Decreto antifrode e bonus edilizi, online le FAQ dell'Agenzia delle Entrate su visto di conformità e asseverazione. A renderlo noto è il comunicato stampa del 22 novembre 2021. L'amministrazione finanziaria risponde ai dubbi di cittadini, imprese e professionisti su alcuni casi concreti, alla luce delle novità normative.
Decreto antifrode e bonus edilizi, arrivano le prime FAQ dell’Agenzia delle Entrate su visto di conformità e asseverazione.
Lo rende noto il comunicato stampa del 22 novembre, che rimanda all’apposita pagina dedicata del portale dell’Amministrazione finanziaria.
Tra i vari chiarimenti viene sottolineato che il visto di conformità non è necessario per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio se il contribuente ha ricevuto la fattura e pagato entro l’11 novembre ma non ha ancora trasmesso la comunicazione per l’opzione dello sconto in fattura.
Per quanto riguarda la verifica della congruità delle spese, in attesa del decreto del Ministero della transizione ecologica si applica il decreto ministeriale del 6 agosto 2020 “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus”.
Inoltre, i tecnici abilitati al rilascio delle asseverazioni previste dall’articolo 119, comma 13, del decreto legge n. 34 del 2020 per gli interventi ammessi al superbonus 110 per cento possono rilasciare anche l’asseverazione della congruità delle spese previste dal decreto antifrode, per la stessa tipologia di intervento.
Decreto antifrode e bonus edilizi: le FAQ delle Entrate su visto di conformità e asseverazione
L’Agenzia delle Entrate aggiorna le FAQ, le risposte ai quesiti più frequenti, sul visto di conformità e asseverazione.
A renderlo noto è il comunicato stampa del 22 novembre 2021.
- Agenzia delle Entrate - Comunicato stampa del 22 novembre 2021
- Bonus edilizi e novità del Decreto legge n. 157/2021 L’Agenzia risponde ai dubbi di contribuenti e operatori.
I chiarimenti si sono resi necessari dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto antifrode, in vigore dal 12 novembre 2021.
Tra i vari aspetti presi in considerazione dall’Amministrazione finanziaria ci sono le indicazioni sull’obbligo di apposizione del visto di conformità alla comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate e dell’asseverazione.
Le nuove FAQ chiariscono alcuni dubbi relativi all’applicazione del decreto legge numero 157 dell’11 novembre 2021.
Nel caso di interventi relativi al recupero del patrimonio edilizio, se il contribuente ha già ricevuto la fattura e pagato l’11 novembre ma non ha ancora trasmesso la comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura, non si applica l’obbligo di apposizione del visto di conformità.
In merito l’Agenzia delle Entrate fa sapere che le procedure telematiche saranno aggiornate entro il prossimo 26 novembre 2021.
Non si applica, quindi, quanto previsto al comma 1-ter dell’articolo 121 del decreto Rilancio nei casi in cui la fattura sia stata ricevuta e pagata prima del 12 novembre, anche se la comunicazione dell’opzione di fruizione indiretta non è ancora stata trasmessa.
I crediti possono essere accettati e ceduti nuovamente, senza richiedere il visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese, anche dopo l’11 novembre 2021.
Tuttavia resta la possibilità, per l’Agenzia delle Entrate, di attivare la procedura di controllo preventivo e sospensione prevista dall’articolo 122-bis del decreto Rilancio, introdotta dal decreto antifrode.
L’amministrazione finanziaria può sospendere fino a 30 giorni l’efficacia delle comunicazioni su cessioni del credito o su sconti in fattura per controlli preventivi, nei casi in cui vengano riscontrati particolari profili di rischio.
Decreto antifrode e bonus edilizi: i chiarimenti sulla congruità delle spese
Per quanto riguarda i tecnici, l’Amministrazione finanziaria chiarisce che i professionisti abilitati alla verifica della congruità delle spese per gli interventi ammessi al superbonus 110 per cento possono rilasciare anche la nuova attestazione di congruità delle spese sostenute prevista dall’articolo 1 del Dl n. 157/2021, per lo stesso tipo di intervento.
Per la congruità delle spese, in attesa dell’adozione del decreto del Ministero della transizione ecologica che deve essere pubblicato entro 30 giorni dalla conversione del decreto antifrode, si dovrà fare riferimento al decreto ministeriale del 6 agosto 2020 “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus”.
Tra i quesiti a cui risponde l’Agenzia delle Entrate ce n’è uno che riguarda il superbonus 110 per cento, nel caso in cui il contribuente intenda beneficiare dell’agevolazione sotto forma di detrazione nella dichiarazione dei redditi.
Il quesito posto è di seguito riportato:
“In considerazione dell’obbligatorietà del visto di conformità, introdotta dal decreto legge 157 del 2021, anche nel caso in cui il Superbonus sia fruito sotto forma di detrazione, il visto va richiesto in relazione all’intera dichiarazione in cui la detrazione è indicata o può riferirsi solo ai dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione in argomento?”
A riguardo l’Amministrazione finanziaria sottolinea che il comma 11 dell’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020, ovvero il decreto Rilancio, è stato modificato dal decreto antifrode (DL numero 157 del 2021).
Il provvedimento in vigore dal 12 novembre 2021 ha introdotto l’obbligo del visto di conformità anche per la fruizione del superbonus 110 per cento sotto forma di detrazione in dichiarazione dei redditi, esclusi i casi in cui la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che:
“Fatti salvi questi casi, si ritiene che il visto di conformità vada richiesto solo per i dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.”
Il contribuente è tuttavia tenuto a richiedere il visto di conformità sull’intera dichiarazione nei casi che sono previsti normalmente. Tali casi assorbono quanto previsto dal comma 11 dell’articolo 119 del decreto Rilancio.
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