Bonus investimenti mezzogiorno, il noleggio delle navi da diporto dà diritto al credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali. I chiarimenti sui requisiti da rispettare arrivano con la circolare numero 32 del 21 settembre 2022: l'attività non rientra in quelle assimilabili al settore dei trasporti.
Bonus investimenti mezzogiorno, in alcuni casi il noleggio delle navi da diporto può avere accesso all’agevolazione per l’acquisto di beni strumentali.
A fornire i chiarimenti sui criteri per determinare il diritto al credito d’imposta introdotto dalla Legge di Bilancio 2016 è l’Agenzia delle Entrate, con la circolare numero 32 del 21 settembre 2022.
Via libera al bonus investimenti nel mezzogiorno per le imprese che operano nel noleggio delle unità da diporto, dal momento che non sono assimilabili al settore dei trasporti, che è invece escluso dall’agevolazione.
Le imprese che operano sia nel settore dei trasporti sia in quello della nautica potranno fruire del credito esclusivamente con riferimento al settore della nautica. In tal caso le diverse attività devono essere rappresentate da distinti e autonomi rami d’azienda e deve essere prevista una contabilità separata.
Bonus investimenti mezzogiorno, i chiarimenti delle Entrate sul noleggio delle navi da diporto
La circolare numero 32 del 21 settembre 2022 dell’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sull’attività di noleggio delle navi da diporto e sulle condizioni da rispettare per l’accesso al bonus investimenti nel mezzogiorno.
L’Amministrazione finanziaria spiega che il credito d’imposta per le imprese che acquistano beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate al Sud spetta anche per le imprese che si occupano del noleggio di imbarcazioni da diporto.
Nel documento di prassi sono riepilogati i requisiti che devono sussistere per avere accesso al credito d’imposta introdotto dalla Legge di Bilancio 2016, ovvero dall’articolo 1, comma 98, della legge n. 208/2015, modificato dalla Legge di Bilancio 2022.
Innanzitutto, un fattore dirimente è il fatto che il noleggio delle navi da diporto non rientra nel settore dei trasporti, compartimento che è escluso dall’agevolazione come precisato nella circolare numero 15036 del 2015 del ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture.
Nello specifico il documento di prassi spiega quanto di seguito riportato:
“Tenuto conto che, a livello nazionale, la classificazione ATECO 2007 recepisce in linea generale la nomenclatura «NACE Rev. 2», le suddette attività escluse sono, in linea di principio, quelle riconducibili al settore Trasporti - » Sezione H «Trasporto e magazzinaggio».”
Per distinguere la nautica da diporto dalle altre fattispecie, a livello contrattuale, si deve fare riferimento a due diverse tipologie:
- il noleggio a tempo;
- il noleggio a viaggio.
Nel primo caso, tipico del diporto, le parti stabiliscono limiti temporali e di area e il noleggiante. Nel secondo, l’orario di partenza e di arrivo sono stabiliti dal noleggiante. Rientrano nell’agevolazione solo tipologie contrattuali configurabili nella prima ipotesi, in quanto la seconda presenta affinità con il trasporto di passeggeri.
Nel caso in cui a richiedere l’agevolazione siano imprese che svolgono la propria attività sia nel settore dei trasporti sia in quello della nautica, i benefici sono concessi solo per quest’ultimo settore in presenza di distinti e autonomi rami d’azienda e di contabilità separate.
In ogni caso, l’attività esercitata deve essere quella con “fini esclusivamente lusori o anche commerciali”. I fini commerciali sono riscontrati per le imbarcazioni oggetto di contratti di noleggio, oppure per quelle utilizzate per l’insegnamento professionale della navigazione da diporto. Rientrano in tali fini anche i centri di immersioni subacquee, quelli per l’assistenza agli ormeggi e quelli per l’attività itinerante di somministrazione di cibo e di bevande e di commercio al dettaglio.
- Agenzia delle Entrate - Circolare numero 32 del 21 settembre 2022
- Chiarimenti in relazione agli investimenti effettuati dai soggetti operanti nel settore della nautica da diporto ai fini della disciplina contenuta nell’articolo 1, comma 98, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 175, legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Bonus investimenti mezzogiorno, i requisiti da soddisfare per l’accesso all’agevolazione
Oltre ai chiarimenti forniti, per avere accesso al bonus investimenti per il Sud devono essere rispettati i requisiti previsti dalla legge.
Innanzitutto, gli investimenti in macchinari, impianti e attrezzature varie devono fare parte di un progetto di investimento con lo scopo di ampliare uno stabilimento esistente o crearne uno nuovo.
La sostituzione della flotta non dà diritto al credito d’imposta.
Inoltre le imprese devono essere ubicate nei territori indicati dalla normativa: gli investimenti devono essere destinati a strutture produttive situate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e (in parte) Abruzzo.
Dovrà essere dimostrata l’esistenza di un’organizzazione, tramite attività svolte a terra quali, ad esempio:
- il rimessaggio;
- l’allestimento;
- il rifornimento di carburanti;
- i diritti di ormeggio;
- i contatti e i rapporti che costituiscono l’attività.
Di contro non è rilevante l’area in cui avviene la navigazione, a patto che ci sia una connessione tra l’imbarcazione e la struttura produttiva in questione.
A livello giuridico, infine, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che si deve:
“escludere dal perimetro della agevolazione gli investimenti relativi ad attività che si inquadrano nell’ambito dei contratti di locazione di cose mobili, dovendosi considerare, in questi casi, ceduto il godimento dei beni e, quindi, non soddisfatto il vincolo di destinazione prescritto dalla norma agevolativa.”
Bonus investimenti mezzogiorno, la contabilità del noleggio delle navi da diporto
Facendo riferimento ai beni agevolabili, deve essere rispettato il requisito della strumentalità di tale bene rispetto all’attività esercitata dall’impresa.
I beni devono essere durevoli e impiegati come strumenti di produzione, non sono ammessi i “beni merce” o quelli utilizzati promiscuamente tra i soci.
Chiarimenti vengono forniti anche nel merito di alcune distorsioni generate dall’applicazione rigida dell’OIC 16, nei casi in cui le imbarcazioni, considerate beni strumentali, non vengano classificate nelle specifiche voci previste.
La norma introduttiva, infatti, faceva riferimento ai soli beni “classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 e B.II.3, dell’articolo 2424 del codice civile”.
Tali beni sono:
- impianti e macchinari, nello schema di Stato Patrimoniale previsto dall’articolo 2424 del codice civile (voce B.II.2);
- attrezzature industriali e commerciali (voce B.II.3).
Sul tema l’Organismo italiano di contabilità ha chiarito che:
- la circostanza che il suddetto Principio Contabile OIC 16 non abbia riportato tra gli esempi di impianti e macchinari o di attrezzature le imbarcazioni o altri veicoli con destinazione aziendale di autonoma produzione del reddito, attraverso il loro noleggio, non esclude che, ricorrendone le condizioni, gli amministratori possano includere detti beni nella voce BII 2 o BII 3;
- il codice civile all’articolo 2423-ter, al comma 3, prevede che «devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcune di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425» e al comma 4 prevede che «le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la natura dell’attività esercitata».
Si deve valutare, quindi, se le imbarcazioni da diporto possano essere incluse in una delle voci delle immobilizzazioni materiali, previste dall’articolo 2424 del codice civile.
Infine, il documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate riporta l’attenzione su alcune questioni:
- specifica riconducibilità di una determinata attività ad un settore escluso;
- valutazione della esistenza di un progetto di investimento iniziale;
- esistenza di uno stretto vincolo di connessione tra il bene agevolato utilizzato al di fuori del territorio agevolato e la struttura radicata su quest’ultimo;
- verifica della circostanza che la sostituzione operata implichi un ampliamento della capacità della struttura preesistente.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Bonus investimenti mezzogiorno, i chiarimenti delle Entrate sul noleggio delle navi da diporto