Detrazione bonus edilizi, ne ha diritto l’erede dell’erede?

Domenico Catalano - Imposta sulle successioni e sulle donazioni

Detrazione bonus edilizi, con la morte dell'erede, il successivo erede può fruire delle quote mancanti? La risposta è negativa, come peraltro chiarito in più documenti di prassi dell'Agenzia delle Entrate

Detrazione bonus edilizi, ne ha diritto l'erede dell'erede?

Detrazione bonus edilizi, nel caso di morte dell’erede che ha acquisito le quote non fruite, può fare lo stesso l’erede successivo?

In altre parole, le quote di detrazioni relative al bonus ristrutturazioni e alle altre agevolazioni possono continuare a tramandarsi dopo il primo passaggio?

La risposta al quesito è negativa. Mentre il primo passaggio è consentito, è l’erede del de cuius può richiedere le quote non fruite della detrazione, nel caso di morte di quest’ultimo la fruizione dell’agevolazione si interrompe.

Per ricevere via email gli aggiornamenti gratuiti di Informazione Fiscale in materia di ultime novità ed agevolazioni fiscali e del lavoro, lettrici e lettori interessati possono iscriversi gratuitamente alla nostra newsletter, un aggiornamento gratuito al giorno via email dal lunedì alla domenica alle 13.00

Iscriviti alla nostra newsletter


Detrazione bonus edilizi, ne ha diritto l’erede dell’erede?

A supporto di tale interpretazione ci sono, tra gli altri, due documenti di prassi:

  • la risposta all’interpello numero 612 del 2021 dell’Agenzia delle Entrate;
  • la circolare numero 7 del 2021 della stessa amministrazione finanziaria.

Nel caso di morte del beneficiario delle detrazioni relative a bonus edilizi, l’erede può fruire delle quote ancora spettanti? La risposta in questo caso è affermativa.

L’erede ha diritto alla parte di detrazione non fruita dal de cuius.

Nel caso di morte dell’erede del de cuius, il successivo erede ha diritto alla porzione di agevolazione residua? In questo caso la risposta è negativa.

In sintesi, l’erede dell’erede non può richiedere le quote di detrazione rimanenti.

Nel caso, ad esempio, di una detrazione di 10 rate per ristrutturazione in cui il de cuius ne abbia fruite solo due e l’erede altrettante, le rimanenti 6 quote non possono essere fruite dal successivo erede.

La fruizione della detrazione, infatti, si interrompe dopo il primo passaggio.

A chiarirlo in passato è per esempio intervenuta la risposta all’interpello numero 612/2021 dell’Agenzia delle Entrate.

Il documento di prassi riporta un caso molto simile a quello descritto nell’esempio e richiama le regole da seguire per tale caso.

Nello specifico il comma 8 dell’articolo 16-bis del TUIR prevede quanto di seguito riportato:

“in caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.”

In merito a un eventuale secondo passaggio, il documento di prassi citato chiarisce quanto segue:

“Analogamente, si ritiene che, in caso di decesso dell’erede che ha acquisito le quote di detrazione non fruite dal de cuius che ha sostenuto le spese agevolabili, le quote residue non si trasferiscano al successivo erede.”

Non è dunque permessa la fruizione delle quote rimanenti all’erede dell’erede.

Detrazione bonus edilizi, stesse regole anche in caso di vendita o donazione

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate si muovono sulla stessa linea di quanto indicato dalla precedente circolare numero 7/E del 25 giugno 2021.

Nel documento di prassi vengono chiariti numerosi aspetti tra i quali le condizioni per l’erede per fruire della detrazione rimanente al de cuius.

Il documento di prassi sottolinea che:

“La condizione della “detenzione materiale e diretta del bene” deve sussistere non solo per l’anno dell’accettazione dell’eredità, ma anche per ciascun anno per il quale il contribuente intenda fruire delle residue rate di detrazione.”

Anche in questo caso il primo passaggio della detrazione è consentito.

Nella stessa circolare numero 7/E/2021, tuttavia, viene fornito anche un altro chiarimento in merito:

“In caso di vendita o di donazione da parte dell’erede che ha la detenzione materiale e diretta del bene, le quote residue della detrazione non fruite da questi non si trasferiscono all’acquirente/donatario neanche nell’ipotesi in cui la vendita o la donazione siano effettuate nel medesimo anno di accettazione dell’eredità.”

Con il decesso dell’erede che per primo era subentrato nel diritto alla detrazione si interrompe il passaggio dell’agevolazione all’erede successivo, a prescindere dal fatto che quest’ultimo utilizzi l’immobile acquisito per successione ad abitazione principale.

Lo stesso cosa accade anche in caso di vendita o donazione da parte dell’erede che ha la detenzione materiale e diretta del bene.

Per ricevere via email gli aggiornamenti gratuiti di Informazione Fiscale in materia di ultime novità ed agevolazioni fiscali e del lavoro, lettrici e lettori interessati possono iscriversi gratuitamente alla nostra newsletter, un aggiornamento gratuito al giorno via email dal lunedì alla domenica alle 13.00

Iscriviti alla nostra newsletter


Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network