Cessione del credito, un solo passaggio per il superbonus e i bonus casa. Lo conferma il testo del decreto Sostegni ter, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 gennaio 2022. Non saranno possibili le cessioni multiple, ossia il passaggio dal beneficiario all'azienda e successivamente alla banca, a partire dal prossimo 7 febbraio 2022.
Cessione del credito, il nuovo decreto del governo, approvato il 21 gennaio 2022 dal Consiglio dei ministri e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 gennaio 2022, limita le possibilità dei crediti d’imposta relativi al superbonus 110 per cento e ai bonus edilizi.
La conferma è arrivata con il testo definitivo.
A partire dal prossimo 7 febbraio 2022 i crediti d’imposta potranno essere ceduti esclusivamente agli intermediari finanziari ma non sarà più possibile la cessione del credito all’azienda, che a sua volta poteva cederlo alla banca.
Cessione del credito, per superbonus e bonus casa il decreto Sostegni ter limita la cessione multipla
Il decreto Sostegni ter, approvato il 21 gennaio scorso dal Consiglio dei Ministri e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 gennaio 2022, prevede diverse misure.
Tra le altre anche gli interventi contro il caro bollette.
Il provvedimento del governo è composto da 33 articoli e l’articolo 28 modifica la cessione del credito del superbonus 110 per cento e dei bonus casa.
Il testo ufficiale conferma che viene limitata la possibilità di cedere ulteriormente un credito dopo la prima cessione.
In altre parole, viene vietata la cessione multipla: la cessione del credito può essere effettuata solo tra il beneficiario dell’agevolazione e l’intermediario finanziario.
Nell’ottica di un maggior controllo era già stato adottato il decreto antifrodi, che estendeva l’obbligo di visto di conformità anche per fruizione diretta del superbonus e per l’utilizzo con cessione del credito e sconto in fattura per le altre agevolazioni.
Con l’approvazione del decreto Sostegni ter, si limita la possibilità di cedere più di una volta il credito fiscale derivante dalle varie agevolazioni edilizie.
L’obbligo parte dal 7 febbraio 2022. Da tale data, i crediti che sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di previste dall’articolo 121 e 122, comma 1, del decreto Rilancio potranno essere oggetto di una sola cessione.
I contratti che prevedono più di una cessione per lo stesso credito saranno considerati nulli.
Crediti superbonus e bonus casa: i contratti con successivi passaggi del credito sono nulli
Tra le modifiche alla cessione del credito per superbonus 110 per cento e bonus casa c’è la nullità dei contratti che dovessero prevedere ulteriori passaggi dei crediti in questione.
La misura è in vigore a partire dal 27 gennaio 2022, data di pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.
Il testo definitivo del provvedimento prevede che siano nulli:
- a) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera a), del presente articolo;
- b) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 122, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera b), del presente articolo;
- c) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui al comma 2.
In altre parole tutti i contratti che prevedono la possibilità di una cessione del credito successiva alla prima.
Il limite viene inserito modificando quanto previsto dalle lettere a) e b) dell’articolo 121 del decreto Rilancio.
L’obiettivo del governo è quello di limitare la circolazione dei crediti fiscali e ridurre al massimo le frodi, diverse delle quali già bloccate dall’Agenzia delle Entrate.
Lo stesso Presidente del Consiglio Mario Draghi, lo scorso 23 dicembre 2021, aveva già messo in guardia sulle frodi durante la conferenza di fine anno.
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