Imbarcazioni da diporto fuori dall'UE, con la risoluzione numero 47 del 17 agosto 2020 l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulle modifiche introdotte dal decreto Semplificazioni ai cambiamenti già introdotti dalla legge di bilancio 2020: le nuove regole sul luogo della prestazione di servizi di locazione, noleggio e simili, a breve termine e non a breve termine si applicano a partire dal 1° novembre 2020.
Imbarcazioni da diporto fuori dall’UE, nella risoluzione numero 47 del 17 agosto 2020 l’Agenzia delle Entrate vengono forniti chiarimenti alle numerose richieste sui cambiamenti.
Dal 1° novembre 2020, infatti, si applicano le disposizioni che prevedono che il luogo della prestazione di servizi di locazione, noleggio e simili di imbarcazioni da diporto, a breve termine e non a breve termine si considera al di fuori dell’UE, se tramite mezzi di prova si può dimostrare la fruizione di tali servizi al di fuori dai confini dell’Unione europea.
Il documento di prassi dell’Amministrazione finanziaria riporta i chiarimenti legati alle modifiche a quanto previsto dalla legge di bilancio 2020, da parte del decreto Semplificazioni.
Imbarcazioni da diporto fuori dall’UE: cosa cambia dal 1° novembre 2020
Le regole sulle imbarcazioni da diporto al di fuori dell’Unione europea sono il tema della risoluzione numero 47 del 17 agosto 2020 l’Agenzia delle Entrate.
- Agenzia delle Entrate - Risoluzione numero 47 del 17 agosto 2020
- Luogo della prestazione dei servizi di cui agli articoli 7-quater, comma 1, lettera e), e 7-sexies, comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aventi ad oggetto imbarcazioni da diporto. Articolo 48, comma 7, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76.
Il documento di prassi fornisce chiarimenti sulle modifiche alle regole apportate alla legge di bilancio 2020, nello specifico all’articolo 1, commi 725 e 726.
Le modifiche sono conseguenza dell’entrata in vigore del decreto Semplificazioni, in particolare l’articolo 48, comma 7 del Dl n. 76/2020.
L’Agenzia delle Entrate spiega che dal 1° novembre 2020 si applicano le disposizioni che prevedono che il luogo della prestazione di servizi di locazione, noleggio e simili di imbarcazioni da diporto, a breve termine e non a breve termine, si considera al di fuori dell’Unione europea, se tramite mezzi di prova si può dimostrare la fruizione di tali servizi al di fuori dei confini dell’Unione europea.
I servizi presi in considerazione sono quelli previsti all’articolo 7-quater, comma 1, lettera e), e all’articolo 7-sexies, comma 1, lettera e-bis), del Dpr n. 633/1972, ovvero il decreto IVA.
Imbarcazioni da diporto fuori dall’UE: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Con il documento di prassi l’Amministrazione finanziaria fornisce precisazioni in relazione alle modifiche introdotte dal decreto Semplificazioni sui cambiamenti già apportati dalla legge di bilancio 2020.
Le nuove regole inizialmente si applicavano esclusivamente alle prestazioni di servizi di locazione, noleggio e simili, a breve termine, di imbarcazioni da diporto effettuate dal 1° aprile 2020.
Ad individuare le prestazioni dei servizi oggetto delle disposizioni, le modalità ed i mezzi per dimostrare la fruizione e l’effettivo utilizzo dei servizi in territori extra-UE era stato il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 15 giugno 2020, frutto della precedente consultazione con gli operatori del settore.
Con l’emanazione del del decreto Semplificazioni e l’introduzione dell’articolo 48, comma 7 del Dl n. 76 del 16 luglio 2020, l’applicazione dell’articolo 1, comma 725 del bilancio 2020 viene stabilità a decorrere dal 1° novembre 2020.
Tale disposizione individua i criteri di effettività, per determinare la base imponibile, relativi i servizi di locazione, noleggio e simili di imbarcazioni da diporto, sia a breve che non a breve termine.
Il termine del 1° novembre è, dunque, lo spartiacque tra la vecchia e la nuova disciplina, come sottolinea l’Agenzia delle Entrate:
“Alle operazioni suddette (locazione, noleggio e simili, a breve termine e non a breve termine, di imbarcazioni da diporto), effettuate anteriormente alla data del 1° novembre 2020, possono continuare ad applicarsi, in ragione delle modifiche sopra individuate, le percentuali indicative del presumibile utilizzo delle imbarcazioni al di fuori delle acque territoriali dell’Unione europea, stabilite con la circolare dell’Agenzia delle entrate del 7 giugno 2002, n. 49/E, integrate con la circolare 22 luglio 2009, n. 38/E, e successivamente confermate con la circolare 29 settembre 2011, n. 43/E.”
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Imbarcazioni da diporto fuori dall’UE: cosa cambia dal 1° novembre 2020