L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul recupero dell'IVA nel caso di esportazioni indirette. Potrà essere emessa una nota di variazione. Nel caso in cui non fosse possibile si potrà procedere con la richiesta di rimborso. I chiarimenti su termini e requisiti
Come si può recuperare l’IVA nel caso di esportazioni indirette?
L’Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti con la risposta all’interpello numero 32 del 13 gennaio 2023, che fa il punto sui termini da rispettare e sulle strade perseguibili.
Il contribuente può emettere una nota di variazione o, nel caso in cui non fosse possibile, procedere con la richiesta di rimborso dell’imposta.
Il documento di prassi chiarisce qual è il momento in cui sorge il diritto alla detrazione e le scadenze da rispettare.
IVA esportazioni indirette, nota di variazione o rimborso per il recupero dell’imposta
La risposta all’interpello numero 32 del 13 gennaio 2023 dell’Agenzia delle Entrate ha come oggetto le esportazioni indirette.
L’Amministrazione finanziaria fornisce chiarimenti sulle modalità per poter recuperare l’imposta versata nel caso di operazioni non imponibili ai fini IVA.
Prima di fornire i chiarimenti del caso, l’Agenzia delle Entrate riepiloga il quadro normativo di riferimento.
Secondo quanto stabilito dall’articolo 8, comma 1, del decreto IVA sono considerate cessioni all’esportazioni non imponibili:
“le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunità economica europea entro novanta giorni dalla consegna, a cura del cessionario non residente o per suo conto”
Secondo quanto stabilito dall’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997 chi non corrisponde l’imposta è punito con una sanzione del 50 per cento dell’imposta dovuta, nel caso in cui il trasporto non avviene entro i termini previsti.
Tale sanzione non si applica se viene regolarizzato il pagamento dell’imposta, previa emissione della fattura entro 30 giorni.
Nel caso delle esportazioni indirette si deve tenere in considerazione quanto chiarito dalla Corte di Giustizia della UE, che con il procedimento C563/12 ha chiarito che l’esportazione di un bene si perfeziona e l’esenzione della cessione all’esportazione diviene applicabile quando il potere di disporre del bene come proprietario è stato trasmesso all’acquirente.
Il fornitore deve provare che il bene è spedito e che ha lasciato il territorio dell’Unione europea.
Sebbene non sia stabilito un termine preciso per l’abbandono del territorio unionale ma gli Stati membri possono stabilire condizioni per prevenire evasione, elusione e abusi.
In sostanza gli Stati membri devono assicurare il rimborso dell’IVA assolta nel caso in cui viene fornita la prova dell’avvenuta esportazione, anche se tardiva, ma è riconosciuta la possibilità di introdurre condizioni ragionevoli finalizzate a prevenire le azioni indicate in precedenza.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 32 del 13 gennaio 2023
- Esportazioni indirette - recupero dell’IVA versata a seguito di regolarizzazione della fattura – articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997.
IVA esportazioni indirette, le scadenze previste dalla normativa italiana
I termini previsti dalla normativa italiana sono stabiliti con la risoluzione numero 90 del 2014, che recepisce la citata sentenza della Corte di Giustizia della UE.
La non imponibilità si applica nel caso in cui il bene sia esportato entro 90 giorni ma il cedente ne acquisisca la prova oltre il termine di 30 giorni previsto per la regolarizzazione.
Ne caso in cui sia acquisita la prova la non imponibilità si applica anche superato il termine indicato, di 90 giorni.
Per recuperare l’imposta versata, in questa ipotesi, sono previste due strade:
- la nota di variazione IVA, sulla base dell’articolo 26, comma 2, del Decreto IVA;
- la richiesta di rimborso.
La prima deve essere emessa entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello in cui è avvenuta l’esportazione.
Il rimborso può essere richiesto, invece, entro il termine di due anni dal versamento o dal verificarsi del presupposto per tale rimborso.
Nel caso in cui l’esportazione avvenga oltre i 90 giorni ma entro i 30 giorni previsti per la regolarizzazione dell’imposta e il contribuente abbia la prova dell’esportazione, lo stesso potrà evitare di provvedere al versamento.
Con la circolare numero 1 del 2018, che fornisce chiarimenti sulle novità del decreto legge numero 50 del 2017, è stato spiegato che il termine per determinare il diritto alla detrazione è stato ridotto ed è al più tardi alla data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.
Si devono quindi considerare due requisiti:
- il presupposto sostanziale dell’effettuazione dell’operazione;
- il presupposto formale del possesso di una valida fattura d’acquisto.
Il verificarsi di tali requisiti segna il momento in cui il soggetto passivo può agire per ottenere la detrazione di imposta per gli acquisti di beni e servizi o le importazioni di beni.
Il diritto può essere esercitato entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si sono verificati i presupposti indicati e di ricezione della fattura.
La circolare 20 del 2021 ha inoltre chiarito che i termini in questione si applicano anche per l’emissione della nota di variazione. Il momento dell’emissione rappresenta il presupposto formale necessario per l’esercizio concreto del diritto.
IVA esportazioni indirette, i requisiti per l’emissione della nota di variazione
Nel caso delle esportazioni indirette dovranno quindi essere presi in considerazione due momenti:
- quello della consegna della merce nel territorio dello Stato italiano al cessionario non residente;
- quello della successiva esportazione fisica della merce stessa.
Per la regolarizzazione della situazione, ed evitare la sanzione, dovrà quindi essere emessa una nota di debito e si dovrà versare l’imposta.
Per recuperare l’importo versato per la regolarizzazione, l’istante può emettere la nota di variazione, così come previsto dall’articolo 26, comma 2, del Decreto IVA.
La scadenza per l’emissione coincide con il termine di presentazione della dichiarazione annuale, relativa all’anno in cui si è realizzato il presupposto.
Il termine per l’emissione della nota di variazione decorrerà dalla data di emissione della nota di debito.
In sintesi l’Agenzia delle Entrate chiarisce che:
- se l’emissione della nota di credito avviene entro il 31 dicembre 2022, il termine per operare la detrazione coinciderà con il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’annualità 2022, ovvero il 30 aprile 2023;
- se l’emissione della nota di credito avviene tra il 1° gennaio 2023 e il 30 aprile 2023, il termine per operare la detrazione coinciderà con il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’annualità 2023, ovvero il 30 aprile 2024.
Nel caso in cui non sia più consentita l’emissione della nota di variazione, invece, il contribuente potrà richiedere il rimborso, sulla base di quanto previsto dall’articolo 30-ter del Decreto IVA.
In questo secondo caso il termine da considerare è quello di due anni dalla data del versamento dell’imposta o dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.
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