Cessione del credito 2022, comunicazioni relative ai bonus edilizi sbloccate a partire dal prossimo 4 febbraio, data di aggiornamento del canale alle novità della Legge di Bilancio 2022. Niente obbligo di visto di conformità per gli interventi sotto i 10 mila euro e di edilizia libera, con esclusione del bonus facciate: conta la data di comunicazione dell'opzione, come indicato nelle FAQ aggiornate.
Cessione del credito 2022, la ripresa dell’invio delle comunicazioni all’Agenzia delle Entrate è prevista per il 4 febbraio 2022.
Lo fa sapere la stessa Amministrazione finanziaria nel comunicato stampa del 28 gennaio: nella data indicata è previsto l’aggiornamento del canale di comunicazione, per recepire le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 in merito alla cessione del credito e allo sconto in fattura dei bonus edilizi.
Lo stesso comunicato stampa rende noto l’aggiornamento delle FAQ relative alle agevolazioni.
Tra i chiarimenti anche quelli relativi alle deroghe a favore dell’edilizia libera e degli interventi di importo inferiore a 10 mila euro, con esclusione del bonus facciate.
Non c’è obbligo di visto di conformità per le cessioni la cui comunicazione viene inviata a partire dal 1° gennaio 2022: non rileva la data di effettuazione delle spese ma quella della comunicazione.
Cessione del credito 2022, comunicazione sbloccata dal 4 febbraio e nuove FAQ delle Entrate
Sulla cessione del credito 2022 per i bonus edilizi dall’Agenzia delle Entrate arriva un pieno di novità.
La prima, attesa da qualche giorno, riguarda la ripresa dell’operatività del portale per le comunicazioni all’Amministrazione finanziaria.
La procedura è infatti bloccata perché il modello deve essere adeguato alle novità normative introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 e in vigore dal 1° gennaio scorso.
L’aggiornamento del canale di comunicazione sarà effettuato nella giornata del 4 febbraio 2022 e, da tale data, potranno riprendere le comunicazioni della cessione dei credito e dello sconto in fattura dei bonus edilizi.
Dopo gli adeguamenti effettuati dal partner tecnologico Sogei, la procedura è implementata per permettere di comunicare le opzioni esercitate per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10 mila euro e per i lavori in edilizia libera, senza necessità del visto di conformità.
A renderlo noto è il comunicato stampa del 28 gennaio 2022, che mette al corrente anche dell’aggiornamento delle FAQ relative alle agevolazioni edilizie.
In merito all’aggiornamento del 4 febbraio, il comunicato stampa spiega inoltre quanto segue:
Successivamente, la procedura sarà adeguata anche per consentire la trasmissione delle comunicazioni delle opzioni relative alle spese sostenute nel 2022 per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.
- Agenzia delle Entrate - Comunicato stampa del 28 gennaio 2022
- Bonus edilizi. Dal 4 febbraio aggiornato il canale per la comunicazione dell’opzione. Alcune Faq forniscono primi chiarimenti in merito alle novità introdotte dalla legge di Bilancio.
Cessione del credito 2022: nessun obbligo di visto di conformità per l’edilizia libera
Oltre all’atteso sblocco del canale di comunicazione della cessione del credito e dello sconto in fattura relativi ai bonus edilizi, l’Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti sulle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022.
Le delucidazioni sono sintetizzate nelle apposite FAQ aggiornate, presenti sul sito dell’Amministrazione finanziaria.
La prima risposta alle domande più frequenti riguarda gli interventi di edilizia libera o di importo complessivo non superiore ai 10 mila euro, per i quali i contribuenti intendono scegliere la cessione del credito o lo sconto in fattura.
In estrema sintesi, per l’obbligo di visto di conformità non si deve fare riferimento alla data in cui sono state sostenute le spese ma a quella in cui avviene la comunicazione dell’esercizio dell’opzione di fruizione indiretta dell’agevolazione.
Niente visto, quindi, per le spese relative a comunicazioni effettuate nel 2022.
Per chiarire, l’esempio riportato dall’Agenzia delle Entrate è quello di un contribuente che ha effettuato i lavori all’inizio del 2021 e intende esercitare l’opzione. Se lo stesso effettua la comunicazione a partire dal 3 gennaio 2022 non sussiste l’obbligo di visto di conformità e attestazione della congruità delle spese.
Viene quindi limitato l’effetto del decreto antifrodi, in vigore dal 12 novembre 2021 e confluito nel testo della Legge di Bilancio 2022.
A partire dal 1° gennaio, infatti, nel caso di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito l’obbligo di visto di conformità o dell’asseverazione di congruità delle spese non si applica a interventi di importo inferiore a 10 mila euro e in edilizia libera.
Fa eccezione il bonus facciate: gli interventi rientranti nell’agevolazione non beneficiano della semplificazione.
In ogni caso si deve fare riferimento alla data di comunicazione dell’opzione, come sottolineato nella parte finale della risposta dell’Agenzia delle Entrate al caso portato come esempio:
“Considerato che tale disposizione normativa entra in vigore il 1° gennaio 2022 si ritiene che la stessa trovi applicazione con riferimento alle comunicazioni di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito trasmesse all’Agenzia delle entrate a decorrere da tale data.
Ne deriva che per la spesa sostenuta, anche mediante lo sconto in fattura, il 1° dicembre 2021 per i sopra citati interventi agevolabili in edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10.000 euro (come detto, fatta eccezione per gli interventi ammessi al Bonus facciate), non ricorre l’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese se la comunicazione di cessione è trasmessa all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° gennaio 2022.”
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Cessione del credito 2022, comunicazione sbloccata dal 4 febbraio e nuove FAQ delle Entrate