CIN per affitti brevi e turistici: quando entrano in vigore obblighi e sanzioni?

Rosy D’Elia - Leggi e prassi

Giorno dopo giorno le diverse Regioni entrano nella piattaforma per il monitoraggio degli affitti brevi e turistici tramite il CIN, Codice Identificativo Nazionale, ma per la piena applicazione di obblighi e sanzioni c'è ancora tempo

CIN per affitti brevi e turistici: quando entrano in vigore obblighi e sanzioni?

Dalla Puglia alla Lombardia sono diverse le Regioni che hanno già debuttato nella Banca dati nazionale delle Strutture Ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche (BDSR) gestita dal Ministero del Turismo.

Tramite la piattaforma dedicata è possibile richiedere il CIN, Codice Identificativo Nazionale, per la propria struttura oppure, da cittadini e cittadine, ottenere informazioni sul panorama ricettivo italiano, così come previsto dall’articolo 13 ter del Decreto Anticipi approvato a fine 2023 per assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato e per contrastare forme irregolari di ospitalità.

Attualmente, però, siamo ancora nella fase sperimentale che si concluderà circa due mesi dopo l’estensione del sistema su scala nazionale: solo allora obblighi e sanzioni saranno pienamente applicabili.

CIN per affitti brevi e turistici: quando entreranno in vigore obblighi e sanzioni?

Il 3 giugno scorso è arrivata online la piattaforma BSDR ed è partita la fase sperimentale delle novità legare al CIN, il codice identificativo nazionale utile per censire e monitorare stanze, appartamenti, strutture pronte a riceve turisti e ospiti.

La Puglia è stata la prima Regione a debuttare nella banca dati e, giorno dopo giorno, nuovi enti territoriali ne stanno entrando a far parte.

Il cronoprogramma per l’applicazione di obblighi e sanzioni previste dall’articolo 13 ter del DL n. 145 del 2023 dipende, infatti, proprio dalla presenza dell’intero territorio sulla piattaforma utile per richiedere e verificare il CIN:

  • nella prima fase sperimentale entrano a far parte della piattaforma BSDR via via tutte le Regioni: anche per chi opera nelle aree già presenti nel sistema l’adeguamento alle nuove regole resta facoltativo;
  • successivamente si passerà alla fase di messa in esercizio: quando tutti gli enti risulteranno sulla banca dati il Ministero del Turismo ne darà notizia con un avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

A partire da questa data, prevista comunque entro il 1° settembre, si calcoleranno 60 giorni per verificare il tempi in cui i nuovi obblighi e le nuove sanzioni saranno in vigore.

CIN per affitti brevi e turistici, in arrivo nuovi obblighi e sanzioni: da quando saranno operativi?

Entro la scadenza del 29 novembre, quindi, chi gestisce case, stanze e strutture per affitti brevi e turistici dovrà aver ottenuto il CIN che dovrà essere esposto nello stabile e anche in tutti i relativi annunci.

Oltre agli obblighi di comunicazione, con l’entrata in vigore delle novità del Decreto Anticipi sarà necessario anche rispettare precisi standard di sicurezza a cui si legano, in caso di mancato rispetto, sanzioni che cambiano in base alla dimensione della struttura o dell’immobile.

In tabella una sintesi.

Fattispecie Sanzione
Mancata richiesta del CIN Da 800 a 8.000 euro
Mancata esposizione del CIN Da 500 a 5.000 euro
Mancato rispetto degli obblighi di sicurezza (*) Sanzioni nazionali o comunali
Mancata installazione di dispositivi per la rilevazione di gas, monossido di carbonio ed estintori (*) Da 600 a 6.000 euro
Mancata presentazione della SCIA al SUAP(*) Da 2.000 a 10.000 euro

(*) Per le unità immobiliari gestite nelle forme imprenditoriali

Dal momento che l’attribuzione del codice identificativo alle strutture dedicate ad affitti brevi e turistici non è una novità assoluta, ma il carattere innovativo è la dimensione nazionale, precise istruzioni da seguire sono previste per coloro che si trovano in Regioni che avevano già un sistema di monitoraggio.

Coloro che gestiscono stanze, appartamenti, strutture per affitti brevi o turistici che hanno già ottenuto il codice identificativo regionale o provinciale prima dell’applicazione delle disposizioni sul CIN, hanno 60 giorni di tempo in più rispetto agli altri per ottenere il codice identificativo aggiornato: in totale 120 giorni dalla pubblicazione dell’Avviso in Gazzetta Ufficiale.

Al contrario chi ha ottenuto il codice identificativo regionale o provinciale dopo l’applicazione delle disposizioni sul CIN deve adeguarsi alle novità entro 30 giorni.

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