Sanzioni sullo scontrino elettronico, cambiano gli importi dovuti in caso di invio omesso, tardivo o con errori: le novità nel decreto legislativo di riforma del sistema sanzionatorio tributario approvato in Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2024
Scontrino elettronico, riforma delle sanzioni in caso di invio omesso, tardivo o con errori.
Il testo del decreto legislativo di riforma delle sanzioni tributarie approvato in Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2024 riscrive anche le regole relative ad errori o omissioni in materia di corrispettivi telematici.
La sanzione dovuta in caso di invio omesso passa dal 90 al 70 per cento dell’imposta relativa all’importo oggetto di irregolarità.
Stessa riduzione anche sul fronte delle sanzioni previste in caso di mancata emissione di scontrini, ricevute o documenti di trasporto, così come in caso di emissione ma con importi inferiori a quelli effettivi.
Arriva inoltre una soglia massima in relazione alle sanzioni per omessa, tardiva o errata trasmissione dello scontrino elettronico: per le violazioni che non incidono sulla liquidazione dell’IVA l’importo massimo per ciascun trimestre sarà pari a 1.000 euro.
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Scontrino elettronico, nel decreto sanzioni novità in caso di irregolare memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi
È una revisione a tutto campo quella prevista dal decreto legislativo in materia di sanzioni tributarie approvato in Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2024.
A cambiare anche le sanzioni previste sul fronte dello scontrino elettronico a partire dal 1° settembre prossimo.
L’articolo 2 del testo approvato in Consiglio dei Ministri ridisegna la disciplina sanzionatoria prevista in materia di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, intervenendo sia su quanto previsto dal decreto legislativo n. 127/2015 che sul decreto legislativo n. 471/1997.
Oggetto di revisione le sanzioni previste in caso di omessa, errata o tardiva memorizzazione o trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri.
Su questo fronte, il decreto sanzioni riduce l’importo dovuto in caso di irregolarità, che passa dal 90 al 70 per cento dell’imposta dovuta in relazione al corrispettivo non memorizzato o trasmesso, ovvero inviato in maniera errata. Si applicherà in ogni caso una sanzione minima di 300 euro, rispetto alla soglia di 500 euro prevista in precedenza.
Le novità riguardano quindi le sanzioni disciplinate dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 471/1997 e in particolare dal comma 2-bis, con effetto a cascata anche sul fronte delle sanzioni previste per il mancato o irregolare funzionamento dei registratori di cassa telematici.
La sanzione in misura fissa si applicherà anche in caso di violazione legata al mancato intervento di riparazione degli strumenti utilizzati per adempiere all’obbligo di scontrino elettronico, nei casi in cui l’esercente abbia correttamente annotato i corrispettivi nel registro d’emergenza.
Resterà invece compresa tra 250 euro e 2.000 euro la sanzione legata all’omessa verifica periodica.
Scontrino elettronico, sanzioni con limite massimo di 1.000 euro per trimestre
La nuova disciplina delle sanzioni relative allo scontrino elettronico riprende inoltre dall’ormai superato “spesometro” e dall’esterometro la previsione di un limite massimo in relazione alle violazioni compiute nel trimestre.
La sanzione prevista in caso di omesso, tardivo o errato invio dei dati dei corrispettivi giornalieri che non incidono sulla liquidazione dell’IVA resta pari a 100 euro per trasmissione, con la previsione di una soglia massima di 1.000 euro per trimestre.
La relazione illustrativa al testo dello schema di decreto legislativo di riforma delle sanzioni tributarie evidenzia che:
“Nella prassi si è effettivamente verificato che, a seguito dell’entrata in vigore dei nuovi obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, alcuni commercianti al minuto abbiano omesso la trasmissione telematica dei corrispettivi, pur avendo tenuto conto dei corrispettivi memorizzati ai fini delle liquidazioni periodiche dell’IVA. Stante l’applicazione della sanzione di 100 euro per ciascuna trasmissione, con esclusione espressa dei benefici di cui all’art. 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel caso di violazioni riferite a un numero elevato di trasmissioni si è avuto l’effetto di applicare sanzioni sproporzionate rispetto all’effettivo disvalore della condotta.”
Per evitare quindi l’applicazione di sanzioni sproporzionate, anche in caso di inadempimenti reiterati che in ogni caso non comportano effetti sul fronte dell’IVA dovuta, viene introdotta una soglia massima al di sopra della quale non sarà esteso il cumulo delle sanzioni.
Da segnalare inoltre le modifiche previste anche per i commercianti che non emettono scontrini, ricevute o documenti di trasporto o in caso di emissione per importi inferiori a quelli effettivi: anche in tal caso la sanzione passa dal 90 al 70 per cento dell’imposta relativa ai corrispettivi oggetto di violazione.
Si evidenzia che, in ogni caso, il testo definitivo del decreto sanzioni non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Si attendono quindi novità per una disamina più accurata delle misure al debutto dal mese di settembre.
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