Navi e yacht: le regole sulle comunicazioni dei dati

Tommaso Gavi - Dichiarazioni e adempimenti

Regole aggiornate per la trasmissione dei dati di yacht, imbarcazioni da diporto, navi maggiori e galleggianti. Per le unità da diporto l'acquisizione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate è diretta

Navi e yacht: le regole sulle comunicazioni dei dati

L’Agenzia delle Entrate aggiorna le regole per la trasmissione dei dati di yacht e imbarcazioni da diporto.

Il provvedimento del 31 luglio 2024 stabilisce le modalità di comunicazione da parte degli uffici marittimi e della motorizzazione civile, sezione nautica.

In merito alle imbarcazioni da diporto, le informazioni richieste saranno acquisite direttamente dall’Amministrazione Finanziaria presso l’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN).

In relazione alle navi maggiori e ai galleggianti, invece, i dati continuano ad essere trasmessi telematicamente attraverso i servizi Entrate o Fisconline.

Navi e yacht: le regole sulle comunicazioni dei dati

Con il provvedimento del 31 luglio 2024 dell’Agenzia delle Entrate vengono stabilite le modalità per la comunicazione da parte degli uffici marittimi e della motorizzazione civile, sezione nautica, dei dati e delle notizie relative a yacht, imbarcazioni da diporto, navi maggiori e galleggianti.

Agenzia delle Entrate - Provvedimento del 31 luglio 2024
Regole per la comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi a navi, galleggianti e unità da diporto.

Come evidenziato nelle motivazioni:

“Il presente provvedimento risponde all’esigenza di razionalizzare e riorganizzare la raccolta dei dati relativi alle navi, ai galleggianti e alle unità da diporto in considerazione della possibilità per Agenzia delle Entrate di avvalersi del sistema telematico centrale della nautica da diporto, istituito con il d.P.R. n. 152 del 14 dicembre 2018.”

Le regole aggiornate di riferiscono:

  • alle domande di iscrizione;
  • alle note di trascrizione:
    • di atti costitutivi della proprietà;
    • traslativi della proprietà;
    • estintivi della proprietà;
    • di altri diritti reali di godimento;
  • alle dichiarazioni di armatore.

In merito alle unità da diporto, i dati saranno acquisiti direttamente dall’Agenzia delle Entrate presso l’archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN).

Tale archivio è gestito dal dipartimento per la Mobilità sostenibile del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sulla base delle modalità da definire con una convenzione tra le parti.

Il nuovo provvedimento aggiorna le regole previste dal precedente provvedimento dell’Agenzia del 30 novembre 2010, in relazione alle “Comunicazioni all’anagrafe tributaria”.

Diversa è invece la procedura prevista per le navi maggiori e i galleggianti.

Le regole sulle comunicazioni dei dati di navi maggiori e galleggianti

Rispetto alle imbarcazioni da diporto, per le navi maggiori e i galleggianti si attende la disponibilità di una banca dati centralizzata.

Di conseguenza la procedura per la trasmissione delle informazioni è diversa. La trasmissione continuerà ad essere realizzata per via telematica, secondo le specifiche tecniche fissate dallo stesso provvedimento del 20 novembre 2010.

L’invio deve essere effettuato tramite i servizi online dell’Agenzia delle Entrate:

  • Entratel;
  • Fisconline.

Dovranno inoltre essere utilizzati i software di controllo, messi a disposizione dalla stessa Amministrazione finanziaria.

Nel provvedimento viene specificato quanto di seguito riportato:

“La modalità alternativa di acquisizione delle predette informazioni prevista dal presente provvedimento non pregiudica gli standard di qualità del dato e di sicurezza nella veicolazione dei flussi informativi correntemente adottati da Agenzia delle Entrate e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.”

In merito alla scadenza della comunicazione, per ciascun anno l’invio è previsto entro il 30 aprile dell’anno successivo.

Per i dati relativi all’anno 2024 il termine è stabilito al 30 giugno 2025.

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