Bonus casa e superbonus, visto di conformità e asseverazione della congruità dei prezzi a partire dal 12 novembre 2021 ai fini della cessione del credito e dello sconto in fattura. Nuovi adempimenti per l'uso del bonus 110 in dichiarazione dei redditi. La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 16/E del 29 novembre 2021 fa il punto delle novità previste dal decreto anti-frodi in edilizia.
Bonus casa e superbonus, arrivano i primi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sull’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione di congruità dei prezzi.
La circolare n. 16/E del 29 novembre 2021 specifica, in relazione ai bonus casa diversi dal superbonus, che i nuovi adempimenti introdotti dal decreto anti-frode si applicano alle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura effettuate dal 12 novembre.
Come già illustrato nelle FAQ del 22 novembre 2021, i due obblighi lasciano fuori i contribuenti che prima del 12 novembre, data di entrata in vigore del decreto legge n. 157/2021, avevano già pagato le fatture a proprio carico ed esercitato l’opzione per la cessione del credito mediante la stipula di accordi con il cessionario o per lo sconto in fattura mediante annotazione.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 16/E ribadisce quindi che se la comunicazione telematica è l’ultimo passo necessario per formalizzare l’opzione di cessione del credito e sconto in fattura, non è richiesta l’apposizione del visto di conformità e l’asseverazione di congruità dei prezzi.
Bonus casa e superbonus, le novità su visto di conformità e congruità dei prezzi nella circolare AdE
Non solo sui bonus casa ordinari, ma anche sul superbonus il decreto legge anti-frode n. 157/2021 ha introdotto nuovi obblighi e adempimenti.
Sul punto si sofferma l’Agenzia delle Entrate nella circolare 16/E del 29 novembre 2021, il primo documento di prassi relativo ai nuovi adempimenti per l’uso in detrazione, per la cessione e per lo sconto in fattura relativamente al credito fiscale spettante.
Partendo dal superbonus del 110 per cento, il decreto legge n. 157/2021 ha esteso i casi di obbligatorietà del visto di conformità, prevedo l’indicazione anche in caso di utilizzo in detrazione fiscale del credito riconosciuto e non solo nelle ipotesi di esercizio delle opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura.
Una novità che si applica a decorrere dalle fatture emesse e dei pagamenti intervenuti dal 12 novembre 2021, criterio temporale univoco sia per le persone fisiche, compresi i titolari di partita IVA, gli enti non commerciali che applicano il criterio di cassa così come le imprese individuali, le società e gli enti non commerciali che applicano il criterio di competenza.
Il visto di conformità per utilizzare il superbonus in detrazione non sarà obbligatorio esclusivamente in caso di presentazione diretta della dichiarazione dei redditi da parte del contribuente.
L’utilizzo del modello 730 o Redditi precompilato, ossia l’invio tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, fa decadere il nuovo obbligo del visto di conformità in dichiarazione dei redditi.
Non sarà richiesta l’apposizione di un visto di conformità specifico per il superbonus, chiarisce inoltre l’Agenzia delle Entrate. Quando già sussiste l’obbligo sull’intera dichiarazione, sarà quindi valido anche ai fini dell’utilizzo in detrazione del superbonus 110 per cento.
- Agenzia delle Entrate - comunicato stampa del 29 novembre 2021
- Nuove regole per Bonus edilizi e Superbonus. Pronti i chiarimenti su visto di conformità e asseverazione
- Agenzia delle Entrate - circolare n. 16/E del 29 novembre 2021
- Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche - Decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157
Bonus casa, visto di conformità e asseverazioni a partire dal 12 novembre 2021 per cessione del credito e sconto in fattura
La seconda parte della circolare n. 16/E dell’Agenzia delle Entrate si sofferma invece sui bonus casa ordinari, per i quali a decorrere dal 12 novembre 2021 le operazioni di cessione del credito e sconto in fattura richiedono il duplice adempimento del visto di conformità e dell’asseverazione di congruità dei prezzi.
Per quel che riguarda l’attestazione della congruità dei prezzi, il documento di prassi specifica che in relazione ai bonus casa diversi dal superbonus può essere rilasciata anche in assenza di uno stato di avanzamento dei lavori o di una dichiarazione di fine lavori.
Considerando però la finalità del decreto anti-frode, emanato d’urgenza al fine di prevenire comportamento fraudolenti, e ritenuto che il sostenimento di una spesa può essere giustificato solo in relazione all’esecuzione dei lavori, ai fini dell’asseverazione di congruità sarà necessario che gli interventi risultino almeno iniziati.
L’Agenzia delle Entrate torna poi sui tempi relativi ai nuovi obblighi. Si parte dal 12 novembre 2021, e restano pertanto escluse le comunicazioni trasmesse entro il giorno precedente per le quali sia stata rilasciata una regolare ricevuta di accoglimento.
A tutela del legittimo affidamento dei contribuenti, e riprendendo quanto già anticipato con le FAQ del 22 novembre, l’Agenzia ribadisce che non sono richiesti nuovi obblighi ai contribuenti che prima del 12 novembre abbiano pagato le fatture emesse dai fornitori, esercitato l’opzione per la cessione stipulando i relativi contratti con il cessionario, o per lo sconto in fattura mediante l’annotazione nel documento di spesa.
In tal caso, la comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate potrà essere trasmessa senza ulteriori adempimenti.
Bonus casa e superbonus, sospensione delle comunicazioni di cessione a rischio, proroga dei termini per utilizzare il credito
In chiusura, la circolare n. 16/E/2021 si sofferma sulla terza novità introdotta dal decreto legge n. 157/2021, ossia la sospensione delle comunicazioni che presentano profili di rischio ai fini dell’effettuazione di ulteriori controlli.
L’Agenzia delle Entrate ha cinque giorni di tempo per stoppare temporaneamente le comunicazioni di opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito ritenute a rischio frode, per un massimo di 30 giorni.
Si allunga di conseguenza il termine di scadenza previsto per l’utilizzo del credito una volta “sbloccato”, per un periodo pari a quello di sospensione degli effetti della comunicazione.
Controlli a monte che non fermano in ogni caso le verifiche ex post dell’Agenzia delle Entrate, effettuate secondo le regole ordinarie previste per legge.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Bonus casa e superbonus, le novità su visto di conformità e congruità dei prezzi nella circolare AdE