Caro bollette, come si calcola il contributo straordinario nei casi di fusione per incorporazione di due società e chi dovrà provvedere al pagamento? Se si verificano le condizioni previste dalla legge, dovrà versare la somma la società incorporante. La risposta all'interpello numero 500 del 13 ottobre 2022 dell'Agenzia delle Entrate spiega che tale società subentra in tutte le posizioni soggettive dell'incorporata.
Caro bollette, nel caso di fusione per incorporazione di due società, la società incorporante dovrà versare il contributo straordinario.
A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 500 del 13 ottobre 2022.
La società in questione, a livello giuridico, subentra nelle posizioni soggettive dell’incorporata.
Come negli altri casi, il contributo deve essere corrisposto nella misura del 25 per cento dell’incremento e si applica se lo stesso è superiore al 10 per cento, e comunque superiore a 5 milioni di euro.
Caro bollette, i chiarimenti delle Entrate sul contributo straordinario nei casi di fusione di società
Il contributo straordinario contro il caro bollette è l’oggetto dei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Nella risposta all’interpello numero 500 del 13 ottobre 2022, l’Amministrazione finanziaria si sofferma sul caso delle della fusione di società per incorporazione.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 500 del 12 ottobre 2022
- Contributo straordinario contro il caro bollette - Decreto-legge n. 21 del 2022 - Determinazione base imponibile in caso di fusione per incorporazione tra due soggetti tenuti al versamento del contributo.
A chiedere lumi è l’stante, una società che è subentrata nelle posizioni soggettive di un’altra società a partire dal 1° gennaio scorso, al termine dell’operazione straordinaria di fusione per incorporazione.
Per prima cosa l’Agenzia delle Entrate chiarisce che le attività svolte da entrambe le società sono in linea di principio interessate da quanto stabilito dall’art. 37 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, ovvero il Decreto Ucraina.
Le società, infatti, svolgono attività di rivendita di gas naturale, energia elettrica e teleriscaldamento.
In risposta all’istante, l’Amministrazione finanziaria richiama l’articolo 2504-bis, primo comma del codice civile, che stabilisce quanto di seguito riportato:
“la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.”
Nel caso in questione, quindi, la società incorporante subentra nelle posizioni soggettive che fanno capo alla società incorporata. La data a partire dalla quale si realizza il subentro nelle situazioni soggettive, ovvero dalla quale ha efficacia giuridica l’operazione straordinaria, è il 1° gennaio 2022.
Di conseguenza è la società incorporante che ha l’obbligo di versamento del contributo una tantum contro il caro bollette, in quanto subentra sia nelle posizioni giuridiche attive sia in quelle passive, comprese quelle che rilevano a fini IVA e della determinazione della base imponibile per il calcolo del contributo.
Caro bollette, quando si deve versare il contributo straordinario
In base a quanto previsto dall’articolo 37 del Decreto Ucraina, per contenere gli effetti dell’aumento dei prezzi del settore energetico per imprese e consumatori è previsto un contributo straordinario per l’anno 2022.
La somma una tantum è dovuta da produttori, importatori e rivenditori di energia elettrica, di gas e di prodotti petroliferi.
Il contributo da versare è calcolato sull’incremento del saldo tra le operazioni attive e passive IVA, sulla base dei dati trasmessi con le comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, del periodo compreso tra il 1° ottobre 2021 e il 30 aprile 2022.
Tali dati devono essere confrontati con quelli delle stesse operazioni, relative alla finestra temporale compresa tra il 1° ottobre 2020 e il 30 aprile 2021.
La somma ammonta al 25 per cento e si deve versare se l’incremento è superiore al 10 per cento e a 5 milioni di euro.
Sul tema, le precisazioni dell’Agenzia delle Entrate sono contenute nella circolare 22 del 2022: se il soggetto obbligato al versamento ha iniziato l’attività nel corso del periodo di riferimento, si devono confrontare dati omogenei, confrontando lo stesso periodo di anni differenti.
In merito il documento di prassi spiega infatti quanto segue:
“nell’ipotesi di società neocostituite, ai fini della determinazione dell’incremento del saldo tra operazione attive e passive IVA indicati nelle LIPE, è opportuno operare un raffronto tra dati riferiti a periodi di comparazione di durata omogenea.”
Si dovrà quindi calcolare il saldo dei due periodi da confrontare, considerando gli effetti che assumono efficacia a partire dal 1° gennaio 2022, secondo i criteri evidenziati:
- il saldo tra l’ammontare complessivo delle operazioni attive e passive IVA, emergenti dalle LIPE presentate dalle due società per il periodo dal 1° ottobre 2021 fino al 31 dicembre 2021 (periodo precedente alla fusione), sarà sommato il saldo delle operazioni attive e passive IVA risultanti dalle LIPE, presentate dalla società incorporante per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022 (successivo alla fusione);
- il saldo tra l’ammontare complessivo delle operazioni attive e delle operazioni passive IVA, risultanti dalle LIPE, presentate da entrambe le due società riferite al secondo periodo di confronto ovvero dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021 (periodo precedente alla fusione).
Se dal confronto si verificano le condizioni previste dalla legge, la società incorporante dovrà calcolare il contributo dovuto e provvedere al versamento sulla base dei chiarimenti forniti.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Caro bollette, i chiarimenti delle Entrate sul contributo straordinario nei casi di fusione di società