuazione dello scaglione dimensionale di riferimento.
Parimenti, restano esclusi dalla soglia anche i bonus riconosciuti, a titolo esemplificativo, per i canoni d’affitto o per la sanificazione e l’adeguamento degli ambienti di lavoro.
Gli aiuti economici previsti dal decreto Rilancio, dal decreto Agosto e dai decreti Ristori e Natale sono, sostanzialmente, esclusi dal calcolo delle diverse soglie previste per beneficiare del fondo perduto previsto dal decreto Sostegni.
Al contrario, nel calcolo dell’importo medio mensile di fatturato e corrispettivi del 2019 e 2020 rientrano i rimborsi spese (come quelli per viaggio, vitto e alloggio) addebitati in fattura al committente, casistica diversa dalle anticipazioni in nome e per conto del cliente, qualora documentate.
Contributi a fondo perduto fuori dal calcolo per restare nel regime forfettario: i chiarimenti nella circolare n. 5/E/2021
Non concorrono al calcolo del limite di 65.000 euro per l’accesso al regime forfettario i contributi a fondo perduto riconosciuti dal decreto Sostegni.
L’importo riconosciuto, al pari degli aiuti previsti nel corso del 2020, mantiene la finalità attribuita dal legislatore al contributo Covid-19 previsto dal decreto Rilancio, ovvero compensare almeno in parte i gravi effetti economici causati dalla crisi pandemica.
Alla luce del carattere di eccezionalità dei contributi a fondo perduto previsti dal decreto Sostegni, la circolare dell’Agenzia delle Entrate evidenzia quindi che gli importi riconosciuti non rilevano ai fini della determinazione della soglia di ricavi per fruire del regime di tassazione sostitutivo IRPEF del 15 per cento.
Sempre per quel che riguarda i forfettari, la circolare dell’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sull’individuazione dell’importo di fatturato e corrispettivi. Per ragioni di semplificazione, è necessario far riferimento ai quadri da LM 22 a 27, colonna 3 della dichiarazione dei redditi.
In linea generale, l’Agenzia delle Entrate evidenzia che per il calcolo di fatturato e corrispettivi si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura (campo 2.1.1.3 Data delle fatture elettroniche) e la data del corrispettivo giornaliero.
Per le fatture differite fa invece fede la data del DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura.
Per ragioni di ordine logico sistematico, conclude l’Agenzia delle Entrate, si ritiene necessario far riferimento alla documentazione tenuta ai fini della verifica del superamento della soglia massima prevista per il regime forfettario.
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