Catasto, i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sulla scadenza e sull'applicazione della rettifica della rendita catastale proposta. La circolare numero 7 del 17 marzo 2022 spiega che la determinazione della rendita catastale definitiva da parte dell'ufficio non è di natura perentoria ma ordinaria. Il termine non è quindi soggetto a decadenza. Per quanto riguarda l'utilizzabilità, non si esclude ad un periodo precedente alla notificazione.
Catasto, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla scadenza e l’applicazione della rettifica della rendita catastale proposta.
La circolare numero 7 del 17 marzo 2022 contiene delucidazioni anche in merito alle annotazioni negli atti del catasto, oltre alle precisazioni sull’efficacia e l’applicabilità della rendita catastale attribuita.
Fino alla determinazione definitiva da parte dell’ufficio rimane valida la rendita proposta dal contribuente.
L’efficacia della rendita catastale attribuita o modificata corrisponde alla notifica dell’atto attributivo della rendita.
Per quanto riguarda l’utilizzabilità della stessa, invece, si deve tenere in considerazione il momento a partire dal quale va applicata la nuova rendita per la determinazione dei tributi da versare per gli anni d’imposta non definiti.
Catasto, i chiarimenti delle Entrate su scadenza e applicazione della rettifica della rendita catastale proposta
Con la circolare numero 7 del 17 marzo 2022 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul tema del catasto.
- Agenzia delle Entrate - Circolare numero 7 del 17 marzo 2022
- Modalità e termini per la rettifica della rendita catastale “proposta” e relative annotazioni negli atti del catasto – efficacia e applicabilità della rendita attribuita.
Nello specifico sono riportate precisazioni sulla scadenza e l’applicazione della rettifica della rendita catastale proposta.
Con il decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, numero 701 è stata introdotta una procedura informatica, DOCFA, che permette contribuente di formulare una proposta di rendita per le unità immobiliari oggetto di dichiarazione in catasto.
Il documento di contiene delucidazioni in merito a due aspetti:
- la natura del termine di 12 mesi;
- l’ambito applicativo della disposizione.
La circolare in questione fa suoi gli orientamenti della giurisprudenza, anche di legittimità, anche in merito alla notifica degli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali.
Il documento di prassi si concentra sulla gestione del procedimento di verifica della rendita proposta.
Le variazioni delle rendite catastali in atti, con riferimento soprattutto a quelle effettuate a seguito di istruttoria di un procedimento di autotutela, sono rimandate alla circolare numero 11/T del 26 ottobre 2005 dell’Agenzia del territorio.
Per quanto riguarda la rettifica della rendita proposta, la Cassazione ha chiarito che il termine di 12 mesi per la determinazione della rendita catastale definitiva da parte dell’ufficio non è di natura perentoria ma ordinaria.
Ordinariamente, infatti, la rendita proposta rimane negli atti catastali fino a quando l’ufficio non effettua accertamenti informatici o tradizionali e comunque entro 12 mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni.
Escludere la natura perentoria del termine, implica che lo stesso non è stabilito a pena di decadenza.
A motivare la posizione della Cassazione sono due elementi:
- la mancanza di previsione della specifica sanzione;
- il contrasto con la funzione che la legge attribuisce all’accertamento della rendita.
Come chiarito nell’ordinanza 6218 del 2020, un limite temporale alla modificazione o all’aggiornamento delle rendite catastali sarebbe “assolutamente incompatibile” con la disciplina legislativa della materia.
Il periodo di un anno previsto per la determinazione della rendita catastale definitiva non può far decadere potere di verifica dell’Agenzia delle Entrate.
Fino a tale determinazione, la rendita del bene oggetto di classamento è definita dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti, ovvero dalla rendita proposta.
Catasto, utilizzabilità e efficacia della rendita catastale attribuita o modificata
Un secondo punto su cui vengono forniti chiarimenti riguarda la dell’efficacia delle rendite catastali attribuite o modificate.
Secondo quanto stabilito dal paragrafo 1, articolo 74, comma 1 della legge numero 342 del 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2000 gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci a partire dalla notificazione ai soggetti intestatari.
Tuttavia, il nodo da sciogliere riguarda l’utilizzabilità per il calcolo delle imposte del periodo precedente alla notificazione.
Secondo quanto spiegato dalla giurisprudenza di legittimità, l’espressione “solo a decorrere dalla loro notificazione”:
“indica inequivocamente l’impossibilità giuridica di utilizzare una rendita se non notificata ma non esclude affatto la utilizzabilità della rendita (una volta) notificata a fini impositivi anche per annualità d’imposta per così dire “sospese”, ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso.”
In altre parole non viene esclusa l’applicabilità della rendita anche al periodo precedente, proprio per la natura dichiarativa e non costitutiva dell’atto attributivo della rendita.
In estrema sintesi i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate devono essere distinte:
- l’efficacia della rendita catastale attribuita o modificata, che corrisponde alla notifica dell’atto attributivo della rendita;
- l’utilizzabilità della stessa, che coincide con il momento a partire dal quale va applicata la nuova rendita ai fini della determinazione dei tributi per le annualità d’imposta non definite.
Tale interpretazione rende necessario l’aggiornamento delle procedure di gestione delle dichiarazioni DOCFA, per permettere l’inserimento negli atti informatizzati di specifiche locuzioni in relazione alle ipotesi più frequenti.
Le modifiche sono richiamate nelle tabelle riassuntive:
Numero | Fattispecie | Annotazione |
---|---|---|
1 | Unità immobiliare urbana inserita in atti con classamento e rendita proposti dalla parte, per i quali l’ufficio non ha ancora operato alcuna valutazione di congruità | “Classamento e rendita proposti (D.M. 701/94)” |
2 | Classamento e rendita confermati in sede di validazione successiva alla dichiarazione | “Classamento e rendita validati” |
3 | Classamento e rendita rettificati dall’ufficio a seguito di successive operazioni di verifica e controllo dei dati censuari proposti | “Classamento e rendita rettificati” |
Numero | Fattispecie | Annotazione |
---|---|---|
1 | Unità immobiliare urbana inserita in atti con classamento e rendita proposti dalla parte, e contestuale richiesta di ruralità, per i quali l’ufficio non ha ancora operato alcuna valutazione di congruità | “Richiesta ruralità - Classamento e rendita proposti (D.M. 701/94)” |
2 | Classamento e rendita confermati in sede di validazione successiva alla dichiarazione – ruralità accertata | “Classamento e rendita validati – ruralità accertata” |
2bis | Classamento e rendita confermati in sede di validazione successiva alla dichiarazione – ruralità respinta | "Classamento e rendita validati – richiesta di ruralità respinta” |
3 | Classamento e rendita rettificati dall’ufficio a seguito di successive operazioni di verifica e controllo dei dati censuari proposti – ruralità accertata | “Classamento e rendita rettificati – ruralità accertata” |
3bis | Classamento e rendita rettificati dall’ufficio a seguito di successive operazioni di verifica e controllo dei dati censuari proposti – ruralità respinta | “Classamento e rendita rettificati – richiesta di ruralità respinta” |
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