Volontary ter ex frontalieri ed ex Aire: ecco il codice tributo

Carla Mele - Dichiarazioni e adempimenti

Voluntary ter per ex frontalieri ed ex iscritti all'Aire: con la Risoluzione 43/E del 6 Giugno scorso l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per il versamento delle somme.

Volontary ter ex frontalieri ed ex Aire: ecco il codice tributo

Voluntary ter per ex frontalieri e lavoratori rimpatriati iscritti all’Aire: in riferimento della procedura di regolarizzazione prevista dal D.L. 148/2017 all’articolo 5 septies, la Risoluzione 43/E dell’Agenzia delle Entrate del 6 Giugno 2018 istituisce il codice tributo per la regolarizzazione delle somme non dichiarate.

La risoluzione segue il Provvedimento n. 110482 del 1° Giugno scorso dell’Agenzia, che ha approvato il modello di richiesta per accedere alla procedura, il quale dovrà essere presentato dai soggetti interessati entro il 31 luglio 2018.

Voluntary diclosure ter: il nuovo codice tributo per i versamenti F24

Con la Risoluzione 43/E del 6 Giugno scorso l’Agenzia delle Entrate comunica agli ex frontalieri e ai lavoratori in precedenza iscritti all’AIRE, come fare per regolarizzare le proprie posizioni.

La risoluzione spiega che il versamento dovrà avvenire tramite il modello F24 ELIDE per versare le somme dovute a titolo di imposte, sanzioni ed interessi in applicazione della procedura di regolarizzazione per attività depositate e delle somme detenute all’estero.

Il codice tributo da utilizzare è il seguente:

8080 - Versamento delle imposte, sanzioni ed interessi ai fini della regolarizzazione delle attività depositate e delle somme detenute all’estero - articolo 5-septies del decreto lege n. 148/2017.”

Le istruzioni spiegano anche le modalità di compilazione del modello F24: nel campo “contribuente” vanno indicati “codice fiscale” e “dati anagrafici” del soggetto tenuto al versamento mentre nella sezione “Erario” deve essere compilata come segue:

  • nel campo tipo, la lettera R;
  • nel campo elementi identificativi in caso di versamento rateale, il numero della rata in pagamento (ad esempio 01/03, 02/03 etc); in caso di pagamento in un’unica soluzione il campo andrà compilato con la dicitura 01/01;
  • nel campo codice, il nuovo codice tributo 8080;
  • nel campo anno di riferimento, l’ultimo anno indicato nell’istanza oggetto di regolarizzazione, nel formato “AAAA”.

Voluntary discoser ter: cos’è e come funziona

Il D.L. 148.2017 all’articolo 5 septies ha introdotto la possibilità per le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia (e per i loro eredi), che in precedenza erano residenti all’estero e iscritte all’AIRE o che abbiano prestato la propria attività lavorativa all’estero in veste di lavoratori frontalieri, di regolarizzare le proprie violazioni nell’ambito di monitoraggio fiscale e degli obblighi dichiarativi (quadro RW).

Stiamo parlando quindi dell’obbligo di dichiarare le attività finanziarie e le somme detenute sui conti correnti e sui libretti di risparmio all’estero alla data del 6 dicembre 2017, (in cui è entrata vigore della Legge di conversione 172/2017).

Rientrano nell’obbligo dichiarativo solo le somme e gli investimenti che derivano da redditi di lavoro dipendente o autonomo svolto all’estero o se derivanti dalla vendita di immobili detenuti nello Stato estero in cui era stata prestata l’attività lavorativa.

Non è consentito, invece, adottare questa forma di regolarizzazione a coloro che hanno ricevuto la notifica di avvisi di accertamento o atti di contestazione relativi alle somme dovute, né per le attività e le somme che sono già state oggetto della voluntary disclosure e della voluntary bis.

Le domande per la regolarizzazione possono essere inviate entro il 31 luglio 2018, esclusivamente per via telematica utilizzando i canali Entratel o Fisconline, tramite il modello di “Richiesta di accesso alla procedura di regolarizzazione delle attività depositate e delle somme detenute all’estero”.

Il versamento del 3% del valore delle attività o della giacenza al 31 dicembre 2016 deve essere effettuato, in un’unica soluzione entro il 30 settembre 2018 tramite F24 Elide, senza avvalersi della compensazione.

Esso può avvenire altresì in tre rate mensili: prima rata 30 settembre 2018 , la seconda entro il 31 ottobre (maggiorata degli interessi legali), la terza entro il 30 novembre (maggiorate degli interessi legali).

Per maggiori dettagli consulta l’articolo dedicato con in allegato il modulo di domanda.

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