Nel caso di notifica dell'avviso a mezzo PEC, se l'indirizzo risulta non valido o inattivo, non deve essere previsto un secondo invio dell'atto tramite PEC dopo almeno sette giorni. I chiarimenti della Cassazione

In caso di notifica a mezzo pec di cui all’art. 60, D.P.R. n. 600/1973, ove l’indirizzo risulti non valido o inattivo, le formalità di completamento della notifica, costituite dal deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito internet della società INFOCAMERE e dalla pubblicazione, entro il secondo giorno successivo al deposito, dell’avviso nello stesso sito per quindici giorni, oltre all’invio di raccomandata, non devono essere precedute da un secondo invio dell’atto via pec decorsi almeno sette giorni.
Tale formalità, infatti, è riservata al solo caso in cui la notifica non si sia potuta eseguire perché la relativa casella risultava satura al primo tentativo.
Così ha deciso la Corte di cassazione con l’Ordinanza n. 3703/2025.
Se la PEC è non valida o inattiva non è dovuto il secondo invio per la notifica dell’atto impositivo
Il caso attiene all’impugnazione proposta da una contribuente dell’intimazione di pagamento relativa a plurime cartelle di pagamento, la quale aveva eccepito l’omessa notifica di alcune di esse e quindi la prescrizione e la decadenza dalla pretesa impositiva in capo all’amministrazione.
La C.T.P. accoglieva il ricorso e la C.T.R. rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate la quale, quindi, propone ricorso in cassazione affidato a due motivi.
Con il principale motivo di doglianza l’erario denuncia violazione dell’art. 60 del D.P.R. n. 600/73 e dell’art. 26 del D.P.R. n. 602/73 e 2697, in relazione alle cartelle ancora in contestazione ritenendo la relativa notifica non valida in quanto mancherebbe il secondo invio nel termine dilatorio di sette giorni.
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo e per l’effetto ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha respinto il ricorso introduttivo.
La notifica in parola avvenne a mezzo pec nei confronti della contribuente, pacificamente imprenditrice, all’indirizzo INIPEC indicato nel registro delle imprese.
La notifica avvenne però ad un indirizzo che risultava non valido, come da rapporto del gestore della posta certificata.
Per tale ipotesi l’art. 60, D.P.R. n. 600/1973 prevede che si proceda alla notificazione tramite deposito telematico nell’area riservata del sito internet di INFOCAMERE e alla pubblicazione, entro il secondo giorno successivo al deposito, dell’avviso nello stesso sito per quindici giorni, oltre all’invio di raccomandata, col ché la notifica si intende perfezionata per il notificante, ai fini della decadenza, nel momento in cui il gestore della casella di posta elettronica certificata trasmette ricevuta di accettazione.
Secondo l’interpretazione fornita dalla C.T.R., nella sentenza impugnata, si dovrebbero però compiere le descritte formalità solo dopo aver effettuato un secondo invio, nel termine dilatorio di sette giorni rispetto al primo, in ossequio al disposto della norma in commento, esattamente come accade in caso di casella satura.
La Corte di cassazione ha deciso che tale interpretazione non può essere seguita perché, da un punto di vista letterale, la previsione del secondo invio è posta come riferita alla sola ipotesi di casella satura, e infatti la disposizione prevede che "Se anche a seguito di tale tentativo la casella di p.e.c. risulta satura oppure se l’indirizzo di p.e.c. non risulta valido od attivo".
Come si vede le due ipotesi introdotte dall’ipotetica "se" e separate dalla disgiuntiva "oppure" sono chiaramente alternative, senza contare che, dal punto di vista logico, sarebbe inspiegabile la necessità di un secondo invio ad un indirizzo che viene certificato come invalido e non più attivo.
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