Ai fini della detrazione IVA sono determinanti la data dell'operazione così come il possesso della fattura. In caso di fallimento, è ammessa la detraiblità dell'imposta relativa a fatture ricevute in ritardo. Le indicazioni sono contenute nella risposta all'interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 579/2021.
Detrazione IVA, data dell’operazione e possesso della fattura sono determinanti in egual misura.
L’Agenzia delle Entrate torna sulle regole relative all’esercizio della detrazione IVA, analizzando nella risposta all’interpello n. 579/2021 la casistica relativa alla ricezione in ritardo di una fattura nell’ambito della procedura di fallimento.
A chiedere chiarimenti è una società fallita nel 2017, in merito agli obblighi derivanti dalla prestazione di servizi relativi a rapporti instaurati precedentemente al fallimento.
In particolare, è sulla possibilità di portare in detrazione l’IVA relativa a fatture riferite alle annualità 2017 e 2018, ricevute solo al fallimento nel 2021, che si concentra l’Agenzia delle Entrate.
L’interpello fornisce una disamina delle regole che legittimano il diritto alla detrazione dell’imposta, subordinato alla presenza della condizione sostanziale dell’avvenuta esigibilità dell’IVA e formale relativa al possesso di una valida fattura.
Detrazione IVA, determinanti data dell’operazione e possesso della fattura
In coerenza con le disposizioni comunitarie, l’articolo 6 del DPR n. 633/1972, il decreto IVA, stabilisce che:
“Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo. Quelle indicate nell’articolo 3, terzo comma, primo periodo si considerano effettuate al momento in cui sono rese (...). Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento”
Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 579 del 6 settembre 2021, bisogna quindi distinguere due casistiche:
- le operazioni attive che precedono la procedura concorsuale divenute “esigibili” successivamente, ossia al pagamento del corrispettivo, si considerano operazioni il cui fatto generatore è avvenuto anteriormente al fallimento, e l’imposta è divenuta esigibile nel corso del fallimento;
- per le operazioni passive eseguite prima dell’avvio della procedura concorsuale, e la cui condizione di esigibilità si è verificata successivamente, si applicano i principi di detrazione dell’IVA indicati negli articoli 19 e 25 del DPR 633/1972.
Secondo quanto sopra riportato, il diritto alla detrazione IVA per i beni o servizi acquistati sorge nel momento in cui l’imposta diventa esigibile, ed è riconosciuto entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è sorto.
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 25 del decreto IVA, la fattura deve essere annotata in un apposito registro, prima della liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione. In ogni caso, l’annotazione dovrà essere effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dell’anno in cui è ricevuta la fattura.
I chiarimenti interpretativi relativi alla detrazione IVA sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 1/E/2018, alla luce delle novità introdotte dal decreto legge n. 50/2017.
La data a partire dalla quale è possibile esercitare il diritto alla detrazione dovrà essere individuato tenendo conto di due condizioni:
- la condizione sostanziale dell’avvenuta esigibilità dell’imposta, che diventa tale quando l’operazione si considera effettuata;
- la condizione formale del possesso di una valida fattura, redatta secondo quanto previsto dall’articolo 21 del decreto IVA.
- Agenzia delle Entrate - risposta all’interpello n. 579 del 6 settembre 2021
- Momento di effettuazione delle prestazioni di servizi relative a rapporti negoziali instaurati anteriormente alla dichiarazione di fallimento
Detrazione IVA, condizione sostanziale e formale vanno di pari passo
Il diritto alla detrazione IVA è quindi legato al verificarsi del duplice requisito: l’avvenuta esigibilità dell’imposta (condiziona sostanziale) e possesso di una valida fattura (condizione formale).
L’imposta può quindi essere portata in detrazione al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si sono verificati ambedue i presupposti.
La verifica del momento di ricezione della fattura, qualora tale dato non emerga dalla PEC o da altri sistemi utili ad individuare la data specifica, deve risultare da una corretta tenuta della contabilità, rispettosa tra l’altro del principio generale di “certezza delle situazioni giuridiche”.
Nel rispetto delle condizioni sopra esposte, l’Agenzia delle Entrate ammette la possibilità di portare in detrazione l’IVA riferita a fatture la cui disponibilità è stata acquisita solo nel 2021, relative nel caso specifico a premi dovuti ad altre società sportive, maturati per le annualità 2017/2018.
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