Nel caso di fusione, per il parametro di riferimento per il calcolo del bonus energia per le imprese non energivore si deve utilizzare il prezzo medio relativo al trimestre di riferimento del 2019. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate: non si possono utilizzare i dati di consumo delle società incorporate né il parametro forfettario
Per il calcolo dei bonus energia per le imprese non energivore, anche nel caso di fusione, si deve prendere in considerazione il costo sostenuto dalla società incorporante.
Lo spiega l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 241 del 6 marzo 2023.
Non possono essere utilizzati i parametri delle società che sono state oggetto di fusione per incorporazione in quanto nel periodo iniziale di riferimento, da prendere in considerazione per il confronto, devono essere considerati soggetti distinti.
Non può nemmeno essere utilizzato il criterio forfettario, dal momento che l’impresa era già esistente e attiva.
Bonus energia imprese: si considera il prezzo medio per l’impresa anche nel caso di fusione
Continuano i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul bonus energia per le imprese, nonostante la scadenza per la compensazione dei crediti d’imposta relativi alle spese sostenute nel 1° e nel 2° semestre del 2022 sia già superata.
Lo spunto, in questo caso, arriva dal quesito dell’istante, un’impresa che nel 2021 ha fuso per incorporazione le due società controllate.
La società chiede quale debba essere il parametro da prendere a riferimento per calcolare l’aumento del costo dell’energia, necessario per verificare il rispetto dei requisiti che danno diritto all’agevolazione.
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’interpello numero 241 del 6 marzo 2023, ricapitola il quadro normativo di riferimento e i relativi chiarimenti presenti nei documenti di prassi.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 241 del 6 marzo 2023
- Credito d’imposta per imprese non energivore - Individuazione del parametro iniziale di riferimento in caso di fusione - Articolo 3 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21 e successivi interventi normativi.
Sono stati diversi gli interventi con l’obiettivo di limitare gli effetti degli incrementi dei prezzi dell’energia elettrica e del gas naturale e contrastare gli effetti economici della guerra in Ucraina.
Il primo è stato il decreto Sostegni ter, il numero 4/2022. Successivamente è stato adottato il cosiddetto decreto Bollette, ovvero il DL 17/2022. In seguito è stato poi approvato il decreto Energia, il numero 21/2022.
Sono poi stati adottati:
- il decreto Aiuti-bis, numero 115/2022;
- il decreto Aiuti-ter, numero 144/2022;
- il decreto Aiuti-quater, numero 176/2022.
I chiarimenti sui crediti d’imposta relativi alle spese per l’acquisto di energia elettrica e gas sono poi stati forniti:
- dalla circolare numero 13 del 2022;
- dalla circolare numero 25 del 2022;
- dalla circolare numero 36 del 2022.
In merito al credito d’imposta previsto per il caso in questione, l’articolo 3 del decreto Energia ha introdotto un credito del 12 per cento per le spese sostenute nel 2° trimestre del 2022, a favore delle imprese non energivore.
La misura dell’agevolazione è stata innalzata al 15 per cento dall’articolo 2, comma 3 del decreto Aiuti (DL 50/2022).
Il decreto Aiuti bis ha prorogato la misura per il 3° trimestre dello scorso anno, il decreto Aiuti ter per i mesi di ottobre e novembre 2022 e il decreto Aiuti quater per lo scorso mese di dicembre.
Credito d’imposta imprese non energivore: calcolo e prezzo di riferimento per l’acquisto dell’energia
Per avere accesso al credito d’imposta in questione le imprese energivore, ovvero quelle dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, devono rispettare i requisiti previsti.
Tra questi una condizione riguarda il prezzo comprovato dalle fatture di acquisto.
L’agevolazione spetta se tale prezzo, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022 al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un aumento del costo per kWh superiore al 30 per cento rispetto al prezzo medio riferito allo stesso trimestre dell’anno 2019.
Quale parametro si deve prendere a riferimento nel caso di un’operazione di fusione per incorporazione?
In merito l’Agenzia delle Entrate fuga ogni dubbio dell’istante:
“coerentemente con i principi sopra affermati, la società Istante non può utilizzare i dati di consumo relativi a POD intestati alle società incorporate, in quanto soggetti giuridici intestatari in via autonoma di diverse utenze nel periodo antecedente all’operazione di riorganizzazione, né, trattandosi di società già costituita ed operativa alla data del 1° gennaio 2019, può far riferimento al parametro forfetario (contrariamente al diverso caso della risposta n. 512 del 14 ottobre 2022).”
In sostanza quindi non possono essere utilizzati i consumi delle società incorporate, dal momento che le stesse nel 2019 devono considerarsi soggetti distinti rispetto all’incorporante.
Inoltre, non può essere utilizzato il parametro forfettario, dal momento che la società era già stata costituita e operativa e quindi non manca il parametro iniziale di riferimento.
In conclusione, quindi, per il calcolo del credito d’imposta si deve utilizzare come riferimento il ’’corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019’’ relativo ai consumi della società incorporante.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Bonus energia imprese: si considera il prezzo medio per l’impresa anche nel caso di fusione