Se la cartella di pagamento è consegnata a una persona di famiglia del destinatario dell'atto, l'Ufficio finanziario deve provare in giudizio la spedizione e la ricezione della raccomandata informativa. Lo chiarisce la Corte di cassazione nell'Ordinanza numero 27446 del 20 settembre 2022.
Con l’Ordinanza n. 27446 del 20 settembre 2022 la Corte di cassazione ha sancito che, qualora un atto impositivo sia notificato nelle mani di una persona di famiglia del destinatario dell’atto, ai fini del perfezionamento dell’iter della notifica, è necessario che l’Ufficio finanziario dia prova in giudizio della spedizione e della ricezione della raccomandata informativa.
Il contenuto della sentenza
La controversia riguarda l’impugnazione da parte di un contribuente di una cartella di pagamento perché irritualmente notificata.
La causa giungeva dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale che, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva l’appello dell’agente della riscossione sul presupposto che la cartella di pagamento fosse stata notificata, direttamente dall’agente, presso la residenza del contribuente, a mani della signora che si era qualificata moglie-convivente del debitore.
Il contribuente ha impugnato la sentenza d’appello dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando violazione dell’art. 60 d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973, perché alla notifica della cartella avvenuta a mani della moglie-convivente non era seguita la raccomandata informativa di cui all’art. 60 d.P.R. citato.
I giudici di legittimità hanno ritenuto fondato il motivo proposto dal ricorrente e, decidendo nel merito, ha accolto l’originario ricorso proposto dal contribuente.
Nella sentenza in commento i giudici di legittimità hanno richiamato il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di avviso di accertamento e di cartella di pagamento, l’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 prevede che, anche qualora l’atto impositivo sia consegnato nelle mani di una persona di famiglia, l’invio della raccomandata informativa è un adempimento essenziale della notifica, che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall’ufficio finanziario.
Nel caso di specie, la notifica è avvenuta a mani con consegna alla moglie convivente e non, in forma semplificata, tramite servizio postale.
Di conseguenza trova applicazione la lettera b-bis) del primo comma dell’art. 60 del D.P.R. 600/1973, vigente ratione temporis, che richiede che sia data prova dell’invio della raccomandata informativa.
In assenza la notifica della cartella di pagamento deve ritenersi irregolare, con conseguente nullità dell’atto.
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