Anche chi non supera i limiti del Quadro Temporaneo deve presentare l'autodichiarazione relativa agli aiuti di Stato?
L’autodichiarazione degli Aiuti di Stato va presentata anche dall’impresa che non ha superato i limiti del “Temporary Framework”.
Il chiarimento arriva da una delle risposte alle domande più frequenti (FAQ) rilasciate ed aggiornate dall’Agenzia delle Entrate in questi giorni.
L’impresa che ha beneficiato degli aiuti di Stato senza superare i limiti del Quadro Temporaneo non può limitarsi ad indicare gli aiuti ricevuti nella dichiarazione dei redditi ma dovrà presentare anche il modello di autodichiarazione.
Autodichiarazione Aiuti di Stato, scadenza 30 novembre 2022: deve presentarla anche chi non supera i limiti del Quadro Temporaneo
L’Agenzia delle Entrate nelle risposte alle domande più frequenti (FAQ) relative alla trasmissione dell’autodichiarazione degli aiuti di Stato sottolinea come anche le imprese che non hanno superato i limiti del “Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19 ” debbano presentare il modello.
In vista della scadenza dell’adempimento, prevista per il 30 novembre 2022, uno dei quesiti posti all’Agenzia riguarda il caso dell’impresa che, non avendo superato i limiti del “Temporary Framework”, decida di non presentare il modello e indicare solamente gli aiuti fruiti nella dichiarazione dei redditi.
Questo perché, come indicato anche nelle istruzioni per la compilazione, l’obbligo della dichiarazione spetta a tutti i soggetti che hanno ricevuti gli aiuti, ma il beneficiario delle misure non dovrebbe ricevere sanzioni se decidesse di non presentare il modello indicando successivamente gli aiuti ricevuti all’interno della dichiarazione dei redditi.
L’Agenzia delle Entrate, però, sottolinea come le imprese debbano presentare l’apposita dichiarazione con la quale attestano le condizioni previste dalla Sezione 3.1 e dal paragrafo 87 della Sezione 3.12 del Quadro Temporaneo, come previsto ai commi 14 e 15 dell’articolo 1 del D.L. n. 41/2021.
“La perentorietà della presentazione dell’autodichiarazione, in attuazione di tali disposizioni, è confermata anche da quanto disposto con l’articolo 3 del DM 11 dicembre 2021”
Come specificato anche nelle istruzioni per la compilazione, la dichiarazione deve essere presentata dagli operatori economici che hanno beneficiato delle misure di aiuto per le quali si applica il cosiddetto regime “ombrello”.
Questi soggetti, dunque, devono obbligatoriamente fornire i dati richiesti per poter beneficiare degli aiuti concessi in applicazione del Quadro Temporaneo e non è sufficiente indicarli nella dichiarazione dei redditi.
Autodichiarazione Aiuti di Stato: la casella ES semplifica la compilazione del modello
La mancata o errata compilazione dell’autodichiarazione degli aiuti di Stato, dunque, rappresenta una violazione di quanto disposto agli articoli 75 e 76 del DPR n. 445/2000 e può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.
L’unica eccezione è rappresentata dagli operatori economici che hanno beneficiato di altri aiuti, non compresi nel cosiddetto regime ombrello (commi da 13 a 17 dell’articolo 1 del DL n. 41/2021).
Pertanto, per tutti gli aiuti concessi in applicazione del “Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19” c’è l’obbligo di presentare l’autodichiarazione.
L’Agenzia, inoltre, sottolinea come per venire incontro alle numerose richieste di semplificazione della dichiarazione abbia implementato una soluzione operativa per agevolare la compilazione.
Si tratta della casella “ES” che si trova nel frontespizio del modello. Questa, se barrata, consente ai soggetti dichiaranti di non compilare il Quadro “A” e, quindi, di non indicare l’elenco dettagliato degli aiuti fruiti.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Autodichiarazione Aiuti di Stato obbligatoria per chi non supera i limiti?