Cambia anche lo Statuto del contribuente: con la riforma novità sul dialogo Fisco-cittadini

Rosy D’Elia - Fisco

Anche lo Statuto del contribuente si rinnova con la riforma fiscale: dal contraddittorio alle richieste di chiarimenti. Le novità sono contenute nel decreto legislativo numero 219 del 2023 in vigore dal 18 gennaio. Si tocca il cuore del dialogo tra i cittadini e le cittadine e l'Amministrazione finanziaria

Cambia anche lo Statuto del contribuente: con la riforma novità sul dialogo Fisco-cittadini

Nella prima fase di avvio della riforma fiscale, i lavori hanno riguardato anche lo Statuto dei contribuenti: la revisione delle regole alla base del dialogo tra Amministrazione e contribuenti, dal contraddittorio alla richiesta di chiarimenti, è contenuta nel decreto legislativo numero 219 del 2023.

Approvato in via definitiva dopo il parere delle commissioni parlamentari competenti, il provvedimento è entrato in vigore dal 18 gennaio.

Rispetto al calcolo dell’IRPEF su tre aliquote o alle novità sulla precompilata e sul calendario di scadenze, la modifiche alla legge numero 212 del 2000 che sancisce i diritti del contribuente fa meno rumore, ma se è vero che l’obiettivo ultimo è quello di creare un nuovo rapporto tra Fisco e cittadini, la nuova formulazione dello Statuto rappresenta in un certo senso il cuore della riforma.

Dal contraddittorio all’autotutela, vengono fissati e rimodulati alcuni principi alla base del dialogo tra i cittadini e l’Amministrazione finanziaria.

Allo stesso tempo, però, i chiarimenti sulle norme tributarie avranno un prezzo: sarà possibile presentare un’istanza di interpello ma versando un contributo.

A tutela dei cittadini e delle cittadine nascerà il Garante nazionale del contribuente.

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Cambia anche lo Statuto del contribuente: spazio al principio del contraddittorio

Lo Statuto dei diritti del contribuente, la Legge numero 212 del 2000, contiene i principi generali dell’ordinamento tributario: detto in parole semplici, è il testo che mette nero su bianco le regole di comportamento del Fisco, dalle modalità di accertamento alle richieste di chiarimento.

Dopo 23 anni il manuale di istruzioni da seguire, che attualmente si compone di 21 articoli, viene rivisto e arricchito di nuove disposizioni.

Per la revisione, che rientra nella cornice della riforma fiscale, si parte proprio dall’articolo 1 che non fa più riferimento agli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione ma evidenzia una conformità alle norme della Costituzione rilevanti in materia tributaria, ai principi dell’ordinamento dell’Unione Europea e alla Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo.

L’occasione della riforma fiscale è utile per introdurre o chiarire alcuni principi alla base del rapporto Fisco-Contribuente.

In primis viene disciplinato espressamente il principio del contraddittorio con l’inserimento dell’articolo 6 bis, delineandone termini e requisiti, che concede al contribuente almeno 60 giorni di tempo per ribattere.

Sul punto è già arrivata una prima circolare da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, la numero 2 del 2024, per chiarire la prevalenza della disciplina UE e la permanenza del periodo di 30 e non di 60 giorni per l’ufficio doganale.

Il comunicato stampa pubblicato dal Governo il 23 ottobre, dopo l’adozione in via preliminare, annunciava già:

“Stabilisce che tutti i provvedimenti che incidono sfavorevolmente nella sfera del destinatario devono esser preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo (il diritto al contraddittorio è escluso per gli atti non aventi contenuto provvedimentale)”.

E, a proposito di annullabilità, il decreto legislativo introducendo nuovi articoli nel testo dello Statuto dei diritti del contribuente fa chiarezza su alcune definizioni che riguardano i vizi degli atti emessi dall’Amministrazione finanziaria.

I dettagli arrivano direttamente dal Governo.

Vizi degli atti emessi dall’Amministrazione finanziaria
Annullabilità Gli atti dell’amministrazione finanziaria sono impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria e sono annullabili “per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti”. I motivi di annullabilità non sono rilevabili d’ufficio
Nullità I vizi di nullità devono esser qualificati come tali dalle norme e possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d’ufficio, danno diritto alla ripetizione di quanto versato, salva la prescrizione del credito
irregolarità L’incompleta o inesatta indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni sull’atto di riscossione costituisce mera irregolarità e non vizio di annullabilità
Inesistenza Si chiarisce che è inesistente la notificazione degli atti impositivi e della riscossione priva dei suoi elementi essenziali (soggetti giuridicamente inesistenti, privi di collegamento con il destinatario, estinti); fuori dai predetti casi la notificazione eseguita in violazione di legge è nulla, sanabile in caso di raggiungimento dello scopo dell’atto

Statuto del contribuente: novità sulle regole del dialogo cittadini-Amministrazione

Trova spazio, inoltre, il principio del ne bis in idem che consente all’Amministrazione finanziaria di effettuare attività di accertamento una sola volta per ogni periodo d’imposta.

C’è posto, poi, anche per il principio di proporzionalità dell’azione dell’amministrazione finanziaria, ovvero l’azione deve essere necessaria per l’attuazione del tributo, non eccedente rispetto alle finalità e non limitante per i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario.

E ancora viene disciplinato l’esercizio del potere di autotutela:

  • obbligatoria: l’Amministrazione finanziaria è chiamata ad annullare atto peri casi di errore di persona, di calcolo, di individuazione del tributo, di errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile;
  • facoltativa: gli atti possono essere annullati per illegittimità, infondatezza dell’atto o dell’imposizione.

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Tra le novità inserite nello statuto del contribuente anche gli interpelli a pagamento

Investirà il rapporto tra i cittadini e le cittadine e il Fisco un’altra importante novità, che ha già fatto discutere nel momento in cui è stata anticipata nel disegno di legge delega della riforma fiscale: le richieste di chiarimento inviate all’Amministrazione finanziaria utilizzando l’interpello saranno subordinate al versamento di un contributo.

Chi sbaglia paga, ma anche chi domanda per evitare errori è chiamato a pagare, in estrema sintesi.

Dal canto suo l’Amministrazione finanziaria si impegna a fornire consulenza giuridica e a fare chiarezza sull’interpretazione e sull’applicazione delle norme tributarie tramite documenti di prassi, come ad esempio le circolari.

A monitorare il dialogo Fisco-contribuente ci sarà un Garante nazionale, con funzioni e organizzazione diverse da quello attuale che è regionale.

Tra i professionisti del settore giuridico ed economico sarà individuato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze e opererà per quattro anni con l’arduo di compito di vigilare sulla presenza di eventuali ostacoli nel dialogo tra cittadini e Amministrazione e di intervenire per rimuoverli.

Non tutte le novità contenute nel decreto legislativo numero 219 del 2023 sono già operative: per l’attuazione piena, infatti, dovranno essere ora approvati tre decreti attuativi.

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