Cassa integrazione settore moda: domande dal 3 dicembre

Emanuele Muzzi - Leggi e prassi

Dal 3 dicembre 2024 i datori di lavoro del settore moda potranno presentare la domanda per accedere alla cassa integrazione in deroga. Questo quanto emerge dalla circolare INPS n. 99 del 26 novembre 2024

Cassa integrazione settore moda: domande dal 3 dicembre

Al via dal 3 dicembre le richieste per accedere alla casa integrazione in deroga prevista per i lavoratori dei settori tessile, dell’abbigliamento, calzaturiero (TAC) e conciario.

La misura consentirà di accedere ad un trattamento di sostegno al reddito, comprensivo di contribuzione figurativa, per un periodo massimo di 9 settimane tra il 29 ottobre e il 31 dicembre 2024.

Cassa integrazione per il settore moda: domande dal 3 dicembre

Con la circolare n. 99 del 26 novembre 2024 l’INPS illustra i requisiti e le modalità attraverso le quali i lavoratori del settore moda potranno accedere alla cassa integrazione in deroga.

La misura è prevista dal decreto legge n. 160/2024 entrato in vigore il 29 ottobre 2024 con lo scopo fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti del settore moda.

Le domande potranno essere effettuate dal 3 dicembre ed interessano i datori di lavoro, anche artigiani, dei settori tessile, dell’abbigliamento, calzaturiero e conciario che siano in possesso dei seguenti requisiti:

  • sono classificati dall’INPS, ai sensi dell’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nei settori Industria o Artigianato;
  • svolgono le attività identificate dai codici ATECO 2007 riportati nell’Allegato n. 1 della circolare INPS n. 99 del 26 novembre 2024;
  • hanno una forza occupazionale media inferiore o pari a 15 dipendenti, rilevata nel semestre precedente alla data di presentazione della domanda di accesso alla misura di sostegno al reddito;
  • hanno già raggiunto, alla data di trasmissione dell’istanza, i limiti di durata massima dei trattamenti di integrazione salariale previsti dagli articoli 4 e 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (datori di lavoro del settore industriale), o quelli previsti dal Regolamento del Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l’Artigianato (di seguito, FSBA), di cui all’articolo 27 del medesimo decreto legislativo per l’accesso all’Assegno di integrazione salariale.

Si precisa che sono destinatari della cassa integrazione in deroga solamente i lavoratori che, alla data di presentazione della domanda, posseggono un’anzianità lavorativa minima pari a 30 giorni, maturati presso l’unità produttiva interessata dall’istanza.

Cassa integrazione per il settore moda: come fare domanda

Le domande per accedere alla cassa integrazione in deroga potranno essere trasmesse esclusivamente in via telematica tramite la piattaforma “OMNIA IS” e dovranno essere inviate all’INPS entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

L’accesso alla piattaforma potrà essere effettuato tramite una delle seguenti credenziali di identità digitale:

  • SPID (almeno di livello 2)
  • CNS
  • CIE 3.0

Alla domanda deve essere allegata:

  • una relazione tecnica che illustri le ragioni che hanno determinato la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e dimostri la capacità dell’impresa di continuare a operare sul mercato al termine del periodo di sostegno al reddito richiesto;
  • una dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e disponibile all’interno della procedura informatica, in cui i datori di lavoro attestano di non poter ricorrere ad altri trattamenti di sostegno al reddito previsti dalla normativa a regime in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

In alternativa alla dichiarazione e limitatamente ai datori di lavoro artigiani, è possibile allegare alla domanda la certificazione fornita loro dal FSBA attestante i periodi di Assegno di integrazione salariale già autorizzati.

Inoltre, sempre per i datori di lavoro del settore dell’artigianato, se si richiede la cassa integrazione in deroga è necessario darne contemporaneamente comunicazione al FSBA tramite una dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, indicando il periodo della richiesta della misura per la quale si domanda.

Infine, bisogna prestare particolare attenzione all’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Esso infatti non può essere precedente al 29 ottobre 2024

Inoltre, qualora il suddetto periodo si collochi tra il 29 ottobre 2024 e il 3 dicembre 2024, la scadenza entro cui presentare la domanda è fissata al 18 dicembre.

Cassa integrazione per il settore moda: importo fino a 1.392 euro

Il trattamento economico previsto dalla cassa integrazione in deroga ammonta all’80 per cento della retribuzione globale cui avrebbe avuto titolo il lavoratore per le ore di lavoro non prestate.

L’INPS segnala inoltre che l’importo non può in ogni caso superare il tetto massimo mensile stabilito dall’ articolo 3 del decreto legislativo n. 148/2015 che, per l’anno 2024, corrisponde a 1.392,89 euro.

La misura di sostegno al reddito, per il 2024, è concessa fino al tetto massimo complessivo di spesa di 64,6 milioni di euro.

Il comma 3 dell’articolo 2 del decreto-legge 160/2024 prevede che il trattamento di sostegno al reddito sia erogato direttamente dai datori di lavoro ai dipendenti, alla fine di ogni periodo di paga.

Successivamente i datori di lavoro potranno provvedere a recuperare l’importo, in sede di conguaglio con i contributi dovuti, da effettuare entro i termini previsti dall’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 148/2015.

Per ulteriori dettagli si rimanda alla circolare INPS n. 99 del 26 novembre 2024 in allegato.

Circolare INPS n. 99 del 26 novembre 2024
Scarica qui la circolare INPS n. 99 del 26 novembre 2024

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