Bonus energia 2022: arrivano le istruzioni per la cessione dei crediti d'imposta previsti dal DL Aiuti e dal DL Aiuti bis al via dal 6 ottobre. Dall'Agenzia delle Entrate modello di comunicazione, indicazioni da seguire e date di scadenza da rispettare. I dettagli nel provvedimento numero 376961 del 2022.
Bonus energia 2022: modello di comunicazione, istruzioni e date di scadenza da rispettare per la cessione dei crediti d’imposta previsti dal Decreto Aiuti e Aiuti bis per le spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti nel primo e nel secondo trimestre 2022. Si può procedere dal 6 ottobre e fino al 21 dicembre o al 22 marzo 2023.
I dettagli e le tabelle di marcia da rispettare sono contenute nel provvedimento numero 376961 del 2022.
Cessione bonus energia DL Aiuti e Aiuti bis:, pronto il modello di comunicazione: le date di scadenza
Tutto pronto per la cessione dei bonus energia 2022 previsti dal Decreto Aiuti e dal Decreto Aiuti bis: è possibile procedere con la comunicazione utilizzando il nuovo modello già adottato per altri sostegni simili e aggiornato dal 6 ottobre 2022.
- Agenzia delle Entrate - Modello per la comunicazione dei bonus energia 2022
- Modello per la comunicazione dei crediti d’imposta previsti per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti.
Le imprese beneficiarie possono cedere i crediti per intero e una sola volta, ulteriori passaggi sono ammessi solo nel caso in cui i destinatari siano banche, intermediari finanziari e assicurazioni.
La scadenza per procedere con l’adempimento comunicativo cambia in base all’agevolazione di cui si beneficia: di seguito una panoramica delle agevolazioni a cui si riferiscono le istruzioni con l’evidenza delle date da rispettare.
Bonus energia imprese | Periodo di copertura | Scadenza per la comunicazione della cessione |
---|---|---|
Credito d’imposta per l’acquisto di carburante a favore delle imprese esercenti l’attività della pesca di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge n. 50 del 2022, pari al 20 per cento delle spese sostenute |
secondo trimestre del 2022 | 21 dicembre 2022 |
credito d’imposta a favore delle imprese energivore di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 115 del 2022, pari al 25 per cento delle spese sostenute |
terzo trimestre 2022 | 22 marzo 2023 |
credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 115 del 2022, pari al 25 per cento delle spese sostenute |
terzo trimestre 2022 | 22 marzo 2023 |
credito d’imposta a favore delle imprese non energivore, di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 115 del 2022, pari al 15 per cento delle spese sostenute |
terzo trimestre 2022 | 22 marzo 2023 |
credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale, di cui all’articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 115 del 2022, pari al 25 per cento delle spese sostenute |
terzo trimestre 2022 | 22 marzo 2023 |
credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca, di cui all’articolo 7 del decreto-legge n. 115 del 2022, pari al 20 per cento delle spese sostenute | terzo trimestre 2022 | 21 dicembre 2022 |
Coloro che ricevono i crediti d’imposta dalle imprese, invece, hanno tempo fino al 31 dicembre 20222 o 31 marzo 2023 per l’utilizzo in compensazione indicando nel modello F24 i codici tributo di riferimento.
In alternativa, dopo l’accettazione della cessione e in assenza dell’opzione per la fruizione in compensazione, i cessionari possono effettuare una sola ulteriore cessione del credito, dell’importo totale, nei confronti di soggetti qualificati, che a loro volta possono procedere con un’ulteriore cessione sempre ad altre banche, intermediari, assicurazioni.
I passaggi, quindi, possono essere al massimo tre e in ogni caso le scadenze da rispettare sono quelle indicate in tabella.
- Agenzia delle Entrate - Istruzioni per la comunicazione dei bonus energia 2022
- Istruzioni per la comunicazione dei crediti d’imposta previsti per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti.
Cessione bonus energia DL Aiuti e Aiuti bis: le istruzioni da seguire
In linea generale si fa riferimento alle regole per la cessione e la tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione alle spese sostenute dalle imprese per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti nel primo e nel secondo trimestre 2022 contenute nel provvedimento del 30 giugno 2022.
Le imprese che intendono effettuare la cessione dei bonus energia del DL Aiuti e del DL Aiuti bis richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d’imposta per le spese sostenute nel primo e nel secondo trimestre 2022.
Il cessionario può utilizzare il credito d’imposta negli stessi termini e nelle stesse modalità previste per i beneficiari diretti.
In ogni caso si applicano le disposizioni previste dall’articolo 122 bis del Decreto Rilancio e applicate ai bonus edilizi: ci sono 5 giorni di verifica dopo la comunicazione della cessione del credito d’imposta in cui l’Agenzia delle Entrate, rilevando profili di rischio, può prevedere una sospensione di 30 giorni per effettuare dei controlli.
Tutte i dettagli sulle modalità di cessione dei bonus energia 2022 previsti dal DL Aiuti e dal DL Aiuti bis sono contenuti nel testo integrale del provvedimento del 6 ottobre 2022.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Cessione bonus energia DL Aiuti e Aiuti bis: modello di comunicazione, istruzioni e date di scadenza