Bonus casa, è in vigore dal 12 novembre 2021 il decreto antifrode, che appesantisce gli adempimenti per la cessione del credito e lo sconto in fattura. Il visto di conformità e l'asseverazione della congruità dei prezzi si applicheranno anche ai lavori in corso, con il conseguente aumento dei costi per la realizzazione del progetto.
Bonus casa, adempimenti più pesanti per la cessione del credito e lo sconto in fattura.
L’estensione dell’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità delle spese si applica a tutte le pratiche effettuate dal 12 novembre 2021, data di entrata in vigore del decreto legge anti-frode, e riguarda anche i lavori in corso.
La necessità dello Stato di contrastare le frodi in materia di cessione dei crediti fiscali relativi ai bonus fiscali sulla casa finisce col far aumentare costi e adempimenti necessari per fruirne.
Non c’è una differenziazione tra lavori già iniziati, e relative spese già pianificate, e progetti “futuri”. Salvo diverse indicazioni, al momento la data relativa alla cessione del credito sembra essere lo spartiacque tra vecchie e nuove regole.
Bonus casa e cessione del credito: visto di conformità e asseverazione anche per i lavori in corso
È l’articolo 1, comma 2 lettera b) del decreto n. 157 dell’11 novembre 2021 a riformulare la procedura per l’esercizio delle opzioni relative alla cessione del credito e allo sconto in fattura per i bonus casa.
All’articolo 121 del decreto Rilancio n. 34/2020 viene aggiunto il comma 1-ter, che prevede per le spese relative al bonus ristrutturazione, ecobonus, sismabonus, così come tra gli altri anche per il bonus facciate, ai fini della cessione del credito e dello sconto in fattura:
- il contribuente richieda ad un professionista il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta;
- i tecnici abilitati dovranno asseverare la congruità delle spese, secondo i prezzari già in uso e per specifiche tipologie di interventi in base ai prezzi che verranno definiti dal MITE con apposito decreto entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del decreto.
Due novità previste dal decreto antifrode, in vigore dal 12 novembre 2021, e che dalla stessa data hanno portato alla sospensione temporanea da parte dell’Agenzia delle Entrate della piattaforma per la cessione dei crediti e, in parallelo, alla predisposizione di un nuovo modulo per l’esercizio delle opzioni.
Le misure introdotte con il fine di contrastare le frodi nell’ambito dei bonus casa rischiano però di creare non poche difficoltà ai contribuenti, soprattutto per i lavori già in corso.
Non essendovi alcuna distinzione in tal senso all’interno del decreto legge antifrode, appare implicito che anche per i progetti già avviati la cessione del credito sarà subordinata all’asseverazione della congruità dei prezzi e all’apposizione del visto di conformità da parte di un CAF o professionista.
Bisognerà quindi mettere in preventivo nuovi costi, così come sarà da valutare il rispetto dei prezzari ministeriali. I tecnici incaricati a verificare la congruità delle spese dovranno quindi compiere un’analisi a ritroso.
Bonus casa, asseverazione di congruità e visto di conformità anche per i lavori già conclusi?
Con 950 milioni di euro di truffe legate alla cessione dei crediti nel settore dell’edilizia era evidentemente necessario un intervento urgente da parte del Governo. Dopo le segnalazioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate la messa a punto del decreto antifrode è stata immediata, così come la sua entrata in vigore già dal 12 novembre 2021.
La necessità di un intervento urgente ha creato però non pochi dubbi in merito ai casi di applicazione del nuovo doppio obbligo di visto e asseverazione anche per i bonus “ordinari” sulla casa.
Ci si chiede, ad esempio, se i due adempimenti saranno necessari per cedere crediti già maturati, relativamente a lavori conclusi. Al pari degli interventi in corso, in questo caso bisognerebbe mettere in conto ulteriori costi e verificare se i prezzi applicati siano o meno congrui rispetto ai parametri ministeriali.
La pianificazione finanziaria svolta all’inizio del progetto potrebbe essere sostanzialmente stravolta, ad eccezione dei casi di utilizzo diretto in detrazione fiscale.
In tal caso non è al momento richiesta l’apposizione del visto di conformità, ad eccezione dei lavori rientranti nel superbonus del 110 per cento, che anche se recuperato come detrazione in dichiarazione dei redditi dovrà essere “vistato” da un professionista.
Unica eccezione è prevista in caso di invio della dichiarazione dei redditi precompilata o di trasmissione tramite il sostituto d’imposta, modalità che garantiscono all’Agenzia delle Entrate il potere di effettuare controlli preventivi.
Si rendono in ogni caso necessari chiarimenti urgenti da parte dell’Amministrazione Finanziaria, che delineino in maniera chiara il perimetro dei nuovi obblighi.
Per il momento, il settore dell’edilizia rischia un nuovo stop temporaneo.
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