Imbarcazioni da diporto fuori dall'UE: con il provvedimento del 15 giugno 2020 l'Agenzia delle Entrate fornisce istruzioni in materia di territorialità IVA dei servizi di locazione e noleggi, dopo la consultazione degli operatori.
Imbarcazioni da diporto fuori dall’UE, dopo la consultazione con gli operatori del settore arriva il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 15 giugno 2020 in materia di territorialità IVA dei servizi di locazione e noleggi.
In apertura il documento riporta diverse definizioni tra le quali quella di imbarcazione da diporto.
Seguono poi delle precisazioni sull’applicabilità del provvedimento e sulle modalità di prova dell’effettivo utilizzo dell’imbarcazione da diporto.
Vengono inoltre fornite istruzioni sulla della documentazione relativa all’effettivo utilizzo delle imbarcazione.
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate individua le modalità e i criteri di determinazione dell’effettivo utilizzo di imbarcazioni da diporto. Si considera effettuato fuori dalle acque territoriali dell’Unione europea in relazione ai servizi di locazione, noleggio e simili, a breve termine, previsti dall’articolo 7-quater, primo comma, lettera e) del decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero il decreto IVA.
Imbarcazioni da diporto fuori dall’UE: il provvedimento del 15 giugno 2020 dell’Agenzia delle Entrate
Dopo la consultazione conclusa lo scorso 3 giugno, l’Agenzia delle Entrate pubblica il provvedimento Prot. n. 234483/2020 del 15 giugno in materia di territorialità IVA dei servizi di locazione e noleggio delle imbarcazioni da diporto fuori dal territorio dell’Unione europea.
- Agenzia delle Entrate - Provvedimento del 15 giugno 2020
- Luogo della prestazione dei servizi di cui all’articolo 7-quater, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aventi ad oggetto imbarcazioni da diporto. Individuazione delle modalità e dei mezzi idonei a dimostrare l’effettiva fruizione e l’effettivo utilizzo del servizio al di fuori dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 1, comma 725, Legge 2 dicembre 2019, n. 160 (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019).
Il provvedimento ha lo scopo di provvedere all’attuazione dell’articolo 1 comma 725 della legge di Bilancio 2020.
Dopo aver rilevato un’incompatibilità tra le disposizioni dell’Unione europea e la normativa italiana, la Commissione ha invitato l’Italia ad adottare le disposizioni necessarie per l’adeguamento.
A questo ha provveduto l’articolo 1, comma 725, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate ha dunque lo scopo di individuare le modalità e i criteri di determinazione dell’effettivo utilizzo di imbarcazioni da diporto fuori dalle acque territoriali dell’Unione europea, per i servizi di locazione, noleggio e simili, a breve termine, individuati nell’articolo 7-quater, primo comma, lettera e) del decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Nella parte iniziale del documento vengono fornite le seguenti definizioni:
- imbarcazione da diporto;
- fornitore;
- utilizzatore dell’imbarcazione da diporto;
- contratto di locazione, noleggio, ed altri contratti simili aventi le medesime finalità di utilizzo, a breve termine;
- mezzo di prova.
Viene poi definito l’ambito applicativo del provvedimento:
Le disposizioni del presente Provvedimento, dando attuazione all’articolo 1, comma 725, della legge 2 dicembre 2019 n. 160, individuano i mezzi e le modalità di prova idonei a dimostrare l’utilizzazione e la fruizione dell’imbarcazione da diporto al di fuori dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 7-quater, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Sono inoltre fornite istruzioni sulle modalità di prova dell’effettivo utilizzo dell’imbarcazione da diporto. Tali modalità dipendono dalla presenza o meno di sistemi di navigazione satellitare all’interno dell’imbarcazione.
Per le imbarcazioni che ne sono sprovviste, la prova deve essere fornita attraverso l’esibizione del contratto di locazione, noleggio, ed altri contratti simili, a breve termine.
Inoltre, è necessario esibire almeno due dei mezzi di prova seguenti:
- i dati cartacei o digitali del giornale di navigazione o del giornale di bordo;
- le fotografie digitali del punto nave per ogni settimana di navigazione individuata da un qualsiasi dispositivo e rilevata con una frequenza di almeno due per ogni settimana di navigazione;
- la documentazione comprovante (fatture, contratti, ricevute fiscali e relativi mezzi di pagamento) l’ormeggio dell’imbarcazione da diporto presso porti ubicati al di fuori dell’Unione europea;
- la documentazione attestante (fatture, contratti, ricevute fiscali e relativi mezzi di pagamento) acquisti di beni e/o servizi, presso esercizi commerciali ubicati al di fuori dell’Unione europea, relativi all’utilizzo al di fuori dell’Unione europea dell’imbarcazione da diporto.
Il testo inoltre specifica come gli obblighi di conservazione della documentazione relativa all’effettivo utilizzo dell’imbarcazione da diporto.
Imbarcazioni da diporto fuori dall’UE: l’applicabilità e le motivazioni del provvedimento
L’applicabilità del provvedimento si riferisce ai contratti di locazione, noleggio, ed altri contratti simili a breve termine, conclusi successivamente alla pubblicazione del 15 giugno 2020.
Nella parte finale del documento dell’Agenzia delle Entrate vengono spiegate le motivazioni dell’intervento dell’Amministrazione finanziaria.
La Commissione europea, ai sensi dell’art. 258, primo comma, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ha contestato all’Italia la violazione delle disposizioni della Direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA).
Tali disposizioni determinano la “territorialità” delle operazioni di locazione e noleggio a breve termine, ovvero per un periodo non superiore a novanta giorni, delle imbarcazioni da diporto.
In base all’articolo 56 della Direttiva IVA, in linea generale, il luogo della prestazione di servizi di locazione o noleggio di un’imbarcazione da diporto, qualora sia a breve termine o fornita dal prestatore del servizio a partire dalla sede della sua attività economica o da una stabile organizzazione situata nello stesso luogo, deve essere il luogo in cui l’imbarcazione è effettivamente messa a disposizione del destinatario.
Secondo la Commissione europea, l’articolo 59 bis della direttiva IVA, può essere applicato a causa di un rischio di doppia imposizione, di non imposizione o di distorsione della concorrenza.
L’applicazione di percentuali forfettarie, previste dalla normativa contestata, non può avere nell’articolo 59 la sua base giuridica, in quanto deve essere dimostrato il luogo dell’effettiva utilizzazione o fruizione.
Per tale ragione è stato necessario il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che ha individuato le modalità e i criteri di determinazione dell’effettivo utilizzo, in relazione all’articolo 1, comma 725, Legge 2 dicembre 2019, n. 160, ovvero la legge di Bilancio 2020.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Imbarcazioni da diporto fuori dall’UE: il provvedimento AdE