Nel caso di applicazione di aliquota IVA errata, se sono scaduti i termini per l'emissione della nota di variazione, per il rimborso il contribuente può utilizzare l'istituto previsto dall'articolo 30-ter del Decreto IVA. La mancata emissione della nota di variazione non deve essere dipesa da colpevole inerzia del contribuente
L’Agenzia delle Entrate fornisce istruzioni per il rimborso IVA nel caso di errata applicazione dell’aliquota.
Nella risposta all’interpello numero 592 del 16 dicembre 2022 si prende in esame un caso in cui sono stati superati i termini per l’emissione di una nota di variazione in diminuzione.
Nel caso specifico l’applicazione, non corretta, dell’esenzione IVA è legata alle indicazioni fornite dalla stessa Amministrazione finanziaria in una precedente risposta all’interpello.
L’istante potrà presentare l’istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 30-ter del Decreto IVA dal momento che la mancata emissione della nota di variazione non è dipesa da colpevole inerzia del soggetto.
Rimborso IVA, i chiarimenti delle Entrate nel caso di errata applicazione dell’aliquota
L’oggetto della risposta all’interpello numero 592 del 16 dicembre 2022 dell’Agenzia delle Entrate è il rimborso IVA nel caso di errata applicazione dell’aliquota.
Lo spunto per i chiarimenti è legato ai quesiti posti dall’Istante, una società che opera principalmente nel campo dell’investiment banking.
La società rende noto di aver fornito delle prestazioni applicando l’aliquota IVA del 22 per cento. Tuttavia, essendo il committente dell’avviso che tale prestazione rientrasse nell’esenzione IVA, l’istante aveva presentato istanza d’interpello all’Agenzia delle Entrate.
L’Amministrazione finanziaria, negando il nesso di accessorietà tra le prestazioni, di fatto avallava la tesi dell’istante sulla corretta applicazione dell’IVA al 22 per cento.
Un anno dopo, tuttavia, a seguito di nuova istanza di interpello, l’Agenzia delle Entrate concordava nel riconoscere la prestazione svolta come “attività di intermediazione nella vendita di azioni”.
Per tali attività è prevista l’esenzione IVA in base a quanto disposto dall’articolo 10, comma 1, nn 4) e 9) del Decreto IVA.
A questo punto l’istante chiede all’Agenzia delle Entrate come recuperare le somme dovute per la restituzione al committente dell’imposta applicata erroneamente.
Lo stesso soggetto chiede inoltre le indicazioni in merito al calcolo del pro rata di detrazione del 2021, vista la riqualificazione della natura dell’operazione fatturata.
L’Agenzia delle Entrate, dopo aver riepilogato il quadro normativo di riferimento e i relativi documenti di prassi, chiarisce che sono scaduti i tempi per l’emissione della nota di variazione in diminuzione ma si può ricorrere all’istituto previsto dall’articolo 30-ter del Decreto IVA.
Rimborso IVA: i termini per l’emissione della nota di variazione e l’articolo 30-ter del Decreto IVA
Nel fornire chiarimenti ai quesiti posti dal contribuente l’Agenzia delle Entrate richiama quanto previsto dall’articolo 26 del Decreto IVA, in merito all’emissione della nota di variazione.
Il comma 3 di tale articolo stabilisce che le disposizioni non possono essere applicate ad oltre un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile.
In altre parole, la variazione in diminuzione presuppone la restituzione al cessionario o committente delle somme ricevute in misura superiore ma deve essere emessa entro 12 mesi.
Dal momento che la scadenza è stata superata, tale soluzione per l’istante non è più percorribile.
A questo punto l’Agenzia delle Entrate chiarisce che ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’istituito previsto dall’articolo 30-ter del Decreto IVA.
In merito il la circolare numero 20 del 29 dicembre 2021 chiarisce quanto di seguito riportato:
“Per quanto concerne l’istituto disciplinato dall’articolo 30 ter del decreto IVA, si ritiene che, trattandosi di una norma residuale ed eccezionale, questo trovi applicazione ogni qual volta sussistano condizioni oggettive che non consentono di esperire il rimedio di ordine generale (nel caso di specie, l’emissione di una nota di variazione in diminuzione).”
Nel precedente documento di prassi l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’istituto citato non può essere considerato una soluzione nei casi in cui vengano superati i termini per l’emissione della nota di variazione. Non deve infatti verificarsi la “colpevole inerzia del soggetto passivo.”
La possibilità si può applicare:
“laddove, ad esempio, il contribuente, per motivi a lui non imputabili, non sia legittimato ad emettere una nota di variazione in diminuzione ai sensi dell’articolo 26 del DPR n. 633 del 1972.”
Con tale istituto il soggetto passivo può presentare domanda di restituzione dell’imposta non dovuta entro due anni dal versamento o dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.
Nel caso in esame il contribuente può adottare il rimedio previsto dall’articolo 30-ter in quanto la mancata emissione della nota di variazione non è dovuta a colpevole inerzia. Il contribuente, infatti, confidava nel contenuto della risposta dell’Amministrazione finanziaria, fornita nel 2021.
Il termine per la richiesta di restituzione decorre a partire dalla successiva risposta dell’Agenzia delle Entrate, fornita nel 2022, con cui il soggetto ha preso atto dell’errore compiuto.
Per ristabilire la neutralità dell’imposta, il contribuente deve fornire la prova di aver eseguito il rimborso dell’IVA addebitata per errore. La somma richiesta a rimborso deve essere al netto di quanto detratto nel 2021 per effetto del calcolo del pro-rata di detraibilità.
A riguardo, l’istante dovrà fornire all’Ufficio competente tutta la documentazione per la verifica della spettanza del credito e il corretto calcolo dell’IVA detraibile nel 2021.
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