Dall'Agenzia delle Entrate arriva il modello aggiornato per la comunicazione della cessione dei crediti dei bonus energia per i mesi di ottobre e novembre 2022. Due diverse scadenze: 22 marzo 2023 per le imprese agricole e di pesca e 21 giugno 2023 per le altre aziende
La comunicazione all’Agenzia delle Entrate per la cessione dei crediti relativi ai bonus energia per le imprese è l’oggetto del provvedimento del 6 dicembre 2022.
Le agevolazioni di riferimento sono quelle relative alle spese sostenute nei mesi di ottobre e novembre scorsi e, per alcune aziende, per l’intero 4° trimestre del 2022.
In alternativa all’utilizzo in compensazione dei bonus energia, i soggetti possono scegliere di cedere i crediti nel rispetto delle scadenze indicate.
Per le imprese agricole e di pesca la data da tenere a mente è il 22 marzo 2023, mentre per le altre imprese il termine di riferimento è il 21 giugno 2023.
Bonus energia imprese, modello aggiornato e scadenze per la cessione dei crediti del 4° trimestre 2022
Con il provvedimento del 6 dicembre 2022 l’Agenzia delle Entrate approva il modello aggiornato per le comunicazioni relative alle cessioni dei crediti dei bonus energia per le imprese.
La nuova versione del modello dovrà essere utilizzata per i crediti d’imposta maturati nei mesi di ottobre e novembre scorsi, nel caso di alcune tipologie di aziende, e per l’intero 4° trimestre 2022 per altre.
- Agenzia delle Entrate - Modello approvato con il provvedimento del 6 dicembre 2022
- Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta.
I soggetti che scelgono l’opzione in questione, dovranno seguire le apposite istruzioni per la compilazione.
- Agenzia delle Entrate - Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta
- Istruzioni per la compilazione.
Con il provvedimento del 6 dicembre 2022, l’Amministrazione finanziaria ha infine approvato l’allegato A, che contiene le specifiche tecniche per la trasmissione telematica della comunicazione.
- Agenzia delle Entrate - Allegato A al provvedimento del 6 dicembre 2022
- Specifiche tecniche per la predisposizione e trasmissione telematica delle Comunicazioni della cessione dei crediti di imposta.
Nello specifico oggetto del documento di prassi sono le agevolazioni contro il caro energia inserite nel Decreto Aiuti ter e riportate all’interno della tabella riassuntiva.
Tipologia di impresa | Periodo di riferimento | Ammontare del credito d’imposta | Riferimento normativo |
---|---|---|---|
imprese energivore | ottobre-novembre 2022 | 40 per cento | articolo 1, comma 1, del Dl n. 144/2022 |
imprese gasivore | ottobre-novembre 2022 | 40 per cento | articolo 1, comma 2, del Dl 144/2022 |
imprese non energivore | ottobre-novembre 2022 | 30 per cento | articolo 1, comma 3, del Dl n. 144/2022 |
imprese diverse da quelle a forte consumo di gas | ottobre-novembre 2022 | 40 per cento | articolo 1, comma 4, del Dl n. 144/2022 |
imprese agricole e della pesca per l’acquisto di carburanti | 4° trimestre 2022 | 20 per cento | articolo 2 del Dl n. 144/2022 |
Le imprese indicate potranno utilizzare i crediti, relativi alle spese sostenute nel periodo di riferimento, in compensazione con modello F24.
In alternativa i soggetti potranno scegliere di cedere tali crediti a partire dal 6 dicembre 2022, nel rispetto delle nuove scadenze indicate nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
I termini variano a seconda della tipologia di azienda interessata, come segue:
- scadenza al 22 marzo 2023, per il credito d’imposta relativo alle imprese agricole e di pesca, per l’acquisto del carburante per l’esercizio dell’attività;
- scadenza al 21 giugno 2023, per gli altri crediti d’imposta delle imprese, relativi ai mesi di ottobre e novembre scorsi.
Per la cessione valgono le stesse regole previste, così come le disposizioni attuative stabilite dal provvedimento del 30 giugno 2022. La nuova versione del modello per la comunicazione e delle istruzioni per la compilazione sostituiscono quelle approvate con il provvedimento del 6 ottobre 2022.
Bonus energia imprese: le regole per l’utilizzo dei crediti d’imposta
In alternativa all’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta riconosciuti per le spese di elettricità, gas e carburante, è prevista la possibilità di cessione.
Le regole da seguire sono quelle del punto 5 del provvedimento prot. numero 253445 del 30 giugno 2022.
Nel caso di scelta di cessione del credito si devono inoltre tenere in considerazione le regole vigenti. Il credito è cedibile solo per intero a soggetti terzi, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Non è permessa una successiva cessione, ad esclusione di due ulteriori cessioni in favore di “soggetti qualificati”.
In tale categoria rientrano: banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e compagnie di assicurazione.
Se si sceglie la cessione deve essere richiesto il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta il diritto all’agevolazione.
Chi accetta il credito ceduto può utilizzarlo secondo le modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dall’impresa cedente: in compensazione con modello F24 e nel rispetto delle scadenze previste.
Si devono inoltre rispettare le disposizioni introdotte dal decreto antifrodi, poi confluito nella Legge di Bilancio 2022.
Entro 5 giorni dalla data di invio della comunicazione l’Agenzia delle Entrate può sospendere le comunicazioni fino a 30 giorni per controlli preventivi, in presenza di particolari profili di rischio.
Per garantire la tracciabilità del credito d’imposta le comunicazioni dovranno avvenire per via telematica anche attraverso intermediari abilitati.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Bonus energia imprese, modello aggiornato e scadenze per la cessione dei crediti del 4° trimestre 2022