Nella società in nome collettivo (SNC) estinta il debito IVA residuo si trasferisce sui soci
La cancellazione di una società di persone dal registro delle imprese non determina il venir meno delle pretese del Fisco in quanto il debito si trasferisce in capo agli ex soci, che ne rispondono nei limiti del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti quando la società era in vita.
Il principio, espresso oramai da una consolidata giurisprudenza, vale ovviamente sia per le società in nome collettivo che per le società in accomandita semplice.
Debito IVA Snc sui soci
La controversia che analizziamo insieme oggi nasce dall’impugnazione da parte dei soci di un avviso di accertamento ai fini IVA emesso dall’Agenzia delle entrate nei confronti di una società di persone, che nelle more era stata cancellata dal registro delle imprese.
Il ricorso era stato respinto dalla CTP ma accolto in sede di appello, laddove il giudice della CTR ha ritenuto che per effetto della cancellazione dal registro delle imprese la società doveva ritenersi estinta e, pertanto, gli atti notificati alla stessa dovevano considerarsi nulli.
L’Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione, denunciando violazione dell’articolo 36 del DPR numero 602/1973 nel punto in cui la CTR ha ritenuto estinta la pretesa fiscale in relazione all’intervenuta cancellazione della società di persona dal registro delle imprese.
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso e ha cassato con rinvio la sentenza impugnata.
A parere dei giudici di legittimità al caso di specie è applicabile il principio giurisprudenziale oramai consolidato secondo cui:
“a seguito dell’estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, viene a determinarsi un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all’ente non si estinguono, ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti pendente societate.”
È fuori di dubbio che la cancellazione di un ente dal Registro delle imprese produca effetti, quali l’estinzione e l’incapacità di stare in giudizio, ma opera al contempo un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale i rapporti obbligatori facenti capo all’ente non si estinguono ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono nei limiti del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti nell’arco di vita della società stessa.
Il giudice d’appello, come dedotto dalla stessa Amministrazione finanziaria, ha applicato erroneamente tale principio quando ha dichiarato che la notifica alla società degli atti impugnati dai soci determinasse la loro nullità a causa dell’intervenuta estinzione dell’ente
“avendo tralasciato di considerare il meccanismo della successione dei soci nelle pretese debitorie risultanti a carico della società”
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