Bonus facciate al 90 per cento: fattura entro l'anno e fine dei lavori nel 2022, è possibile? La Direzione Regionale Campania dell'Agenzia delle Entrate aveva escluso questa possibilità con una risposta all'interpello del 7 dicembre, ma ha rettificato la sua posizione adeguandosi alla linea del MEF, Ministero dell'Economia e delle Finanze. Sciolto ogni dubbio.
Bonus facciate, è possibile pagare la fattura entro l’anno ma procedere con la fine dei lavori nel 2022, beneficiando comunque della detrazione al 90 per cento?
La risposta è arrivata lo scorso ottobre direttamente dal MEF, Ministero dell’Economia e delle Finanze: nessun veto.
Ma con la risposta all’interpello del 7 dicembre 2021, la Direzione Regionale Campania dell’Agenzia delle Entrate ha cambiato le carte in tavola: il beneficio, nella misura prevista dalla Legge di Bilancio 2020, è applicabile solo alle spese sostenute fino al 2021 relativamente a interventi ultimati e per cui è stata ottenuta l’asseverazione di congruità.
Dopo circa 10 giorni è arrivata la rettifica: si applica la linea del MEF.
Molto rumore per nulla, verrebbe da dire citando Shakespeare, perché il tanto rumore c’è stato e ha avuto anche una eco importante.
In questo ultimo periodo dell’anno sono molti i contribuenti che si stanno affrettando per beneficiare dei bonus casa alle condizioni attuali: in particolare il bonus facciate, stando a quanto stabilito dal DDL Bilancio, passerà dal 90 al 60 per cento.
E qualsiasi dubbio in questo momento rischia di rallentare e compromettere l’accesso alle agevolazioni, reso ancora più complesso da metà novembre dalle novità del Decreto Antifrode.
Bonus facciate al 90 per cento: fattura entro l’anno e fine dei lavori nel 2022, prevale la linea del MEF
Con la risposta all’interpello numero 914-1549/2021 del 16 dicembre, la Direzione Regionale Campania dell’Agenzia delle Entrate ha confermato che è possibile pagare entro l’anno la fattura sulle spese sostenute e, pur non avendo ultimato i lavori, beneficiare del bonus facciate al 90 per cento.
I chiarimenti sono stati forniti a un Condominio che si è rivolto all’Amministrazione finanziaria per verificare la possibilità di accedere alla detrazione più favorevole su tutto l’intervento e non solo sulla parte ultimata entro il 31 dicembre.
Nel testo si fa riferimento alla risposta n. 46 del 22 ottobre 2018 in cui si stabilisce che, ai fini della determinazione del diritto alla fruizione del beneficio fiscale, non bisogna considerare né la data di inizio né quella della fine dei lavori, ma solo quella del sostenimento della spesa mediante bonifico.
Dal momento che la Legge di Bilancio ha previsto anche per tutto il 2021 il bonus facciate al 90 per cento, è necessario che le spese siano sostenute in questo arco temporale e che gli interventi siano stati almeno avviati: la fine dei lavori non deve avvenire necessariamente prima del 1° gennaio 2022, quando entrerà in vigore la nova formula dell’agevolazione.
Con lo sconto in fattura, quindi, i contribuenti devono aver pagato tutto il restante 10 per cento della spesa.
Bonus facciate: fattura entro l’anno e fine dei lavori nel 2022, l’asseverazione non cambia le regole
Le stesse indicazioni erano già arrivate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, rappresentato dal sottosegretario Federico Freni, durante le interrogazioni a risposta immediata che si sono tenute il 20 ottobre 2021 in Commissione Finanze.
Ma è stato necessario ribadire questa possibilità per i contribuenti, dal momento che la Direzione Generale Campania dell’Agenzia delle Entrate aveva affermato una regola diversa nella risposta all’interpello n. 914-1430/2021 del 7 dicembre: bonus facciate al 90 per cento solo per la fattura pagata entro il 2021 e relativa a interventi conclusi per cui è stata ottenuta l’asseverazione di congruità.
Tra il 20 ottobre, data dei chiarimenti del MEF, e il 7 dicembre, data in cui la Dre Campania ha assunto una posizione opposta, si inserisce il decreto Antifrode che ha avuto un forte impatto sul meccanismo del Superbonus, ma anche degli altri bonus casa, ai quali è stato esteso l’obbligo di asseverazione della congruità delle spese in caso di cessione del credito e sconto in fattura.
Sulla base di questa novità, in prima battuta, l’Amministrazione finanziaria regionale aveva seguito una linea opposta a quella tracciata dal MEF per poi tornare sui suoi passi dopo 10 giorni circa.
Risultato? In un clima di novità continue, di adempimenti che si moltiplicano, di scadenze imminenti hanno preso vita anche una serie di dubbi sulle possibilità e sulle necessità legate alla formula attuale del bonus facciate.
Eppure bastava attenersi alla circolare numero 16 del 29 novembre 2021:
“Va, infine, chiarito che, per i Bonus diversi dal Superbonus, l’attestazione, richiesta per optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito, può essere rilasciata anche in assenza di uno stato di avanzamento lavori o di una dichiarazione di fine lavori, considerato che la normativa che li disciplina, a differenza di quella prevista per il Superbonus, non richiede tali adempimenti. Tuttavia, considerata la ratio del Decreto anti-frodi di prevenire comportamenti fraudolenti nell’utilizzo di tali Bonus e ritenuto che, con riferimento a queste agevolazioni fiscali, il sostenimento di una spesa trova una giustificazione economica soltanto in relazione ad una esecuzione, ancorché parziale, di lavori, la nuova attestazione della congruità della spesa non può che riferirsi ad interventi che risultino almeno iniziati”.
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