Navi da diporto, l'invio della comunicazione telematica per l'esenzione IVA può essere effettuato anche dai raccomandatari marittimi e dalle società all'interno delle quali lavorano. Lo stabilisce il provvedimento del 9 dicembre 2021 dell'Agenzia delle Entrate che riguarda l'agevolazione sull’acquisto di navi o servizi di locazione anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine di imbarcazioni da diporto nel territorio UE.
Navi da diporto, chi sono i soggetti che possono inviare telematicamente la comunicazione per la non imponibilità IVA?
La dichiarazione che attesta i requisiti può essere inviata all’Agenzia delle Entrate anche dai raccomandatari marittimi e dalle società all’interno delle quali lavorano i soggetti in questione.
Lo stabilisce il provvedimento del 9 dicembre 2021, per semplificare l’adempimento a seguito delle richieste delle associazioni di categoria.
L’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto prevista dal decreto IVA, sull’acquisto di navi o per i servizi di locazione anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine di imbarcazioni da diporto nel territorio UE, è stato stabilito dalla Legge di Bilancio 2021.
Navi da diporto, chi può inviare la comunicazione per la non imponibilità IVA?
L’Agenzia delle Entrate torna sulla non imponibilità IVA delle navi da diporto, oggetto del provvedimento del 9 dicembre 2021.
- Agenzia delle Entrate - Provvedimento del 9 dicembre 2021
- Individuazione di nuove tipologie di utenti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni di utilizzo dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine nel territorio della UE, di imbarcazioni da diporto e di navigazione in alto mare, ai fini della non imponibilità, ai sensi degli articoli 7-sexies e 8-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Il documento di prassi estende la platea dei soggetti che possono essere incaricati all’invio telematico della dichiarazione che attesta i requisiti per avere diritto all’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto.
Oltre al dichiarante, potranno provvedere all’adempimento anche i raccomandatari marittimi e le società all’interno delle quali lavorano gli stessi.
Il provvedimento ha lo scopo, come richiesto dalle associazioni di categoria, di facilitare la comunicazione per l’agevolazione sull’acquisto di navi o servizi di locazione anche finanziaria noleggio e simili non a breve termine di imbarcazioni da diporto nel territorio UE.
Tra le motivazioni si legge quanto segue:
“Tale scelta è motivata dalla circostanza che, ai sensi dell’articolo 2 della citata legge n. 135 del 1977, i Raccomandatari Marittimi svolgono attività di raccomandazione di navi, quali assistenza al comandante nei confronti delle autorità locali o dei terzi, ricezione o consegna delle merci, operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri, acquisizione di noli, conclusione di contratti di trasporto per merci e passeggeri con rilascio dei relativi documenti, nonché qualsiasi altra analoga attività per la tutela degli interessi ad essi affidati.”
Si allarga quindi la platea di soggetti che possono inviare la comunicazione alle seguenti categorie:
- gli iscritti agli elenchi dei raccomandatari marittimi (articolo 6 della legge n.135/1977), quei professionisti cioè che prestano assistenza al comandante nei confronti delle autorità locali o dei terzi e provvedono fra l’altro alla ricezione o consegna delle merci, operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri, acquisizione di noli, contratti di trasporto merci e persone;
- le società per le quali almeno un raccomandatario marittimo risulti legale rappresentate o amministratore o institore.
Navi da diporto, come ottenere l’esenzione IVA
Armatori e proprietari di navi hanno l’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate del possesso dei requisiti per la fruizione del regime di esenzione IVA previsto dall’articolo 8-bis del decreto IVA.
L’esenzione riguarda l’acquisto di navi o servizi di locazione anche finanziaria noleggio e simili non a breve termine di imbarcazioni da diporto nel territorio UE.
Ad introdurlo è stato l’articolo 1, commi dal 708 al 712, legge numero 178 del 2020, ovvero la Legge di Bilancio 2021.
Il modello per la comunicazione è stato approvato con il provvedimento del 15 giugno 2021 dell’Agenzia delle Entrate.
Tale provvedimento stabilisce che la trasmissione può essere effettuata direttamente dal dichiarante o da un soggetto incaricato, esclusivamente tramite l’apposito software “dichiarazione nautica” disponibile sul sito dell’Amministrazione finanziaria.
Con il nuovo provvedimento possono occuparsi della comunicazione telematica anche:
- i soggetti iscritti agli elenchi dei raccomandatari marittimi di cui all’articolo 6 della legge del 4 aprile 1977, n.135;
- le società nelle quali operi, in qualità di amministratore unico, membro del consiglio di amministrazione con specifica delega alla raccomandazione marittima o institore, almeno un soggetto iscritto agli elenchi dei raccomandatari marittimi di cui all’articolo 6 della legge del 4 aprile 1977, n.135.
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