Uso auto aziendale: c'è la deducibilità dei costi solo se si prova che la vettura è inerente allo svolgimento dell'attività d'impresa. Lo stabilisce la sentenza n. 31423/2018 della Cassazione.
Uso auto aziendale: c’è la deducibilità solo se si prova che la vettura è utile allo svolgimento dell’attività d’impresa. Lo stabilisce la sentenza numero 31423/2018 della Cassazione.
Perché i costi relativi alle autovetture siano deducibili non basta che siano destinate al trasporto delle persone, ma si deve provare concretamente che vengano utilizzate per lo svolgimento dell’attività d’impresa.
Uso auto aziendale: deducibilità dei costi solo se c’è la prova
La Corte di Cassazione ha stabilito questo principio intervenendo in una diatriba tra l’Agenzia delle Entrate e una società a cui nel 2005 aveva inviato un avviso di accertamento.
L’ufficio dell’Agenzia delle Entrate contestava alla società un maggiore reddito d’impresa, ai fini Ires, Irap e Iva, in relazione, tra l’altro, all’indeducibilità di costi ritenuti “non adeguatamente documentati” per riparazioni di automezzi pari a 131.543,96 euro “non inerenti” per l’utilizzo di autovetture pari a 42.502,45 euro, poi ridimensionati dallo stesso Ufficio in 15.333,63 euro.
Prima di arrivare al giudizio di legittimità, la questione è passata nelle mani della Commissione tributaria provinciale di Cuneo, che ha accolto il ricorso della società, e poi in quelle della Commissione tributaria del Piemonte, che ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate.
Le commissioni si sono espresse a favore del contribuente basandosi su tre argomentazioni:
- i costi relativi alle riparazioni erano supportati dagli indennizzi ricevuti dalle compagnie di assicurazione;
- i costi relativi a due autovetture erano inerenti all’attività d’impresa in quanto ’’funzionali al trasporto delle persone’’, annoverando la società diversi dipendenti;
- ai fini della detraibilità o meno dei costi, non si rilevava che le autovetture in questione avessero caratteristiche di sportività e di lusso, ma che gli automezzi fossero nella disponibilità e/o possesso-proprietà della società contribuente.
Uso auto aziendale e deducibilità: le argomentazioni della Corte di Cassazione
Ma l’Agenzia non accetta il responso e presenta alla Corte di Cassazione un ricorso, che argomenta con due motivazioni.
Nella prima l’Ufficio contesta ai giudici dell’appello il fatto di aver valutato l’effettività e l’inerenza dei costi per la riparazione dei mezzi di trasporto tenendo conto della ricezione degli indennizzi per i danni subiti dagli automezzi da parte delle imprese assicurative.
Per la Corte di Cassazione, che nell’argomentare fa riferimento alla giurisprudenza europea, si tratta di un motivo infondato dal momento che:
l’amministrazione finanziaria non si può limitare all’esame della sola fattura, ma deve tener conto anche delle informazioni complementari fornite dal soggetto passivo, come emerge, d’altronde, dall’art. 219 della direttiva 2006/112, che assimila a una fattura tutti i documenti o messaggi che modificano e fanno riferimento in modo specifico e inequivocabile alla fattura iniziale.
Diverso è il parere sul secondo motivo del ricorso, in cui l’Agenzia dell’Entrate insiste sul fatto che i costi sostenuti dalla società contribuente relativi alle autovetture, una sportiva (Mini Cooper) e l’altra di lusso (Audi A8), non possano essere deducibili.
Secondo l’Agenzia, mancano le argomentazione sull’inerenza delle spese rispetto all’attività di impresa - anche a fronte della contestazione dell’Ufficio in ordine alla mancata concessione delle stesse in uso ai dipendenti e alla mancanza di alcuna scheda carburante dalla quale potesse evincersi l’utilizzo aziendale, anche parziale, di queste.
In questo caso la Corte di Cassazione definisce fondato il motivo del ricorso e rivede il giudizio della Commissione Territoriale. Nell’ordinanza, infatti, si legge:
la prova dell’inerenza di un costo quale atto d’impresa, ossia dell’esistenza e natura della spesa, dei relativi fatti giustificativi e della sua concreta destinazione alla produzione quali fatti costitutivi su cui va articolato il giudizio di inerenza, incombe sul contribuente in quanto tenuto a provare l’imponibile maturato
E continua contestando alla Commissione Tributaria di aver:
desunto l’inerenza dei detti costi, oltre che dalla disponibilità delle autovetture da parte della società contribuente, dalla generica destinazione funzionale delle stesse al “trasporto delle persone” (annoverando la società contribuente, nell’anno 2005, un amministratore delegato, un responsabile amministrativo e altri diciotto dipendenti), senza argomentare alcunché in ordine alla concreta destinazione di queste ultime in relazione allo svolgimento dell’attività d’impresa.
Ne deriva che la deducibilità dei costi per le autovetture aziendali è strettamente collegata al fatto che le spese sostenute siano inerenti alle attività d’impresa, ma anche alla possibilità di dimostrarlo.
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