Chi ha presentato domanda di accesso alla rottamazione quater può procedere al pagamento tramite compensazione? L'Agenzia delle Entrate pone il suo veto con la risposta all'interpello numero 373 del 7 luglio 2023
Chi ha presentato domanda di accesso alla rottamazione quater riceverà entro il 30 settembre, o entro il 31 dicembre per le zone colpite dalle alluvioni di maggio, la comunicazione dall’Agenzia delle Entrate Riscossione con il piano dei pagamenti e i bollettini da utilizzare.
In alternativa è possibile versare le somme dovute presso gli sportelli o abilitare la domiciliazione sul conto corrente per il prelievo delle rate. Al contrario non è possibile mettersi in regola con il Fisco tramite compensazione.
Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 373 del 7 luglio 2023.
Rottamazione quater senza compensazione: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Tra le novità della tregua fiscale introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 rientra anche la rottamazione quater che si applica ai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 e offre ai contribuenti la possibilità di fare pace con il Fisco versando solamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica.
Lo spunto per fare luce sulla possibilità di avvalersi della compensazione arriva dall’analisi di un caso pratico.
Protagonista è una società che vorrebbe utilizzare un credito IVA in compensazione orizzontale, in linea con quanto previsto dall’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo numero 241 del 1997, per il pagamento degli importi da corrispondere in seguito all’adesione alla rottamazione quater e si rivolge all’Agenzia delle Entrate per ottenere la conferma.
Con la risposta numero 372 del 7 luglio 2023, però, arriva un veto completo sulla possibilità beneficiare della definizione agevolata compensando le somme dovute.
“L’istante non potrà utilizzare il proprio credito IVA, né i crediti commerciali di cui eventualmente dispone, per pagare gli importi dovuti per il valido perfezionamento della c.d. rottamazione quater di cui intende avvalersi”.
Rottamazione quater senza compensazione: i chiarimenti sulle modalità di pagamento
I chiarimenti arrivano dall’analisi del testo dell’ultima Legge di Bilancio che all’articolo 1, commi da 231 a 252, ha stabilito le regole alla base della rottamazione quater.
La norma indica chiaramente le modalità di versamento da seguire in caso di adesione alla definizione agevolata delle cartelle:
- tramite domiciliazione sul conto corrente indicato dallo stesso contribuente;
- tramite i moduli precompilati che arriveranno entro il 30 settembre o entro il 31 dicembre per i contribuenti delle zone colpite dalle alluvioni di maggio;
- presso gli sportelli dell’agente della riscossione.
Nel testo, quindi, non c’è alcun riferimento al versamento e alla compensazione tramite modello F24.
A sostegno della sua posizione, inoltre, l’Agenzia delle Entrate richiama anche le regole applicate in passato per la rottamazione ter e chiarite nellacircolare numero 25 del 2020 che escludono la possibilità di seguire strade diverse da quelle indicate.
In conclusione, la risposta all’interpello numero 372 del 2023 sottolinea:
“Con ogni evidenza, tra l’altro, la lettera c) del comma 242 dell’articolo 1 della legge n. 197 del 2022 non contempla a differenza della stessa lettera del comma 12 dell’articolo 3 del decreto legge n. 119 del 2018 alcun richiamo alla disciplina in tema di compensazione dei crediti ’“commerciali’’ vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo”.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Rottamazione quater senza compensazione, l’AdE riepiloga le modalità di pagamento