CIN per affitti brevi e turistici: in vigore obblighi e sanzioni

Rosy D’Elia - Leggi e prassi

Dal 1° gennaio 2025 sono entrati pienamente in vigore obblighi e sanzioni legati al CIN, Codice Identificativo Nazionale per affitti brevi e turistici

CIN per affitti brevi e turistici: in vigore obblighi e sanzioni

Dalla Sicilia al Trentino Alto Adige, tutti gli spazi destinati a ospitare viaggiatori e turisti devono far parte della Banca dati nazionale delle Strutture Ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche (BDSR).

Coloro che gestiscono stanze, appartamenti, immobili sono stati chiamati a dotarsi del CIN, il Codice Identificativo Nazionale nato per monitorare e censire il panorama ricettivo italiano, entro la scadenza del 1° gennaio 2025.

Con il nuovo anno sono entrati pienamente in vigore obblighi e sanzioni regolate dall’articolo 13 ter del Decreto Anticipi che è stato approvato a fine 2023 per assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato e per contrastare forme irregolari di ospitalità.

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In vigore obblighi e sanzioni legate al CIN per affitti brevi e turistici

Il 3 giugno scorso è arrivata online la piattaforma BSDR,utile per presentare la richiesta e verificare la presenza delle diverse strutture per affitti brevi e turistici nella banca dati.

È partita, così, la fase sperimentale delle novità legate al CIN che si chiude ufficialmente con l’arrivo del nuovo anno: obblighi e sanzioni previste dall’articolo 13 ter del DL n. 145 del 2023 diventano pienamente applicabili.

Entro la scadenza del 1° gennaio chi gestisce case, stanze e strutture per affitti brevi e turistici deve aver ottenuto il CIN. Per essere in regola il codice dovrà essere esposto nello stabile e anche in tutti i relativi annunci.

Come si legge sul portale del Ministero del Turismo, da oggi, 2 gennaio, coloro che non hanno richiesto la sequenza identificativa per la loro struttura sono suscettibili di sanzione per non aver rispettato gli obblighi di ottenimento, comunicazione e pubblicazione del CIN.

Secondo i dati pubblicati sul portale istituzionale, il 20 per cento circa delle strutture ricettive non risulta ancora censito.

Con l’entrata in vigore delle novità del Decreto Anticipi sarà necessario inoltre rispettare precisi standard di sicurezza a cui si legano, in caso di mancato rispetto, sanzioni che cambiano in base alla dimensione della struttura o dell’immobile.

In tabella una sintesi.

Fattispecie Sanzione
Mancata richiesta del CIN Da 800 a 8.000 euro
Mancata esposizione del CIN Da 500 a 5.000 euro
Mancato rispetto degli obblighi di sicurezza (*) Sanzioni nazionali o comunali
Mancata installazione di dispositivi per la rilevazione di gas, monossido di carbonio ed estintori (*) Da 600 a 6.000 euro
Mancata presentazione della SCIA al SUAP(*) Da 2.000 a 10.000 euro

(*) Per le unità immobiliari gestite nelle forme imprenditoriali

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