Nelle regole del ravvedimento operoso entra in gioco il cumulo giuridico: una panoramica delle novità introdotte sul meccanismo di riduzione delle sanzioni dal decreto legislativo numero 87 del 2024
Nell’ambito dei lavori di riforma fiscale cambia anche il ravvedimento operoso: le novità sul meccanismo di riduzione delle sanzioni arrivano con il decreto legislativo numero 87 del 2024 e saranno applicabili dal prossimo 1° settembre.
Entra in gioco anche il cumulo giuridico e le regole di calcolo delle somme dovute si uniformano ad altre innovazioni che derivano sempre dai lavori di revisione del sistema fiscale.
Ravvedimento operoso con cumulo giuridico: le novità del decreto sanzioni
Il ravvedimento operoso consiste nella possibilità di mettersi in regola spontaneamente applicando sanzioni ridotte fino a un massimo di un decimo del minimo, in base al tempo trascorso dalla violazione e a una serie di condizioni da considerare.
Con le novità del decreto legislativo numero 87 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 giugno scorso, questa via di favore per sanare omissioni, irregolarità e mancati pagamenti incontra quella del cumulo giuridico, che permette di applicare una sanzione unica e ridotta al posto della materiale sommatoria delle sanzioni relative alle singole violazioni e che viene allo stesso modo rinnovato dal decreto che modifica il sistema sanzionatorio.
Attualmente e fino al prossimo 1° settembre le due strade restano separate.
L’articolo 13 del decreto legislativo numero 472 del 18 dicembre 1997 viene integrato con il passaggio che segue e che rimanda alla normativa del cumulo giuridico:
“2 -bis . Se la sanzione è calcolata ai sensi dell’articolo 12, la percentuale di riduzione è determinata in relazione alla prima violazione. La sanzione unica su cui applicare la percentuale di riduzione può essere calcolata anche mediante l’utilizzo delle procedure messe a disposizione dall’Agenzia delle entrate. Se la regolarizzazione avviene dopo il verificarsi degli eventi indicati al comma 1, lettere b-ter) , b- quater) e b- quinquies), si applicano le percentuali di riduzione ivi contemplate.”
Ravvedimento operoso, dal 1° settembre entrano in vigore le novità del decreto sanzioni
Oltre a prevedere l’ingresso del cumulo giuridico nel meccanismo del ravvedimento operoso, il decreto di attuazione della riforma fiscale rivede anche le regole di calcolo della riduzione delle sanzioni in base alle condizioni e al momento in cui ci si mette in regola.
Attualmente e fino al prossimo 1° settembre la normativa prevede le disposizioni sintetizzate in tabella.
Ravvedimento operoso 2024: tabella percentuali con riduzione sanzioni di cui all’articolo 13 del D. Lgs. 472/1997
Tipologia ravvedimento operoso | Termine temporale | Sanzione applicabile |
---|---|---|
Ravvedimento breve | Entro 30 giorni | 1/10 del minimo (3,00 per cento) |
Ravvedimento lungo | Dal 31° al 90° giorno successivo alla scadenza** | 1/9 del minimo (3,33 per cento) |
Ravvedimento lungo o annuale | Per le imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi dal 91° giorno fino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è commessa la violazione | 1/8 del minimo (3,75 per cento) |
Ravvedimento oltre l’anno | Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo | 1/7 del minimo (4,29 per cento) |
Ravvedimento oltre i due anni | Dopo due anni dall’omissione o dall’errore | 1/6 del minimo (5 per cento) |
Ravvedimento post contestazione | Dopo la contestazione degli errori da parte degli Uffici delle Entrate | 1/5 del minimo (6 per cento) |
Le modifiche toccano, prima di tutto, il ravvedimento oltre l’anno: nella nuova formulazione le sanzioni si riducono a un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene oltre, e non più entro, “il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre un anno dall’omissione o dall’errore”.
Le regole del ravvedimento operoso, poi, si integrano anche con le novità della riforma sullo Statuto del Contribuente e sull’accertamento.
La riduzione delle sanzioni a un sesto del minimo si applica quando la regolarizzazione avviene dopo la comunicazione dello schema di atto previsto nell’ambito del principio del contraddittorio, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione.
Le somme dovute si abbattono fino a un quinto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, si concretizza dopo la constatazione della violazione senza che sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale e, comunque, prima della comunicazione dello schema di atto.
Si aggiunge, inoltre, una nuova ipotesi di riduzione a un quarto del minimo se la regolarizzazione avviene dopo la comunicazione dello schema di atto relativo alla violazione constatata, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione.
Si elimina, infine, lo sconto a un decimo del minimo in caso di omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
Le nuove regole, in ogni caso, si applicheranno a partire dal prossimo 1° settembre e non hanno efficacia retroattiva.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Come cambia il ravvedimento operoso con le novità del decreto sanzioni