Con la risposta numero 132 del 2024, l'Agenzia chiarisce che per determinare il costo fiscale delle azioni è possibile tenere conto dell'imposta di successione assolta
Ai fini della determinazione del costo fiscale delle azioni, il contribuente potrà tenere conto dell’imposta di successione assolta.
L’Agenzia delle entrate, nell’affrontare una ipotesi di lascito testamentario di azioni che assume rilevanza sia in Italia che in Francia, chiarisce che nel costo fiscale per determinare la plusvalenza tassabile si potrà tener conto dell’imposta di successione già assolta in Francia.
Costo fiscale delle azioni di società non residente acquisite per successione: il caso analizzato
La fattispecie esaminata nella risposta in commento riguarda l’ipotesi in cui un contribuente, residente ai fini fiscali in Italia, ha ricevuto quale legato attribuito per testamento un determinato numero di azioni di una società quotata francese.
L’istante fa presente che, ai sensi dell’articolo 11 della Convenzione tra Italia e Francia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni e sulle donazioni, ratificata con legge 14 dicembre 1994, n. 708, l’ammontare dell’imposta sulle successioni francese sarà portata in diminuzione della corrispondente imposta dovuta in Italia, fino a concorrenza dell’importo di quest’ultima.
In ragione della differenza di aliquote tra la normativa francese e quella italiana, l’imposta sulle successioni italiana sarà assorbita integralmente dall’imposta sulle successioni francese.
Ciò posto, il contribuente chiede se l’imposta assolta in Francia, su tale lascito testamentario, rilevi ai fini dell’articolo 68, comma 6, del TUIR, quale onere accessorio all’acquisto delle azioni di cui tener conto ai fini del calcolo di una possibile futura plusvalenza per la cessione dei medesimi strumenti finanziari.
Costo fiscale delle azioni e imposta di successione: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
L’articolo 8, paragrafo 1, della citata Convenzione dispone che “I valori mobiliari e i diritti di credito che sono situati in uno Stato sono imponibili in questo Stato”.
Il paragrafo 2 del medesimo articolo stabilisce che “ai fini del paragrafo 1, sono considerati situati in uno Stato: i valori mobiliari emessi da questo Stato, da una delle sue suddivisioni politiche o amministrative o enti locali (per quanto riguarda l’Italia) o da uno dei suoi enti territoriali (per quanto riguarda la Francia) o da una delle loro persone giuridiche di diritto pubblico, o da una società domiciliata in questo Stato ad eccezione delle azioni o quote previste al paragrafo 3 dell’articolo 5”.
Il successivo articolo 11, al paragrafo 1, prevede che “Se il defunto o il donatore, al momento del decesso o della donazione, era domiciliato in uno Stato, questo Stato detrae dall’imposta calcolata secondo la sua propria legislazione un ammontare uguale all’imposta pagata nell’altro Stato sui beni che, in occasione dello stesso fatto e conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in questo altro Stato. Tuttavia, l’ammontare della detrazione non può superare la quota parte dell’imposta del primo Stato, calcolata prima della detrazione, corrispondente ai beni in ragione dei quali la detrazione deve essere accordata”.
Nel caso in esame, il legato testamentario delle azioni è soggetto a tassazione concorrente in Francia, Stato in cui ha sede la società le cui azioni sono state oggetto del legato, e in Italia, Stato di residenza fiscale del de cuius, con conseguente obbligo di presentazione della dichiarazione di successione e pagamento della relativa imposta sia in Francia che in Italia.
L’adempimento dei menzionati obblighi fiscali in Italia da parte dei legatari è previsto dal decreto legislativo n. 346 del 1990 (cd. TUS).
Come evidenziato, l’articolo 11 della Convenzione prevede che dall’imposta di successione dovuta in Italia sia detratta la corrispondente imposta pagata in Francia.
Ciò premesso, si fa presente che, ai fini delle imposte sui redditi, in caso di cessione a titolo oneroso di azioni, il comma 6 dell’articolo 68 del Tuir dispone che “Le plusvalenze indicate nelle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1 dell’articolo 67 sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l’imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi. Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell’imposta di successione, nonché, per i titoli esenti da tale imposta, il valore normale alla data di apertura della successione”.
Come chiarito nella circolare del Ministero delle Finanze n.165 del 1998, la plusvalenza è costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito, comprensivo degli interessi per dilazioni di pagamento, ed il prezzo pagato all’atto del precedente acquisto ovvero, se l’acquisto è avvenuto per successione, il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato ai fini della relativa imposta.
In tale circolare è stato inoltre chiarito che ai fini della determinazione della plusvalenza o della minusvalenza il costo o valore d’acquisto deve essere aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione.
Ciò comporta che il contribuente può imputare ad incremento del costo di acquisto tutte le spese e gli oneri strettamente inerenti all’acquisto delle attività finanziarie della cui cessione si tratta (ad esempio: l’imposta di successione e donazione, le spese notarili, le commissioni d’intermediazione, la tassa sui contratti di borsa, ecc.), ad eccezione degli interessi passivi dei quali il legislatore ha espressamente sancito l’esclusione.
In altri termini, sostiene l’Agenzia delle entrate, in caso di acquisizione di partecipazioni per successione, il costo fiscale da assumere come riferimento per la determinazione della plusvalenza da assoggettare a tassazione è il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato ai fini della relativa imposta, aumentato degli oneri strettamente inerenti all’acquisizione della partecipazione medesima, compresa l’imposta di successione e donazione, anche se pagata all’estero.
Pertanto, l’Agenzia perviene alla conclusione che, in linea con la normativa e la prassi illustrata, ai fini della determinazione del costo fiscale delle azioni, il contribuente potrà tenere conto dell’imposta di successione assolta in Francia che, tra l’altro, comprende quella dovuta in Italia.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Costo fiscale delle azioni di società non residente acquisite per successione