Per quanto riguarda l'imposta di registro, la cessione di partecipazioni non può essere riqualificata in cessione d'azienda. A precisarlo l’Ordinanza della Corte di Cassazione
In tema di imposta di registro, le operazioni strutturate mediante conferimento d’azienda seguito dalla cessione di partecipazioni della società conferitaria non possono essere riqualificate in una cessione d’azienda e non configurano, di per sé, il conseguimento di un indebito vantaggio realizzato in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario.
Oggetto di tassazione è infatti il solo atto presentato per la registrazione in quanto l’imposta di registro è un’imposta “d’atto”.
Questo il contenuto dell’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 32132/2024.
Imposta di registro: la cessione di partecipazioni non può essere riqualificata in cessione d’azienda
La controversia è sorta in merito alla corretta tassazione ai fini dell’imposta di registro di due distinti atti, con cui prima è stato conferito un ramo di azienda, con contestuale creazione di una Newco, e poi è avvenuta la cessione a terzi delle quote della Newco.
L’Agenzia delle Entrate aveva riqualificato i due atti distinti in una cessione di azienda ai sensi dell’art. 20 del DPR n. 131 del 1986.
Il contribuente ha impugnato gli avvisi di liquidazione ma la CTR, in riforma della decisione di primo grado, accoglieva l’appello dell’Ufficio e dichiarava legittimi gli atti impositivi impugnati.
Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione, con cui il ricorrente ha lamentato violazione o falsa applicazione del citato articolo 20.
Il motivo è stato ritenuto fondato dalla Corte di Cassazione, che ha accolto il ricorso e, decidendo nel merito, ha annullato gli avvisi di liquidazione.
La Corte di Cassazione ha chiarito che la cessione totalitaria di quote societarie è soggetta ad una disciplina codicistica difforme da quella che regola la cessione d’azienda, sotto il profilo sia del regime di responsabilità dei debiti, sia della continuazione della medesima attività imprenditoriale, il che blocca la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di qualificare la cessione di quote quale cessione d’azienda, in mancanza di elementi intrinseci all’atto soggetto a registrazione da cui inferire una diversa volontà delle parti.
Dando continuità alla giurisprudenza di legittimità, che ha escluso la riqualificazione in cessione di azienda del trasferimento delle partecipazioni societarie, la Corte ha ribadito che, in tema di imposta di registro, le operazioni strutturate mediante conferimento d’azienda seguito dalla cessione di partecipazioni della società conferitaria non possono essere riqualificate in una cessione d’azienda e non configurano, di per sé, il conseguimento di un indebito vantaggio realizzato in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario, fatta salva l’ipotesi in cui tali operazioni siano seguite da ulteriori passaggi idonei a palesare la volontà di acquisire direttamente l’azienda.
Oggetto di tassazione è infatti il solo atto presentato per la registrazione attesa l’irrilevanza, alla luce delle sentenze n. 158/2020 e n. 39/2021 della Corte Costituzionale, degli elementi extratestuali e degli atti collegati in coerenza con i principi ispiratori della disciplina dell’imposta di registro.
In altre parole, l’imposta di registro è un’imposta d’atto e solo da questo deve ricostruirsi la sua tassazione.
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