NASpI e cassa integrazione: dall’INPS le novità per il sostegno al reddito nel 2025

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Dalla NASpI all'integrazione salariale passando per il congedo parentale retribuito all'80 per cento. L'INPS fa una carrellata delle novità in vigore nel 2025 in materia di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito

NASpI e cassa integrazione: dall'INPS le novità per il sostegno al reddito nel 2025

Quali sono le principali misure in materia di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito e alle famiglie nel 2025?

Nella canonica circolare di inizio anno l’INPS fa il punto della situazione sulle misure in vigore e sulle novità operative da gennaio.

Dalla stretta sui requisiti per l’accesso alla NASpI alle novità per la cassa integrazione. Per i genitori arriva un terzo mese di congedo parentale indennizzato all’80 per cento.

Le novità per la NASpI: stretta sui requisiti dal 2025

Come di consueto, l’INPS ha pubblicato il documento di prassi con il riepilogo delle novità previste per il nuovo anno. Per il 2025 le principali disposizioni arrivano dalla Legge di Bilancio, n. 207/2024, e dal Collegato lavoro, la legge n. 203/2024.

Nella circolare n. 3 l’Istituto fornisce una sintesi di tutte le principali misure in materia di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito e alle famiglie in vigore nel 2025 a partire dalla NASpI, l’indennità di disoccupazione.

Nel 2025 infatti sia la Manovra sia il Collegato lavoro introducono una stretta sui requisiti.

La prima ha introdotto un nuovo requisito contributivo nello specifico caso in cui il lavoratore che richiede la prestazione abbia dato le dimissioni nell’ultimo anno.

In caso di disoccupazione involontaria dal 1° gennaio, dunque, i lavoratori che hanno dato le dimissioni (oppure hanno interrotto il rapporto a seguito di risoluzione consensuale) da un lavoro a tempo indeterminato nell’ultimo anno possono fare domanda di NASpI solo se possiedono almeno 13 settimane di contribuzione nel nuovo lavoro da cui sono stati licenziati o comunque nel periodo compreso tra la data delle dimissioni e quella del nuovo licenziamento.

L’INPS fornisce anche un esempio pratico.

Un lavoratore, dopo un periodo di occupazione presso l’azienda A cessa il rapporto di lavoro a tempo indeterminato per dimissioni volontarie in data 15 febbraio 2025. Trova lavoro il 10 marzo 2025 presso l’azienda B che, tuttavia, lo licenzia il
10 aprile 2025 In questo caso non viene maturato il requisito delle 13 settimane e non ha diritto alla NASpI
10 luglio 2025 Viene maturato il requisito delle 13 settimane e quindi ha diritto alla NASpI

Sono escluse le dimissioni per giusta causa, nel periodo tutelato della maternità e paternità o i casi di risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge n. 604/1966.

Il Collegato lavoro, invece, ha precluso l’accesso alla prestazione, sempre dal 1° gennaio 2025, per chi farà assenze ingiustificate per un periodo che si protrae oltre il termine previsto dal CCNL applicato o, in mancanza di previsione contrattuale, per un periodo superiore a 15 giorni.

In questo caso, il datore di lavoro può segnalarlo all’Ispettorato del Lavoro e scatterà la risoluzione del rapporto per volontà del lavoratore con conseguente perdita del diritto alle tutele previste per legge in caso di licenziamento.

Cassa integrazione: nuove regole per chi lavora nello stesso periodo

Il Collegato lavoro introduce alcune importanti novità anche in materia di cassa integrazione, in particolare per quanto riguarda la compatibilità dell’integrazione salariale con l’attività lavorativa.

Per effetto delle novità, da gennaio, chi è in cassa integrazione e lavora come dipendente o autonomo si vedrà sospendere il trattamento di integrazione salariale per le giornate di lavoro effettuate, a prescindere dalla durata del rapporto di lavoro.

Se finora in caso di lavoro di durata superiore a 6 mesi si perdeva il diritto alla prestazione, adesso non è più così. Il diritto viene mantenuto e si avrà solo una riduzione. La prestazione sarà infatti sospesa solo per i periodi lavorati.

L’obbligo di invio della comunicazione all’INPS resta comunque invariato.

Congedo parentale: 3 mesi all’80 per cento

In tema di sostegno al reddito e alle famiglie la Legge di Bilancio ha previsto un ulteriore rafforzamento del congedo parentale, con l’introduzione di un terzo mese indennizzato all’80 per cento della retribuzione.

La novità si aggiunge a quelle introdotte nelle due precedenti Leggi di Bilancio, portando di fatto a tre il numero di mesi agevolati all’80 per cento.

Nel 2025, pertanto, i genitori possono beneficiare:

  • di 3 mensilità di congedo parentale retribuite all’80 per cento (al rispetto delle condizioni previste);
  • delle restanti mensilità retribuite al 30 per cento.

    A poter beneficiare di tutti e tre i mesi indennizzati all’80 per cento sono i neo genitori che terminano il periodo di congedo obbligatorio dal 1° gennaio 2025 in poi. Chi lo ha terminato dopo il 31 dicembre 2023 avrà diritto a 2 mesi all’80 per cento.

Le altre novità della Legge di Bilancio 2025 e del Collegato Lavoro

Nella corposa circolare del 15 gennaio, l’INPS ha illustrato anche tutte le altre misure in materia di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito e alle famiglie.

Dal Collegato lavoro, oltre alle novità già evidenziate, si segnalano anche le modifiche alla disciplina in materia di Fondi di solidarietà bilaterali.

Tra le novità della Legge di Bilancio 2025 si segnala:

  • il trattamento di sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti da imprese operanti in aree di crisi industriale complessa;
  • il trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività;
  • la proroga:
  • dell’integrazione del trattamento di CIGS per i dipendenti del gruppo ILVA;
  • del trattamento straordinario di integrazione salariale per processi riorganizzativi complessi o piani di risanamento complessi di crisi;
  • le misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center;
  • l’ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale straordinaria per le imprese con rilevanza economica strategica;
  • il trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate o confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria;
  • l’intervento straordinario di integrazione salariale a seguito di accordi di transizione occupazionale.

La carrellata si chiude con le disposizioni in materia di sostegno al reddito per i datori di lavoro e i lavoratori del tessile, dell’abbigliamento, del calzaturiero e del conciario, previste dalla legge n. 199/2024 e con le novità introdotte per l’indennità di discontinuità per i lavoratori e le lavoratrici dello spettacolo.

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