Bonus facciate anche per i lavori effettuati solo su una parte dell'edificio: ok alla detrazione che dal 2022 passerà al 60 per cento. Le istruzioni arrivano dall'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 838 del 21 dicembre 2021.
Bonus facciate, si ha diritto all’agevolazione anche per i lavori effettuati solo su una parte dell’edificio. Il via libera arriva dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 838 del 21 dicembre 2021.
La Manovra del 2020 ha introdotto la possibilità di accedere a una detrazione del 90 per cento per le spese documentate sostenute negli anni 2020 e 2021 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti che si trovano in zona A o B, o assimilate, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.
La Legge di Bilancio 2022, stando alle ultime novità, confermerà l’agevolazione riducendo, però, il beneficio al 60 per cento. Nel frattempo dall’Amministrazione finanziaria arrivano nuove istruzioni sulle modalità di accesso.
Bonus facciate: via libera alla detrazione anche per i lavori effettuati solo su una parte dell’edificio
Come sempre lo spunto arriva dall’analisi di un caso pratico. Protagonista è il proprietario, insieme alla moglie, di un appartamento che si trova al primo piano di un edificio in cui trovano spazio altre unità abitative di proprietà di terzi, ma che non è mai stato costituito in condominio.
Il contribuente ha intenzione di effettuare lavori sulla parte esterna dell’edificio che riguarda la sua abitazione, così come hanno già fatto altri, e vorrebbe beneficiare del bonus facciate.
All’Agenzia delle Entrate si rivolge per verificare la possibilità di beneficiare della detrazione, al 90 per cento fino al 31 dicembre 2021, intervenendo solo sulla porzione di edificio che interessa il perimetro della sua abitazione.
Con la risposta all’interpello numero 838 del 21 dicembre 2021, arriva il via libera dell’Amministrazione finanziaria:
“Anche un intervento parziale - mirato, come nel caso di specie, a risolvere un problema localizzato solo su una porzione della facciata - possa essere ammesso alle agevolazioni previste dalla citata normativa relativa all’applicazione del bonus facciate, anche se non interessa l’intera facciata visibile dell’edificio”.
Bonus facciate per i lavori effettuati solo su una parte dell’edificio: istruzioni sulla documentazione
Nel motivare la sua risposta l’Agenzia delle Entrate riporta quanto già chiarito con la circolare numero 2 del 2020.
Si ha diritto al bonus facciate in caso di spese sostenute per effettuare interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali.
Ammessi all’agevolazione solo gli interventi sull’involucro esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile e, in particolare, gli interventi sugli elementi della facciata che rappresentano la “struttura opaca verticale”.
Con il documento, inoltre, vengono fornite anche le istruzioni sulla documentazione necessaria nel caso in cui si voglia beneficiare del bonus facciate per i lavori effettuati solo su una parte dell’edificio.
I contribuente interessati a fruire in autonomia dell’agevolazione devono comunque conservare ed esibire la copia della delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori oltre alla ripartizione delle spese tra i condomini in base alla tabella millesimale o ai diversi criteri applicabili ai sensi degli artt. 1123 e seguenti del codice civile.
L’Agenzia delle Entrate specifica:
“Risulta, quindi, irrilevante la circostanza richiamata dall’Istante che il condominio non sia stato formalmente costituito atteso che, come ribadito anche nella predetta circolare n. 7/E del 2021, secondo una consolidata giurisprudenza, la nascita del condominio si determina automaticamente, senza che sia necessaria alcuna deliberazione, nel momento in cui più soggetti costruiscano su un suolo comune ovvero quando l’unico proprietario di un edificio ne ceda a terzi piani o porzioni di piano in proprietà esclusiva, realizzando l’oggettiva condizione del frazionamento”.
E infatti le norme in materia, tranne che per alcuni specifici aspetti, si applicano anche al cosiddetto condominio minimo, ovvero a quegli edifici composti da un numero non superiore a 8 condomini.
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