Ravvedimento operoso senza sanzioni per chi si adegua alle circolari del Fisco

Verso un ravvedimento operoso a costo zero per chi si adeguerà ai chiarimenti contenuti nelle circolari dell’Agenzia delle Entrate: le novità nel testo del decreto Sanzioni approvato in via preliminare dal Governo il 21 febbraio 2024

Ravvedimento operoso senza sanzioni per chi si adegua alle circolari del Fisco

Ravvedimento operoso a costo zero per i contribuenti che, ex post, si adegueranno alle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate in circolari o consulenze giuridiche.

Questa una delle novità contenute nello schema di decreto legislativo sulla riforma delle sanzioni tributarie approvato in via preliminare nel corso del Consiglio dei Ministri del 21 febbraio 2024.

Sarà possibile mettersi in regola, rispetto alle indicazioni operative fornite, presentando una dichiarazione integrativa e versando l’imposta dovuta entro i successivi 60 giorni.

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Ravvedimento operoso senza sanzioni per chi si adegua alle circolari del Fisco

Nella revisione a tutto campo di quanto previsto dal decreto legislativo n. 472/1997 in materia di sanzioni amministrative delle norme tributarie, lo schema di decreto approvato in via preliminare dal Governo, e attualmente all’esame delle Commissioni competenti di Camera e Senato, introduce specifiche fattispecie di depenalizzazione.

All’evasione per necessità, con l’eliminazione delle sanzioni penali in caso di impossibilità di far fronte al pagamento delle somme dovute, e alla riduzione delle sanzioni legate allo scontrino elettronico, si affiancano le novità in caso di adeguamento del contribuente alle istruzioni operative fornite dall’Agenzia delle Entrate.

Una sorta di ravvedimento operoso senza sanzioni ed è in particolare l’articolo 3 a prevedere l’aggiunta del nuovo comma 5-ter all’articolo 6 del d.lgs. n. 472/1997, che prevede quanto segue:

“5-ter. Non è punibile il contribuente che si adegua alle indicazioni rese dall’amministrazione finanziaria con i documenti di prassi di cui all’articolo 10-sexies, comma 1, lettere a) e b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, provvedendo, entro i successivi sessanta giorni dalla data di pubblicazione delle stesse, alla presentazione della dichiarazione integrativa e al versamento dell’imposta dovuta, sempreché la violazione sia dipesa da obiettive condizioni d’incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria.”

L’adeguamento alle indicazioni del Fisco, anche successivamente all’adempimento oggetto di violazioni, non comporterà quindi l’applicazione di sanzioni.

Dichiarazione integrativa e versamento delle imposte entro 60 giorni dalla pubblicazione dei chiarimenti del Fisco

Tenuto conto di quanto previsto ad oggi dal decreto sanzioni, e ricordando che in ogni caso il testo definitivo sulla revisione delle sanzioni tributarie sarà approvato solo dopo i pareri parlamentari, ci saranno 60 giorni di tempo per adeguarsi alle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.

Nello specifico, entro i successivi 60 giorni dalla data di pubblicazioni di circolari interpretative e applicative così come di istanza di consulenza giuridica, il contribuente potrà allinearsi alle indicazioni fornite presentando una dichiarazione integrativa e versando la maggiore imposta dovuta sulla base delle revisioni apportate.

Dall’attuale formulazione della norma resta in ogni caso la criticità dei vincoli per l’applicazione del ravvedimento operoso senza sanzioni, limitato alle violazioni dipese da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito applicativo della norma.

Due prerequisiti che si prestano a valutazioni soggettive e sui quale sarà inevitabile attendere la “prova pratica” dell’applicazione della nuova deroga sanzionatoria.

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