ISA, circolare e primi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Giuseppe Guarasci - Studi di settore

ISA, arrivano i primi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 17/E del 2 agosto 2019. Tra le istruzioni fornite le regole sull'accesso ai benefici premiali, soggetti esclusi e l'analisi dei profili di rischio nel caso di punteggio pari o inferiore a 6.

ISA, circolare e primi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Nella tarda serata del 2 agosto 2019 è stata pubblicata la circolare sugli ISA, gli indici sintetici di affidabilità fiscale.

Con la circolare n. 17/E l’Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti sul nuovo strumento sostitutivo degli studi di settore in vigore a pieno regime a partire dall’anno d’imposta 2018.

A pochi giorni di distanza dalla pubblicazione del nuovo calendario con le scadenze per il versamento delle imposte sui redditi per i soggetti interessati dalla proroga al 30 settembre 2019, resasi necessaria proprio a causa degli ISA, con il documento di prassi del 2 agosto vengono fornite alcune delucidazioni su cause d’esclusione, benefici premiali, nonché sui dati fiscali presenti nelle precalcolate ISA 2019.

Gli elementi di novità contenuti nella circolare n. 17/E del 2 agosto 2019 che vale la pena di citare sono sostanzialmente due:

  • non vi saranno contestazione nel caso in cui il contribuente non modifichi i dati forniti dall’Agenzia delle Entrate nel file degli ISA precalcolati;
  • il limite di 20.000 euro per l’apposizione del visto di conformità per imposte dirette ed Irap dovrà essere considerato per il singolo tributo e non in modo cumulativo.

ISA, la circolare n. 17/E con i primi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Quelli contenuti nella circolare n. 17/E pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 2 agosto 2019 sono i primi chiarimenti ufficiali sui nuovi ISA, gli indici sintetici di affidabilità che a partire dall’anno d’imposta 2018 sostituiscono definitivamente gli studi di settore.

Col documento, di seguito allegato, l’Agenzia delle Entrate commenta l’articolo 9-bis del Dl n. 50/2017 sull’istituzione dei nuovi Indici sintetici di affidabilità e fornisce le prime delucidazioni in relazione ad alcune problematiche applicative.

Agenzia delle Entrate - circolare n. 17/E del 2 agosto 2019
ISA, Indici sintetici di affidabilità fiscale - periodo di imposta 2018 - primi chiarimenti.

Tra i primi chiarimenti, la circolare n. 17/E affronta il tema delle variabili precalcolate degli ISA, predisposte dall’Agenzia delle Entrate e sulle quali molti contribuenti ed intermediari hanno fatto notare non poche incongruenze.

ISA 2019, precalcolate senza contestazioni se non modificate

Se il contribuente effettua il calcolo ISA senza modificare i dati predisposti dall’Agenzia delle Entrate non saranno effettuate contestazioni. Se ne era già parlato durante l’incontro organizzato con il CNDCEC e ora le Entrate mettono nero su bianco l’esonero dalla responsabilità del contribuente.

Nello specifico, la circolare n. 17/E chiarisce che se l’ISA è calcolato dal contribuente senza modificare i dati forniti dall’Agenzia delle Entrate,

“l’esito dell’applicazione dello stesso sarà ordinariamente non soggetto a contestazioni da parte dell’Agenzia per quanto attiene ai valori delle variabili precalcolate fornite e non modificate.”

Resta ferma tuttavia l’impossibilità di modificare di alcuni dei dati degli ISA precalcolati. Nel caso di disallineamenti, il contribuente potrà fornire elementi esplicativi compilando le “note aggiuntive”.

ISA 2019, benefici premiali in caso di elevato grado di affidabilità fiscale

La circolare n. 17/E del 2 agosto 2019 si sofferma su alcuni aspetti pratici legati all’accesso ai benefici premiali per i contribuenti con punteggio più elevato.

Si tratta di quanto previsto dal provvedimento del 10 maggio 2019 che dispone quanto segue:

Benefici premialiPunteggio a seguito dell’applicazione degli ISA per il 2018
a) l’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive 8
b) l’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui 8
c) l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative di
cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148
9
d) l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 8,5
e) l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 8
f) l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato 9

L’applicazione pratica dei benefici premiali ha sollevato non pochi dubbi e all’interno della circolare n. 17/E sono riportati alcune risposte ai quesiti dei contribuenti.

In particolare, appare interessante riportare il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate in merito al beneficio che prevede l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti fino a 20.000 euro, relativi alle imposte dirette e all’Irap, per i contribuenti con punteggio ISA pari almeno ad 8.

Il vantaggio fiscale è da intendersi riferito

ai crediti relativi alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive afferenti l’attività d’impresa o di lavoro autonomo esercitata dal contribuente.

Di conseguenza, non rientra nell’esonero la compensazione dei crediti relative alle ritenute fiscali operate dal contribuente in qualità di sostituto d’imposta.

Sempre in relazione al limite di 20.000 euro di compensazione libera, la circolare specifica che la soglia dovrà essere considerata per le singole tipologie di credito emergenti dalla dichiarazione:

“In altri termini, se dalla dichiarazione dei redditi emergono due diversi crediti d’imposta rispettivamente di ammontare inferiore al limite, ma complessivamente di importo superiore alla soglia, quest’ultimi potranno essere utilizzati in compensazione senza apporre il visto di conformità.”

Al contrario, nel caso di utilizzo in compensazione di un credito di importo superiore al valore soglia, l’obbligo di apposizione dell visto di conformità riguarderà tutta la dichiarazione, anche in presenza di altri crediti utilizzati o meno di importo inferiore al limite.

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