Il convivente di un inquilino deceduto può beneficiare delle rate rimanenti della detrazione relativa al bonus ristrutturazioni? Risposta positiva, a patto che sia un erede del de cuius e subentri nel contrato di affitto
Nel caso in cui un inquilino con regolare contratto di affitto sia deceduto, il convivente può beneficiare delle rate rimanenti del bonus ristrutturazioni?
L’agevolazione edilizia è trasmissibile ma a determinate condizioni.
Il convivente deve innanzitutto essere un erede della persona deceduta. Lo stesso soggetto deve inoltre subentrare nel contratto di locazione.
La detrazione si trasmette anche quando il beneficiario dell’agevolazione era il conduttore dell’immobile.
Bonus ristrutturazioni, le detrazioni si traferiscono al convivente di un inquilino deceduto?
Il convivente di un inquilino deceduto può subentrare nella fruizione del bonus ristrutturazioni?
Lo spunto per i chiarimenti è in una domanda posta alla redazione di FiscoOggi, la rivista online dell’Agenzia delle Entrate.
Nel caso specifico il de cuius ha affrontato un lavoro di ristrutturazione edilizia non essendo il proprietario dell’immobile ma titolare di un contratto di affitto, regolarmente registrato.
In tal caso il convivente della persona deceduta può “subentrare” nella fruizione delle rate rimanenti dell’agevolazione ma esclusivamente nel rispetto di determinate condizioni.
Per prima cosa il convivente deve essere un erede del de cuius, ovvero il soggetto che ha sostenuto le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Non potrà beneficiare delle rate rimanenti, ad esempio:
- il coniuge che non accetta l’eredità;
- il convivente che non viene nominato erede.
Il convivente deve inoltre subentrare nella titolarità del contratto di locazione, in altre parole deve “subentrare” anche nell’affitto.
Bonus ristrutturazioni, in quali casi si “tramanda” l’agevolazione edilizia?
A fornire chiarimenti sulle condizioni da rispettare per avere diritto alla detrazione relativa alle rate rimanenti dell’agevolazione edilizia è la stessa Agenzia delle Entrate.
Il documento di prassi di riferimento è la circolare numero 13 del 9 maggio 2013, nello specifico la risposta al punto 1.1 Decesso del conduttore - Trasferimento della detrazione.
Nel testo si legge quanto di seguito riportato:
“L’art. 16-bis, comma 1, del TUIR ammette la detrazione dall’IRPEF per interventi di recupero del patrimonio edilizio in relazione alle spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi.”
Nel caso del contratto di locazione il conduttore può beneficiare della detrazione, dal momento che sono verificati i presupposti.
Nella parte finale del testo della risposta, l’Agenzia delle Entrate precisa quanto di seguito riportato:
“Nel rispetto delle disposizioni richiamate, solo l’erede del conduttore che subentri nella titolarità del contratto di locazione e che conservi la detenzione materiale e diretta del bene può portare in detrazione le rate residue.”
L’Amministrazione finanziaria ha fornito a più riprese chiarimenti sul trasferimento delle agevolazioni edilizie ad eredi.
Può beneficiare delle rate rimanenti dell’agevolazione edilizia anche l’erede dell’erede, nel caso di un due decessi successivi all’interno del periodo di fruizione del bonus edilizio?
In questo caso la risposta è negativa. Dopo il primo passaggio, l’agevolazione si interrompe.
A chiarirlo sono diversi documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate, tra gli altri
L’erede dell’erede non può beneficiare delle quote di detrazione rimanenti.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Bonus ristrutturazioni, la detrazione si traferisce al convivente di un inquilino deceduto?